TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2017-04-06, n. 201700231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2017-04-06, n. 201700231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201700231
Data del deposito : 6 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2017

N. 00390/2017 REG.RIC.

N. 00231/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00390/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2017, proposto da:


Octopus S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati L S e F S, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale;


contro

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Ufficio Territoriale Ambiente Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio inadempimento ex art. 117 cpa e domanda subordinata di annullamento nota del dirigente dell'U.T.A. di Messina del 2.2.2017 n. prot. 7554.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente - Ufficio Territoriale Ambiente Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il provvedimento impugnato in via subordinata non costituisce arresto procedimentale, di guisa che non sussiste il presupposto stesso dell’adozione di un provvedimento cautelare;

Ritenuto che la questione principale relativa alla illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione va definita con le forme e nel ruolo previsto dall’art. 117 c.p.a..

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