TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-02-26, n. 202400029

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-02-26, n. 202400029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400029
Data del deposito : 26 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2024

N. 00029/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00012/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno - Questura di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Trento, largo Porta Nuova n. 9;

per l’annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Trento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto e provvedimento collegato antecedente o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 il dott. C P e udito l’avvocato S T;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, in punto di fatto premette che egli: A) era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale valido fino al giorno -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di Trento in data -OMISSIS- a seguito del decreto del Tribunale di -OMISSIS- che, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente medesimo, ha riconosciuto il suo «diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale» ai sensi degli articoli 19 commi 1 e 1.1, e 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, nonché dell’art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008, con conseguente trasmissione degli atti al Questore di Trento, competente per territorio, ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, del decreto legislativo n. 286/1998 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
B) in data -OMISSIS- ha presentato un’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
C) in data -OMISSIS- ha ricevuto la notifica del decreto in epigrafe indicato, con il quale è stata dichiarata irricevibile la predetta istanza.

2. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che il Questore di Trento - premesso che ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 286/1998 “Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno: a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ...” - ha però dato atto che l’art. 7 del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dispone: A) al comma 1, che “Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6 comma 1 bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate;
...”
;
B) al comma 2, che “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” . Sulla scorta di tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento il Questore di Trento ha dichiarato irricevibile la suddetta istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale perché «è stata presentata come da kit postale, solo in data -OMISSIS-, quindi dopo l’entrata in vigore della Legge n. 50/2023, pertanto non è possibile applicare la disciplina previgente» .

3. Dell’impugnato decreto il ricorrente chiede l’annullamento affidando la propria domanda alle seguenti censure: violazione ed erronea applicazione dell’art. del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dell’art. 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008 e degli articoli 6, comma 1 bis, lett. a), e 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo n. 286/1998, in ragione alla convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro.

Innanzi tutto il ricorrente premette che in base al quadro normativo di riferimento vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 del decreto legge n. 20/2023, come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 50/2023, il permesso di soggiorno per protezione speciale secondo la normativa previgente poteva essere rilasciato in due modi, ossia a seguito: A) della trasmissione degli atti al Questore da parte della Commissione territoriale, nell’ambito dell’esame della più ampia domanda di protezione internazionale;
B) di una domanda diretta presentata al Questore, previo parere della predetta Commissione territoriale. Inoltre, sempre in base al previgente vigente quadro normativo di riferimento, il permesso di soggiorno per protezione speciale poteva essere rinnovato, previo parere della Commissione, oppure convertito in un permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 286/1998.

Quindi il ricorrente osserva che - in base alle norme introdotte dall’art. 7 del decreto legge n. 20/2023 (come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione convertito dalla legge n. 50/2023), che hanno novellato l’art. 6, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 286/1998 e l’art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008 - è venuta meno la possibilità di una richiesta diretta al Questore di rilascio del permesso per protezione speciale e che tale permesso è rinnovabile, previo parere della suddetta Commissione, ma non è più convertibile. Tuttavia il medesimo art. 7 del decreto legge n. 20/2023 ha previsto, ai commi 2 e 3, un regime transitorio in base al quale: A) “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” (comma 2);
B) “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge” (comma 3).

Dunque, a detta del ricorrente, l’impugnato decreto - con cui ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 20/2023 è stata dichiarata irricevibile l’istanza presentata dal ricorrente medesimo in data -OMISSIS- - è frutto di un «macroscopico errore nell’applicazione della norma» , perché il secondo comma dell’art. 7 ha ad oggetto le istanze di permesso di soggiorno per protezione speciale presentate fino all’entrata in vigore della norma (6 maggio 2023), oppure quelle per le quali il richiedente aveva già ricevuto l’invito alla presentazione, mentre i casi nei quali il richiedente sia già in possesso di un permesso di soggiorno per protezione speciale (come nel caso in esame) ricadono nell’ambito di applicazione del terzo comma del medesimo art. 7, che mantiene “ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 13 febbraio 2024 ha chiesto la reiezione del ricorso osservando che con il provvedimento impugnato è stata correttamente applicata la disposizione dell’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 20/2023 perché il ricorrente ha presentato la domanda di conversione del permesso di soggiorno in data -OMISSIS-, ossia dopo l’entrata in vigore di tale disposizione.

5. Alla camera di consiglio del 21 novembre 2019 l’avvocato S T ha chiesto al Tribunale di disporre in suo favore la distrazione delle spese di lite ed è stato avvisato della possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché il ricorso è stato notificato il 19 gennaio 2024 e ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.

2. Nel merito, è fondata la suesposta censura - incentrata su un’erronea interpretazione della normativa transitoria di cui all’art. 7, commi 2 e 3, del decreto legge n. 20/2023, come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 50/2023 - alla luce delle seguenti considerazioni.

Non è controverso che alla data del 6 maggio 2023, ossia quando è entrato in vigore l’art. 7 del decreto legge n. 20/2023 come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, il ricorrente fosse in possesso di un permesso di soggiorno per protezione speciale valido fino al giorno -OMISSIS-. Pertanto - come già affermato da una copiosa giurisprudenza relativa a casi analoghi a quello in esame ( ex multis , T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 7 febbraio 2024, n. 455;
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 249;
T.A.R. Marche, Sez. II, 28 dicembre 2023, n. 913) - il ricorrente ben poteva beneficiare della conversione di tale permesso di soggiorno ai sensi del secondo periodo del terzo comma del medesimo art. 7, che mantiene “ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”.

Invece l’Amministrazione con il provvedimento impugnato ha erroneamente applicato la disposizione dell’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 20/2023, che però non si riferisce alle istanze di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, bensì alle istanze di permesso di soggiorno per protezione speciale presentate ai sensi della normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 del decreto legge n. 20/2023.

3. Tenuto conto di quanto precede il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che dovrà verificare la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

4. Nonostante le difficoltà di interpretazione emerse in sede di prima applicazione della normativa transitoria indicata in motivazione, le spese di lite - quantificate nella misura indicata in motivazione in ragione del carattere seriale della presente controversia - in applicazione della regola della soccombenza devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente: difatti alla data dell’adozione del provvedimento impugnato la giurisprudenza aveva già fornito indicazioni in merito alla corretta interpretazione della predetta normativa transitoria.

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