TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-05-31, n. 201606410
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N. 06410/2016 REG.PROV.COLL.
N. 14225/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14225 del 2014, proposto da:
F S, rappresentata e difesa dall'avv. A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G G, in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Gennaro Vitagliano, Stefano Lomonaco;
per l'annullamento
del dr n. 2014/3036 del 17.09.2014 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie della scuola di medicina e chirurgia a.a. 2014/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione , dell'Universita' e della Ricerca e di Università degli Studi di Napoli Federico Ii;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sul ricorso in trattazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, infatti, ha dichiarato di essersi immatricolato al Corso di laurea di cui trattasi presso l’Università di interesse e di avere pure seguito gli insegnamenti del predetto corso, sostenendo pure i relativi esami e, con la memoria di cui da ultimo, la difesa di parte ricorrente specifica che l’interessato è iscritto con riserva e chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
E, al riguardo, è da rilevare che l’interessato ha proprio raggiunto il bene della vita per il quale aveva avviato il ricorso giurisdizionale, dato che auspicava ad essere immatricolato nel corso di laurea di cui trattasi, laddove non era utilmente collocato nella relativa graduatoria di ammissione ed attualmente è stato, appunto, immatricolato seppure con riserva ed ha potuto seguire le lezioni del citato corso di laurea presso la predetta Università.
E’ bene chiarire che il tipo di pronuncia adottata, che costituisce una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.), è l’unica idonea a produrre, in presenza della soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente, gli effetti sostanziali sulla riserva apposta alla immatricolazione dall’Amministrazione universitaria ora citata, con la conseguenza che tale riserva dovrà essere considerata tamquam non esset ed il ricorrente dovrà essere considerato iscritto a tutti gli effetti.
Spese compensate.