TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-10-29, n. 200904940
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N. 04940/2009 REG.SEN.
N. 04659/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4659 del 1994, proposto da:
Immobiliare Acacia S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. B S, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2;
contro
Comune di Sulbiate, rappresentato e difeso dagli avv. A L C, G A I, con domicilio eletto presso l’avv. A L C in Milano, piazza S. Maria Beltrade, 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. 4979 del 1.6.94 dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Sulbiate che ingiunge il pagamento di £ 35.758.583 a titolo di mora per ritardato versamento di oneri di urbanizzazione;
della nota prot. 5349 del 22.9.94 dal medesimo contenuto della precedente nota;
in quanto occorra della deliberazione del Consiglio Comunale 95\1991 di determinazione delle modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sulbiate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato la società ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe.
Alla Camera di Consiglio del 17.11.94 veniva accolta la richiesta di sospensiva degli atti lesivi con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato.
Nel’imminenza dell’odierna udienza di merito le parti presentavano istanza congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per aver le stesse trovato un accordo stragiudiziale in virtù del quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Il Collegio non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese essendo sul punto intervenuto un accordo tra le parti.