TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-02-19, n. 202400122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-02-19, n. 202400122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400122
Data del deposito : 19 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2024

N. 00122/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00205/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

previa sospensiva

-della mail in data 22.12.2022 dalla Prefettura di Bologna, Sportello Unico Immigrazione, con la quale veniva respinta la richiesta di convocazione per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione a favore del signor -OMISSIS- a seguito della domanda di sanatoria -OMISSIS- presentata in data 12.06.2020;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente, cittadino di nazionalità albanese, ha impugnato l’atto con cui la Prefettura di Bologna ha respinto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in seguito al mancato perfezionamento della procedura di emersione per carenza del requisito della capacità reddituale del datore di lavoro sig.-OMISSIS-.

A sostegno del gravame ha dedotto unico motivo di gravame di eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria oltre che di violazione dell’art. 5 c. 11-bis del d.lgs. 109/2012, sostenendo di aver diritto all’ottenimento del titolo di soggiorno per attesa occupazione in seguito al mancato perfezionamento della procedura di emersione per fatto non imputabile al ricorrente e lamentando la mancata ricezione del provvedimento conclusivo.

Con ordinanze collegiali nn 210 e 322 del 2023 l’adito Tribunale Amministrativo ha richiesto alla Prefettura di Bologna chiarimenti sui fatti di causa e deposito di dettagliata relazione, ordinanze rimaste completamente inottemperate.

Alla camera di consiglio del 12 luglio 2023 con ordinanza n. 217/2023 è stata accolta la domanda incidentale cautelare attesa ad un sommario esame la sussistenza dei presupposti per il rilascio in favore del ricorrente del richiesto alternativo permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 103 c. 4, D.L. 34/2020.

In prossimità della trattazione nel merito le parti non hanno depositato memorie né documentazione.

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2024 la difesa erariale ha rilevato come il datore di lavoro del ricorrente abbia avviato nello stesso periodo pratiche di emersione per ben nove collaboratori domestici mentre la difesa del ricorrente ha evidenziato come il sig. -OMISSIS- sia stato l’unico rispetto agli altri lavoratori ad aver ottenuto regolare contratto registrato presso l’INPS, indi la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui la Prefettura di Bologna ha respinto l’istanza del lavoratore extracomunitario ricorrente volta ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione conseguente al mancato perfezionamento della procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 per carenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro.

2.- Il ricorso è infondato e va respinto.

3.- Occorre premettere che come confermato dalla stessa difesa erariale in pubblica udienza e secondo le risultanze di altri ricorsi (Rg. 412/2023) il datore di lavoro -OMISSIS- ha attivato la procedura di emersione di cui al D.L. 34/2020 nei confronti di ben n. 9 collaboratori domestici pur a fronte di un reddito pari a soli 55.431,00 euro si che sussistono fondati dubbi in ordine al carattere strumentale delle domande di emersione, inoltrate all’indebito fine di far ottenere ai cittadini stranieri il permesso di soggiorno, nell’ambito di un contesto di evidente abuso, circostanza di per sé già ostativa all’emersione ( ex multis T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 2 maggio 2017, n.342).

Per contro, diversamente dagli altri collaboratori domestici, l’odierno ricorrente è stato l’unico ad ottenere regolare contratto di lavoro registrato presso l’INPS.

4.- Giova rilevare che in merito alla questione del diritto del lavoratore straniero ad ottenere un permesso per attesa occupazione in ipotesi di mancata definizione della procedura di emersione di cui al citato art. 103 del D.L. 34/2020 per causa non imputabile al lavoratore, è sorto un dibattito giurisprudenziale.

La disciplina di cui alla precedente sanatoria, di cui al d.lgs. n. 109 del 2012, conteneva una specifica previsione circa il possibile rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione per l'ipotesi di rigetto della domanda ("nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione...") ma tale disciplina non è stata riproposta nel D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020.

Per tanto la prevalente giurisprudenza ritiene che la disciplina della emersione dei lavoratori irregolari, di cui all'art. 103 D.L. n. 34/2020, limiti l'applicazione delle disposizioni alla mera ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, non prevedendo di rilasciare il permesso per attesa occupazione nell'ipotesi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili unicamente al datore di lavoro ( ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 15 aprile 2022, n. 26109).

E’ stata invero anche sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. ed all'art. 17, commi 2 e 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, quale norma interposta, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto in ipotesi analoghe dall'art. 9, comma 10, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 99, non prevede che, laddove il rigetto della dichiarazione di emersione sia dovuta esclusivamente a fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro, al lavoratore vada comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione o un altro titolo corrispondente alla situazione lavorativa - anche sopravvenuta - che l'interessato riesca a comprovare.

Con sentenza n. 209 del 2023 la Consulta ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto la questione, evidenziando tra l’altro in motivazione le differenze obiettive tra la procedura di emersione di cui al d.lgs. n. 109/2012 e quella di cui al D.L. n. 34/2020.

5.- Conclusivamente fermo restando quanto sopra evidenziato sul diniego di emersione, le doglianze in punto di spettanza del permesso per attesa occupazione non meritano adesione.

6.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la complessità delle questioni esaminate.

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