TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-11-13, n. 201901545
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Pubblicato il 13/11/2019
N. 01545/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01360/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C G, rappresentato e difeso dall'avvocato I B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Duca D'Aosta 5;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dalla Avvocatura distrettuale di Firenze nel cui Ufficio in via degli Arazzieri, 4 è
ex lege
domiciliato;
nei confronti
A M, L M non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
• del Decreto dell'USR del Direttore Generale della Campania con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con DDGS n. 85 del 1.02.2018 per la classe di concorso AN56- Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Violoncello) per le regioni elencate limitatamente alla regione TOSCANA pubblicato in data 29.08.2018;
• della graduatoria definitiva di merito allegata al Decreto de quo limitatamente alla regione Toscana pubblicata pari data nella parte in cui alla ricorrente è stata attribuita una votazione complessiva di 70,8 in luogo di 81,8;
• nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente ancorché incognito
nonché per quanto occorrer possa
• del silenzio formatosi a seguito di formale richiesta di accesso agli atti inviata in data 5.10.2018 all'Amministrazione competente l'adozione dell'impugnato provvedimento.
• nonché di ogni altro atto, ancorché incognito e non comunicato, antecedente o conseguente
e per la declaratoria
del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio di 81,8 e quindi di collocazione in posizione n. 2 della graduatoria definitiva di merito, pubblicata in data 29.08.2018 e per l'effetto del diritto della medesima alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.09.2018
e comunque per la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente;
con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti per effetto dell'esame degli atti oggi negati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\1\2019
• della nota della Presidente della Commissione del concorso indetto con DDGS n. 85 del 1.02.2018 per la classe di concorso AN56- Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Violoncello) del 09.11.2018, depositata telematicamente dall'Avvocatura dello Stato nel fascicolo telematico di cui è causa in data 17.12.2018 per effetto della quale la medesima attribuisce alla candidata la complessiva somma di punti 75,80, collocandola in posizione n. 4 della graduatoria de qua;
• di ogni provvedimento eventualmente adottato dall'USR della Toscana, in conseguenza di detta nota, ancorché non comunicato, né pubblicato, quindi non conosciuto, di data ignota, relativo alla collocazione della ricorrente nella graduatoria di merito de qua ;
• nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente ancorché incognito
e per la declaratoria
del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio di 81,8 e quindi di collocazione in posizione n. 2 della graduatoria definitiva di merito, pubblicata in data 29.08.2018 e per l'effetto del diritto della medesima alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.09.2018
e comunque per la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig,ra Grabriele Caterina, premesso;a) di aver partecipato al concorso per titoli ed esami indetto con DDG del Miur n. 85 del 1.02.2018 per l’assunzione a tempo indeterminato nella Regione Toscana per la classe di concorso AN56 (Strumento Musicale – Violoncello);di aver conseguito una posizione in graduatoria che non le consente la stipula del contratto a tempo indeterminato;tutto ciò premesso ha impugnato con il ricorso principale la graduatoria concorsuale affermando che l’organo di valutazione non avrebbe tenuto conto della sussistenza di taluni titoli che l’avrebbero fatta sopravanzare al quarto posto conseguendo in tal modo l’assunzione a tempo indeterminato.
Nel corso del giudizio la Commissione ha rivisto la graduatoria accogliendo solo in parte i rilevi mossi dalla ricorrente che ha mantenuto una posizione in seno alla graduatoria deteriore rispetto a quella ritenuta corretta.
Per tali ragioni la Sig.ra Gabriele ha quindi proposto ricorso per motivi aggiunti ivi sostenendo che avrebbero dovuto esserle assegnati ulteriori 6 punti per la valutazione di "titoli ulteriori oltre il titolo di accesso all'abilitazione e, segnatamente, per il possesso del titolo di diploma di laurea di secondo livello conseguito presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci".
Come meglio specificato dalla Avvocatura il mancato riconoscimento di tale titolo è dipeso dalla incompatibilità dall'art. 3, comma 6, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 ai sensi del quale la frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a “qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in ltalia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati”.
La Sig.ra Gabriele avrebbe, infatti, o conseguito in data 20.06.2014 il diploma accademico di II livello presso il Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze e l'anno successivo, in data 8.07.2015, la abilitazione all' insegnamento nella classe di concorso A077 (TFA/O) con la votazione di 98/100 con tirocinio formativo attivo.
Pertanto, si sarebbe verificata una parziale coincidenza fra lo svolgimento del corso di Laurea presso l’Istituto Franci e quello presso l’Istituto Cherubini che avrebbe fatto scattare la incompatibilità di cui sopra dal momento che l’iscrizione al secondo corso sarebbe intervenuta allorché il periodo di tirocinio relativo al primo non si era ancora concluso.
Il ricorso è fondato non essendo condivisibile l’interpretazione della 3, comma 6, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 fornita dall’Amministrazione.
Tale norma statuisce che la incompatibilità deriva dalla iscrizione a “corsi”;nell’ambito di tale nozione non può ricomprendersi anche il periodo di tirocinio sia per ragioni semantiche (trattandosi di due distinti momenti dei percorsi formativi) sia per ragioni di sostanza posto che i tirocini possono richiedere un impegno temprale inferiore rispetto alla precedente fase di apprendimento teorico.
Conseguentemente, non potendo ritenersi sussistente alcuna incompatibilità fra il corso presso l’Istituto Franci e quello preso il Conservatorio Cherubini, l’Amministrazione avrebbe dovuto assegnare il punteggio pieno previsto per il titolo conseguito presso il primo.
Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti devono, quindi, essere accolti sotto il profilo sopra indicato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.