TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2010-05-13, n. 201000059
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N. 00059/2010 REG.ORD.COLL.
N. 00282/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 282 del 2008, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dall’avv. F V, elettivamente domiciliato in Ancona alla Via San Martino n. 23, presso l’avv. B G;
contro
il COMUNE di P T, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
P V e P P R, rappresentati e difesi dall’avv. T A, elettivamente domiciliati in Ancona al Viale della Vittoria n. 11, presso l’avv. M A;
per l'annullamento
del provvedimento in data 26.2.2008 n. 9/2008 con cui il Sindaco di Pieve Torina ha ordinato il trasferimento di allevamento di ovini, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Pietrangeli Vincenzo e Pietrangeli Polverini Rita;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 il dott. G D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ordinanza 22 ottobre 2009, n. 108 il Tribunale ha disposto una verificazione allo scopo di acquisire chiarimenti su alcune circostanze di fatto della controversia, rilevanti per la sua decisione, incaricandone dell’espletamento il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 della Regione Umbria, con sede in Foligno, fissando il termine del 30 aprile 2010 per il deposito della relativa relazione e rinviando la decisione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 23 giugno 2010;
Che con nota in data 29 aprile 2010 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 della Regione Umbria ha chiesto la proroga al 15 maggio 2010 del termine per il deposito della relazione conclusiva, motivando tale istanza con un disguido tecnico che ha impedito la partecipazione ad un consulente nominato da una delle parti alle operazioni di verificazione;
Ritenuto di accogliere la richiesta, e di concedere una proroga fino al 20 maggio 2010 del termine per il deposito della summenzionata relazione;
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