TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-09-25, n. 202300273
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Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 00273/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
della nota prot. M_D AB62BE8 REG2023 0037236 02-05-2023, notificata il 05.05.2023, dello STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE, VICE CAPO DIPARTIMENTO, avente a oggetto : <<Graduato "Aiutante" -OMISSIS- I, incarico operatore tramai, effettivo al RCST "Cavalleggeri di Treviso" (28°) in GORIZIA. Istanza di riunione del nucleo familiare (coniuge appartenente alla Polizia Penitenziaria)>>, con cui il suddetto Ministero ha respinto l'istanza dell'odierno ricorrente volta a ottenere il ricongiungimento con il coniuge, Assistente della Polizia Penitenziaria -OMISSIS-;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla concessione del ricongiungimento familiare presso una delle sedi sopra meglio specificate, o altra sede più vicina alla provincia di lavoro del coniuge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare dell’Esercito italiano con il grado di "aiutante" e incarico di operatore tramat (autista), chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Vice-Capo del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto la sua istanza di trasferimento ad altre sedi di servizio per ricongiungimento con la coniuge, assistente di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Castrovillari.
Chiede, inoltre, l’accertamento del diritto alla concessione del ricongiungimento familiare presso una delle sedi richieste o altra sede più vicina alla provincia di lavoro del coniuge.
Le domande azionate sono affidate ai seguenti motivi di diritto:
1. “Violazione art. 10-bis l. n. 241/90”
2. “Violazione, errata e falsa applicazione art. 17 della legge 266/1999 (disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle forze armate e delle forze di polizia)”
3. “Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento laddove si trascura nel diniego che l’interesse preminente non è del dipendente ma soprattutto delle figlie minorenni e in età scolare”
4. “Violazione art. 3 l n. 241/90 per motivazione irrazionale, abnorme e contraddittoria in relazione alla mancata specificazione puntuale delle ragioni ostative all’accoglimento del ricongiungimento con particolare riferimento alla circostanza che in passato la moglie aveva dovuto optare per Castrovillari nonostante avesse chiesto Gorizia e Trieste”
5. “Violazione errata e falsa applicazione Linee Guida paragrafo 2. punti <a>e <b>
6. “Violazione art. 8 C.E.D.U. Violazione artt. 29 – 30 – 31 - 37 Cost.”.
Il Ministero della Difesa, costituito, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la reiezione del ricorso.
Il Ministero della Giustizia, del pari evocato in giudizio dal ricorrente, si è, invece, costituito per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedere l’estromissione dal giudizio.
In prossimità dell’udienza camerale del 13 settembre 2023, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il ricorrente ha dimesso breve memoria per chiedere il passaggio della causa in decisione, senza discussione.
Celebrata l’udienza, l’affare è stato introitato per la decisione.
Il Collegio ritiene, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da riserva formulata dal Presidente nel corso dell’udienza su indicata.
La causa è, infatti, matura per la decisione in base agli atti di difesa sin qui dimessi e le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili nelle ipotesi di cui all’art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia.
In via preliminare, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero della Giustizia e, per l’effetto, disposta la sua estromissione dal giudizio, atteso che unico contraddittore necessario nel presente giudizio è da ritenersi il Ministero della Difesa, al quale solo è imputabile il provvedimento oggetto di impugnazione giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso non ha pregio.
E’, innanzitutto, infondato il primo motivo di gravame, con cui il ricorrente lamenta il mancato invio del preavviso di diniego.
Il medesimo non evidenzia, infatti, quali ulteriori elementi di valutazione avrebbe portato all’attenzione dell’Amministrazione, se la medesima gli avesse preannunciato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza.
Vero è, in ogni caso, che la volontà della medesima si è formata nella piena conoscenza di tutti gli elementi sui quali l’interessato ha posto l’accento, essendo indubbio che tutte le precedenti istanze di ricongiungimento avanzate dal medesimo e i trasferimenti temporanei per paternità di cui ha sin qui fruito le fossero noti.
L’Amministrazione ha, in ogni caso, offerto evidenza nella presente sede giurisdizionale delle ragioni per cui tali precedenti risultano ininfluenti e, segnatamente, perché afferiscono ad istituti aventi diversa finalità (analogamente per quanto concerne i trasferimenti chiesti ed ottenuti dalla coniuge) e perché si finirebbe per favorire immotivatamente il ricorrente, eludendo le norme e le procedure ordinarie per i trasferimenti di sede.
Il motivo va, quindi, disatteso.
Analogamente destituito di fondatezza è il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge n. 266/1999.
Tale norma non assurge, invero, a parametro di legittimità della fattispecie che qui viene in rilievo, atteso che, come sottolineato dalla difesa erariale, la moglie del ricorrente non è stata trasferita d’autorità nell’attuale sede di servizio, ma a domanda. Un tanto basta, dunque, per respingere tutte le deduzioni sviluppate dal ricorrente medesimo nell’ambito di tale motivo.
Infondati sono, poi, anche il terzo, quarto e quinto motivo d’impugnazione, trattati congiuntamente dal ricorrente, con cui il medesimo si duole, in estrema sintesi, della motivazione addotta dall’Amministrazione a sostegno del diniego al trasferimento oppostogli [“allo stato attuale, nelle sedi adite di CASTROVILLARI e COSENZA, l’istante non trova utile collocazione organica poiché le p.o. da operatore tramat sono tutte utilmente occupate, mentre presso la sede di LAMEZIA TERME non sussistono maggiori esigenze di alimentazione rispetto all’attuale sede di servizio (GORIZIA), circostanza che non rende possibile il reimpiego del Graduato, come previsto dalle Linee guida <<Pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità>>dello Stato Maggiore della Difesa - ed. 2017. Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto in sede di valutazione congiunta effettuata con l’organo d’impiego della Polizia Penitenziaria della volontà dei coniugi di non volersi ricongiungere in una località prossima a GORIZIA (attuale sede di servizio del Graduato -OMISSIS-), circostanza che appare in netto contrasto con le finalità dell’istituto del ricongiungimento familiare, si soggiunge che Dipartimento non valuterà ulteriori istanze della medesima specie, significando che ove di gradimento, il Graduato -OMISSIS- potrà vedere soddisfatte le proprie aspettative di rientro nei luoghi d’origine partecipando alle normali procedure di movimentazione ordinaria del personale (Disponibilità al Movimento)”].
Al riguardo s’appalesano, infatti, condivisibili le controdeduzioni difensive svolte dalla difesa erariale, laddove richiamano, in particolare, l’attenzione sul fatto che il limite alla concedibilità dell’istituto, rappresentato dalla “necessità di salvaguardare le improcrastinabili esigenze funzionali della F.A.”, è individuato, nel caso di specie, nelle consistenze organiche e nelle differenze d’alimentazione degli enti interessati e, in ogni caso, sul fatto, su cui già in precedenza si è soffermato questo Collegio, che “il coniuge convivente con cui il soggetto intende ricongiungersi dev’essere oggetto di un trasferimento d’autorità”, mentre nella vicenda in trattazione l’assegnazione della coniuge del ricorrente a Castrovillari risulta essere avvenuta in accoglimento di domanda avanzata dalla medesima.
La difesa erariale ha, peraltro, offerto prova che la sede di attuale assegnazione si trova in una situazione di sottoalimentazione più marcata rispetto a quella di Lamezia Terme (vedesi memoria e produzione documentale in data 08/09/2023), fornendo, dunque, più intellegibile evidenza alla ragione addotta a sostegno del diniego opposto all’accoglimento anche dell’istanza di trasferimento presso tale sede.
Un tanto basta, dunque, per respingere le doglianze sviluppate nell’ambito dei motivi ora scrutinati, a nulla potendo rilevare nemmeno le esigenze di tutela dell’unità familiare invocate dal ricorrente, atteso che se l’Amministrazione si limitasse ad accordare prevalenza alle stesse, omettendo ogni considerazione in ordine alle prioritarie esigenze di funzionalità della Forza Armata, finirebbe solo per eludere le norme che disciplinano i trasferimenti in via ordinaria del personale, avvantaggiando, irragionevolmente, taluni militari a scapito di altri, con grave vulnus al rispetto della par condicio .
Le considerazioni tutte sin qui svolte possono essere mutuate anche per respingere le deduzioni svolte dal ricorrente nell’ambito del sesto motivo di impugnazione (violazione dell’art. 8 della C.E.D.U. e degli artt. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione), sostanzialmente riproduttive di censure già proposte.
In definitiva, per le ragioni sin qui esposte il provvedimento impugnato sfugge ai vizi di legittimità denunciati dal ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.