TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-11-25, n. 202101556

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-11-25, n. 202101556
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101556
Data del deposito : 25 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2021

N. 01556/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00441/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2-OMISSIS-1, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via degli Arazzieri 4;



per l'annullamento

- del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- emesso il 8.01.2-OMISSIS-1 e notificato in data 11.01.2-OMISSIS-1 (Nr. -OMISSIS-/2-OMISSIS-1 - D), con il quale si vietava “a -OMISSIS- per un periodo di anni 8 a decorrere dalla notifica del presente provvedimento di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite degli altri stati appartenenti all'Unione Europea ..... nonchè in tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni sportive” con la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione alla P.G. in concomitanza con le partite disputate dalla squadra della -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2-OMISSIS-1 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il 26 agosto 2-OMISSIS-0, in tarda serata, un gruppo di sostenitori della squadra di calcio della -OMISSIS- si è concentrato sul ponte di Santa Trinita a -OMISSIS- dando luogo ad una manifestazione non autorizzata, con accensione di fumogeni e artifici pirotecnici ed esponendo uno striscione di auguri alla squadra fondata il 26 agosto 1926.

A seguito di comunicazione della notizia di reato è risultato che l’odierno ricorrente, unitamente ad altro tifoso ed entrambi appartenenti alla frangia denominata “-OMISSIS-” facente capo al gruppo “-OMISSIS-”, si sarebbe reso responsabile in tale occasione dell’aggressione ad un giornalista; l’identificazione del ricorrente è avvenuta mediante il riconoscimento effettuato dai denuncianti.

In considerazione anche dei suoi precedenti deferimenti all’Autorità giudiziaria e dei precedenti provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi dai quali è stato attinto (Questura di -OMISSIS- il 20 ottobre 2014 per la durata di cinque anni e Questura di -OMISSIS- il 14 maggio 2015 per la durata di otto anni), il Questore di -OMISSIS- ha emesso nei suoi confronti un ulteriore provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di otto anni, con riferimento ai luoghi ove si svolgono

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