TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-11-25, n. 202101556

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-11-25, n. 202101556
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101556
Data del deposito : 25 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2021

N. 01556/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00441/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2-OMISSIS-1, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- emesso il 8.01.2-OMISSIS-1 e notificato in data 11.01.2-OMISSIS-1 (Nr. -OMISSIS-/2-OMISSIS-1 - D), con il quale si vietava “a -OMISSIS- per un periodo di anni 8 a decorrere dalla notifica del presente provvedimento di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite degli altri stati appartenenti all'Unione Europea ..... nonchè in tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni sportive” con la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione alla P.G. in concomitanza con le partite disputate dalla squadra della -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2-OMISSIS-1 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il 26 agosto 2-OMISSIS-0, in tarda serata, un gruppo di sostenitori della squadra di calcio della -OMISSIS- si è concentrato sul ponte di Santa Trinita a -OMISSIS- dando luogo ad una manifestazione non autorizzata, con accensione di fumogeni e artifici pirotecnici ed esponendo uno striscione di auguri alla squadra fondata il 26 agosto 1926.

A seguito di comunicazione della notizia di reato è risultato che l’odierno ricorrente, unitamente ad altro tifoso ed entrambi appartenenti alla frangia denominata “-OMISSIS-” facente capo al gruppo “-OMISSIS-”, si sarebbe reso responsabile in tale occasione dell’aggressione ad un giornalista;
l’identificazione del ricorrente è avvenuta mediante il riconoscimento effettuato dai denuncianti.

In considerazione anche dei suoi precedenti deferimenti all’Autorità giudiziaria e dei precedenti provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi dai quali è stato attinto (Questura di -OMISSIS- il 20 ottobre 2014 per la durata di cinque anni e Questura di -OMISSIS- il 14 maggio 2015 per la durata di otto anni), il Questore di -OMISSIS- ha emesso nei suoi confronti un ulteriore provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di otto anni, con riferimento ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli e alle partite della nazionale italiana di calcio, con interdizione anche dei luoghi circostanti gli impianti sportivi e di quelli adibiti usualmente al transito dei tifosi.

Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 12 marzo 2-OMISSIS-1 e depositato in data 8 aprile 2-OMISSIS-1, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 28 aprile 2-OMISSIS-1, n.-OMISSIS-, è stata accolta la domanda cautelare.

All’udienza del 10 novembre 2-OMISSIS-1 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La controversia in esame ha ad oggetto la legittimità di un provvedimento che vieta al ricorrente di accedere, per otto anni, agli impianti sportivi e ai luoghi circostanti nonché a quelli usualmente adibiti al transito dei tifosi.

Egli, con primo motivo di gravame, rileva che successivamente all’episodio un rappresentante del gruppo di tifosi di appartenenza ha contattato la vittima offrendo il risarcimento dei danni arrecati al telefono cellulare e corrispondendo poi a tale titolo la somma di € 1.500,00. Al momento di consegna dell’assegno è stata mostrata all’aggredito una fotografia che ritraeva l’odierno ricorrente ed egli, nell’occasione, ha escluso che potesse trovarsi tra gli aggressori poiché indossava un abbigliamento differente. A tale proposito il ricorrente allega dichiarazione nella quale l’aggredito si dichiara non (più) certo dell’identificazione. Il primo lamenta quindi che non sussisterebbero elementi atti a dimostrare con sufficiente certezza la sua partecipazione agli accadimenti in conseguenza dei quali è stato emesso il provvedimento impugnato.

Con secondo motivo deduce che detti eventi non si sarebbero verificati in occasione o a causa di manifestazioni sportive, poiché non potrebbe qualificarsi in tali termini una manifestazione avvenuta il 26 agosto 2-OMISSIS-0 quando nessuna partita era in programma.

Con terzo motivo lamenta la mancanza, nel provvedimento impugnato, di un giudizio prognostico circa la sua pericolosità che non sarebbe dimostrata in modo sufficiente dai suoi precedenti.

Con quarto motivo si duole per la genericità del provvedimento esteso ad ogni manifestazione calcistica, ciò che lo esporrebbe a divieti non determinati che egli non sarebbe in grado di rispettare. Non vengono infatti indicate, in modo specifico, le competizioni per le quali il divieto è operante e i luoghi sottratti all’accesso.

Chiede conclusivamente in via principale, l’annullamento del provvedimento impugnato e in via subordinata, la riduzione della sua durata.

La difesa erariale non ha depositato memoria difensiva.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, sebbene per ragioni diverse da quelle esposte nell’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare n.-OMISSIS-/2-OMISSIS-1 fondata, all’esito di sommaria delibazione, sul primo motivo di gravame. Questa censura deve infatti essere respinta poiché all’atto della presentazione della querela, la vittima dell’aggressione ha identificato il ricorrente quale autore della stessa senza ombra di dubbio e tanto è dimostrato dal verbale della Questura di -OMISSIS- - Direzione Investigazioni Generali Operazioni Speciali del 27 agosto 2-OMISSIS-0. La persona offesa solo successivamente ha espresso dubbi in proposito, sottoscrivendo il 12 marzo 2-OMISSIS-1 una dichiarazione nella quale si riteneva non più certo dell’identificazione del ricorrente quale corresponsabile dell’aggressione ai suoi danni. Il provvedimento impugnato è stato emesso in data 8 gennaio 2-OMISSIS-1 ed è quindi antecedente a detta dichiarazione la quale, pertanto, non può essere presa in considerazione quale motivo di illegittimità del provvedimento potendo, al più, costituire base per una richiesta di revoca del medesimo.

Occorre ora concentrarsi sul secondo motivo di lagnanza da parte della ricorrente.

Va in primo luogo rilevato che egli è stato denunciato per i reati di violenza privata (art. 610 c.p.), danneggiamento (art. 635, comma 3, c.p.), accensioni pericolose (art. 703 c.p.) e manifestazione pubblica in assenza di preavviso (art. 18, comma 3, R.d. 18 giugno 1933, n. 773). Alcuno di questi reati rientra tra quelli che in base all’articolo 1, lettere c) e d), della legge 13 dicembre 1989, n. 401, costituiscono presupposto per l’applicazione del provvedimento di cui si tratta anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive (cd. “DASPO fuori contesto”).

Si tratta allora di verificare se la manifestazione nel corso della quale è avvenuta l’aggressione possa qualificarsi come legata, da un nesso di causalità o di occasionalità, con una manifestazione sportiva.

La risposta è negativa poiché deve escludersi, anzitutto, il nesso di causalità in quanto all’epoca dei fatti non vi era alcuna partita in corso di svolgimento, né svolta nei giorni precedenti e neanche programmata per i giorni successivi. Questa circostanza esclude anche il nesso di occasionalità poiché la manifestazione svolta 26 agosto 2-OMISSIS-0 non era legata ad alcun incontro calcistico, ed è stata posta in essere solo per festeggiare il compleanno della -OMISSIS- in un contesto, quindi, non connesso ad alcuna manifestazione sportiva in corso e solo mediatamente riconducibile al gioco del calcio.

La normativa rilevante nella presente sede deve essere applicata restrittivamente poiché importa forti limitazioni alla libertà personale, diritto garantito costituzionalmente, le quali possono essere applicate anche a prescindere dalla responsabilità penale degli interessati e in funzione unicamente preventiva della commissione di futuri fatti antigiuridici.

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