TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2010-02-11, n. 201000045
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00045/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00026/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 26 del 2010, proposto da:
F T, rappresentato e difeso dall'avv. S D S, con domicilio eletto presso avv. S D S in L'Aquila, via Verdi N. 9;
contro
Regione Abruzzo in Persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr. dello Stato, presso la sede della stessa in L'Aquila domiciliata per legge,
nei confronti di
M P, G D C, rappresentati e difesi dall'avv. S R, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in L'Aquila, via Persichetti 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA DETERMINAZIONE DELL'11.11.2009 N. 45 CON LA QUALE SI E' PROCEDUTOAD APPROVARE LA GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA "D".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M P;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G D C;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/01/2010 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, atteso lo stato della procedura e l’avvenuta assunzione dei vincitori, non sussistano gli estremi del grave ed irreparabile pregiudizio