TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-02-16, n. 202200182

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-02-16, n. 202200182
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200182
Data del deposito : 16 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2022

N. 00182/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00224/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- della determina in data -OMISSIS-, notificata il 18.12.2020 con la quale il Comandante Interregionale dell'Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza ha inflitto al M.C. -OMISSIS-, la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione a “decorrere dal -OMISSIS-, data di applicazione della sospensione precauzionale, a titolo obbligatorio, ai sensi dell'art. 867, comma 5, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66”, in relazione a fatti oggetto di procedimento penale definito con sentenza della Corte di Cassazione in data -OMISSIS-;

- di tutti gli atti del procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento di perdita del grado per rimozione (in particolare: il verdetto di “non meritevolezza” a conservare il grado formulato dalla Commissione di Disciplina nella seduta del -OMISSIS-;
la determinazione n. -OMISSIS-, con la quale il Comandante Regionale Toscana ha deferito il ricorrente al giudizio della predetta Commissione;
il rapporto finale n. -OMISSIS- in data 3.07.2020, con il quale l'Ufficiale Inquirente ha ritenuto provati gli addebiti;
la nota dell'Ufficiale inquirente prot. n. -OMISSIS- del 21.04.2016 di contestazione degli addebiti;
il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10.5.2016 con il quale il Comandante Regionale ha sospeso il procedimento disciplinare);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A partire dal 1989, il ricorrente è stato militare della Guardia di Finanza assegnato al Nucleo di Polizia Tributaria di -OMISSIS-;
a seguito di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 326, 1° comma c.p. (per aver cercato di contattare un imprenditore per avvertirlo delle intercettazioni telefoniche effettuate nei sui confronti), lo stesso era, prima, obbligatoriamente sospeso dall’impiego, a seguito dell’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari (provvedimento -OMISSIS- del Comandante Provinciale di -OMISSIS- della Guardia di Finanza) e, successivamente, risultava destinatario dei provvedimenti -OMISSIS- e -OMISSIS- del Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza che lo sospendevano in via facoltativa dal servizio;
il procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti con la contestazione degli addebiti del 21 aprile era successivamente sospeso dal provvedimento -OMISSIS- prot. n.

0-OMISSIS- del Comando Regionale della Guardia di Finanza fino all’esito del giudizio penale.

Dopo due condanne intervenute in primo grado ed in grado d’appello, il procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente si concludeva con la sentenza -OMISSIS- n. -OMISSIS- della Sesta Sezione della Corte di Cassazione che riqualificava i fatti, riportandoli al reato di cui all’art. 326, 1° comma c.p. e dichiarava il reato estinto per prescrizione;
dopo aver acquisito copia della sentenza della Corte di Cassazione, la Guardia di Finanza riavviava il procedimento disciplinare che si concludeva con la determinazione -OMISSIS- del Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza che applicava al ricorrente la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione a “decorrere dal -OMISSIS-, data di applicazione della sospensione precauzionale, a titolo obbligatorio, ai sensi dell'art. 867, comma 5, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66”.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente che articolava censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1393 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice Ordinamento Militare), violazione del principio di tipicità e legalità dei procedimenti sanzionatori, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1392 e 1398 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, violazione del principio di tempestività ed immediatezza dell’azione disciplinare, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 legge 7 agosto 2015 n. 124, eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1392 e 1393 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice Ordinamento Militare), violazione del principio di tempestività ed immediatezza dell’azione disciplinare, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 ter d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatto e in diritto, violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa;
3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1357 e 1377 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1355 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatto e in diritto, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, 4) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 867 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatto e in diritto, eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di irricevibilità per tardività dell’impugnazione del provvedimento -OMISSIS- prot. n.

0-OMISSIS- del Comando Regionale della Guardia di Finanza (ovvero del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare fino all’esito del giudizio penale).

Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione respingeva l’azione cautelare proposta con il ricorso.

Il ricorso deve essere, in parte, dichiarato irricevibile per tardività ed in parte respinto, in quanto infondato nel merito.

Gran parte delle questioni proposte con il ricorso sono già state affrontate dalla Sezione con l’ordinanza cautelare -OMISSIS-, secondo una linea ricostruttiva che non risulta essere stata contrastata dalle parti con successive argomentazioni e che pertanto può essere riproposta anche in questa sede, con alcune precisazioni.

In particolare, deve essere richiamata la conclusione già raggiunta in ordine all’impossibilità di contestare in questa sede determinazioni intervenute nel segmento del procedimento anteriore alla riattivazione ed in particolare, la determinazione -OMISSIS- prot. n.

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