TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-08-07, n. 201800936
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Testo completo
Pubblicato il 07/08/2018
N. 00936/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2014, proposto da
Heart Life Croce Amica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P T, M B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M B in Torino, corso Stati Uniti, 62;
contro
Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Locale Torino 4 non costituita in giudizio;
A.S.L. Cirie', Chivasso, Ivrea - A.S.L. Torino 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F D, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Stati Uniti, 62;
nei confronti
Associazione Pubblica Assistenza S.O.G.I.T. - Sezione Givoletto, Associazione Pubblica Assistenza S.O.G.I.T. - Sezione Venaria, non costituite in giudizio;
Per:
I) l'annullamento
- nota del Dirigente della Struttura Complessa Economato della ASL TO 4 del 28.1.2014 prot. n. 8530, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che la ASL TO4, con riferimento alla procedura di gara a mezzo cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di trasporto di pazienti residenti sul territorio dell'ASL TO4 che dializzano presso i presidi ospedalieri di Cirié e Lanzo, ha deciso di avvalersi della clausola di revoca e non aggiudicazione di detta gara all’aggiudicatario per affidare invece il servizio ad associazioni di volontariato;
- della deliberazione del Direttore Generale della ASL TO4 n. 66 del 3.2.2014;
II) per la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle convenzioni stipulate con le predette associazioni di volontariato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.L. Cirie', Chivasso, Ivrea - A.S.L. Torino 4 e di Azienda Sanitaria Locale To2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione n. 719 del 20 novembre 2013 il Direttore Generale della ASL TO4 ha indetto gara a mezzo cottimo fiduciario con inviti ex art. 125 comma 1 lett. b) del D. L.vo 163/2006 per l’affidamento del servizio di trasporto di pazienti dializzati nel distretto di Cirié e Lanzo per un periodo di mesi 9 e per un importo presunto di Euro 191.000,00: nella citata deliberazione, nella lettera di invito ed all’art. 2 del disciplinare tecnico e del disciplinare amministrativo la Stazione appaltante ha inserito la previsione secondo cui la Amministrazione si riservava la facoltà di revocare la gara o di non aggiudicarla qualora nelle more si fossero individuate associazioni di volontariato cui affidare il servizio con convenzione continuativa.
2. La ricorrente, ammessa a partecipare alla gara, è stata tuttavia privata della possibilità di rendersene aggiudicataria in quanto il Dirigente della ASL TO4 competente ha deciso di avvalersi della menzionata clausola, affidando dipoi il servizio a varie articolazioni territoriali della Associazione di pubblica assistenza S.O.G.IT., con le quali ha stipulato, per il periodo 1.2.2014-31.12.2014, le convenzioni accessorie.
3. La ricorrente si è quindi determinata ad impugnare tutti gli atti in epigrafe indicati dei quali ha dedotto la illegittimità per i seguenti motivi:
I) violazione dei principi comunitari in materia di affidamento dei contratti pubblici, e cioè dei principi generali di pubblicità, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, violazione degli artt. 49, 56,105 e 106 T.F.U.E., contaddittorietà: con tale mezzo la ricorrente deduce in sostanza che il semplice fatto che le associazioni di volontariato prestino un servizio per il quale non chiedono altro che un rimborso delle spese vive sostenute e che, in questo senso, non è fonte di lucro, non può consentire di eludere le norme sugli appalti pubblici e di affidare loro dei contratti pubblici con affidamento diretto, non preceduto da gara: in tal senso la Corte di Giustizia UE si sarebbe già pronunciata con la sentenza resa nella causa C-159/11, avendo altresì la Corte medesima già avuto modo di affermare che il servizio di trasporto malati alle associazioni di volontariato presenta le caratteristiche di un appalto pubblico ai sensi dell’art. 1 lett. a) della Direttiva 92/50 nonché dell’art. 1 della Direttiva 18/2004 (sentenza C- 119/06);
II) violazione degli artt. 5 e 7 della L. 266/91, delle DD.GG.RR. 64-7504 del 19.11.2007 e 25-3059 dell’11.12.2012, eccesso di potere per incongruità della motivazione e per carenza di istruttoria, violazione dei principi generali in materia di appalti pubblici di servizi: la delibera della ASL TO4 oggetto di impugnazione riconosce alle Associazioni di volontariato affidatarie un importo fisso preventivamente concordato con le stesse, e non già il mero rimborso spese, che invece soltanto può essere riconosciuto in base alla legislazione di settore ed alle Delibere di Giunta Regionale richiamate nelle premesse della delibera impugnata; oltre a ciò si riscontra che l’importo concordato con le Associazioni affidatarie comprende anche spese di manutenzione straordinaria delle attrezzature sanitarie utilizzate nel trasporto dei pazienti, ciò che appare assolutamente antieconomico, tenuto conto del fatto che l’affidamento ha una durata di soli nove mesi, che in alcuni casi si tratta di attrezzature assolutamente obsolete e che comunque la ASL rimane priva di qualsiasi potere sanzionatorio in caso di errata esecuzione del servizio;
III) violazione dell’art. 8 della L. 21/92 e dell’art. 85 comma 4 del D. L.vo 285/1992, in relazione alla circostanza che le Associazioni affidatarie utilizzano per il trasporto mezzi che sono privi della autorizzazione al trasporto di terzi, concetto al quale deve ricondursi anche il servizio di trasporto gratuito, al quale è ascrivibile il servizio di trasporto di pazienti dializzati.
4. La ASL TO4 si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, sostenendo che gli affidamenti in contestazione si giustificavano alla luce della legislazione nazionale e regionale vigente, che valorizza e riconosce il ruolo degli enti attivi nel settore del volontariato quale espressione di principi solidaristici e quale strumento utile per il raggiungimento dei fini istituzionali propri del Servizio Sanitario Nazionale: gli affidamenti in parola integrerebbero, quindi, non veri e propri contratti che realizzano uno scambio tra un servizio ed un corrispettivo, quanto piuttosto accordi di cooperazione a scopo solidaristico, per il quale infatti è previsto un mero rimborso spese. La Corte di Giustizia, del resto, con la decisione C-70/95 ha già riconosciuto agli Stati membri la possibilità di valorizzare la partecipazione degli operatori privati al sistema di assistenza sociale, che sarebbe irrazionale pretendere di far concorrere alla pari con operatori economici. Nella specie sarebbe previsto un compenso rapportato comunque solo al rimborso delle spese, determinato in via provvisoria e salvo conguaglio finale, e si tratterebbe comunque di affidamenti di valore inferiore alla