TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-11-04, n. 202403641
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 03641/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato B L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Milano n. 85;
contro
-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149.
nei confronti
Comune di -OMISSIS- e -OMISSIS- S.p.A. (non costituiti in giudizio).
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Catania prot. n. -OMISSIS-, con oggetto: “Informazione antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'impresa “-OMISSIS- S.p.A.” già “-OMISSIS- S.r.l.”, con sede legale in -OMISSIS-”, conosciuto a mezzo comunicazione della -OMISSIS- S.p.A. in Amministrazione Giudiziaria, ricevuta dai ricorrenti in data -OMISSIS-;
- dei verbali e pareri o, comunque, degli atti relativi del Gruppo Provinciale Interforze, ancorché non conosciuti, tra cui quelli delle sedute del -OMISSIS-;
- della relazione conclusiva dell'accesso ispettivo eseguito dal Gruppo Interforze, introitata al prot. n. -OMISSIS-, ancorché non conosciuta;
- delle determinazioni e dei verbali della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia del -OMISSIS-, ancorché non conosciuti;
- di ogni eventuale atto di istruttorio e/o di indagine posto a base dell'informativa prefettizia sopra indicata, ancorché non conosciuto; di ogni ulteriore atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
- di ogni eventuale atto di istruttorio e/o di indagine posto a base dell'informativa prefettizia sopra indicata, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 settembre 2024 il dott. D D F e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i -OMISSIS- hanno premesso di essere titolari dell’intero pacchetto azionario della -OMISSIS- S.p.A., che ha per oggetto la costruzione e gestione di discariche ed impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti.
Essi soggiungono che con ordinanza (n. -OMISSIS-) del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, la -OMISSIS- è stata sottoposta a sequestro e ad amministrazione giudiziaria. Il provvedimento cautelare è stato adottato su richiesta della Procura della Repubblica di Catania nell’ambito dell’indagine denominata “-OMISSIS-”, nella quale sono stati contestati ai -OMISSIS- i seguenti capi d’imputazione: delitti di attività organizzate per il traffico di rifiuti e di frode in pubbliche forniture ex artt. 81, 110, 112, 356, 452 quaterdecies c.p.; delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e abuso d’ufficio ex artt. 81, 110, 321 e 319 c.p.; nonché del reato di associazione semplice, previsto dall’art. 416 c.p.
In data -OMISSIS-, la Prefettura di Catania ha adottato, ai sensi dell’art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. n. 159/2011, informazione antimafia a carattere interdittivo nei confronti della -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento sono insorti i -OMISSIS- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, sulla base delle censure di merito ivi articolate.
2. Si sono costituiti il -OMISSIS-, rilevando in rito l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto dai soci quali persone fisiche e non dalla società.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 23 settembre 2024, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dei possibili profili di inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Preliminarmente va dato atto che questo Giudice ritiene di potere porre a fondamento della propria decisione la questione rilevata d’ufficio, in quanto di questa possibilità si è dato atto a verbale in assenza della ricorrente.
In tal senso, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (vedi Consiglio di Stato, IV 24 novembre 2022, n. 10348), depongono due argomenti, l’uno letterale e l’altro logico.
Sotto il profilo letterale, l’art. 73, comma 3, c.p.a. prevede che tale questione sia semplicemente indicata in udienza dal Giudice, e che di ciò si dia atto a verbale, senza altre formalità; la necessità di darne avviso alle parti con ordinanza e di dar loro un termine per dedurre in proposito è prevista solo per la diversa ipotesi in cui la questione stessa sia rilevata dopo il