TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-11-10, n. 202101612

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-11-10, n. 202101612
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101612
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2021

N. 01612/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00644/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 644 del 2021, proposto da
C C, rappresentata e difesa dagli avvocati L A e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Soleto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum :
Curatela del Fallimento della "Effe Effe Costruzioni S.r.l. in Liquidazione", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Positano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 970/2020, pubblicata in data 9 aprile 2020, resa nel giudizio inter partes n. 5824/2016 ed emessa dal Tribunale Civile di Lecce.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Soleto;

Visto l’atto di intervento ad opponendum ;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. L. Ancora, per la parte ricorrente, e avv. G. Positano, per la Curatela;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) La ricorrente, con ricorso notificato al Comune di Soleto via pec il 22 aprile 2021, agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecce, n. 970, del 9 aprile 2020 (passata in giudicato e notificata con formula esecutiva al Comune il 21 dicembre 2020), con la quale la P.A. comunale è stata condannata al pagamento, in favore della ricorrente:

- a) “ di € 114.159,47, oltre interessi dall’ 11.06.2015 al saldo ”;

- b) di due terzi delle spese di lite e competenze legali, “ liquidate per l’intero in € 406,50 per spese ed € 9.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, con compensazione del residuo un terzo ”.

2) Come si legge nella predetta sentenza n. 970/2020, il suddetto credito di euro 114.159,47 deriva dall’accoglimento parziale dell’opposizione che il Comune aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 785/2016 dell’1-4.4. 2016, nel quale il credito originario della Sig.ra Calò era stato quantificato in euro 187.539,88.

3) Si è costituito in giudizio il Comune di Soleto.

4) Ha spiegato intervento ad opponendum la Curatela del Fallimento della "Effe Effe Costruzioni s.r.l. in liquidazione". Nel predetto atto ad opponendum si è evidenziato che:

- a) la Sig.ra Calò era titolare dell’originario credito (poi ridotto nella cit. sentenza n. 970/20 a euro 114.159,47), giusta cessione del medesimo in proprio favore, per atto notarile del 16.04.2015, da parte della “Effe Effe Costruzioni s.r.l.”, all’epoca in bonis e poi fallita;

- b) con sentenza del Tribunale di Lecce n. 1435 del 19 giugno 2020 (doc. 2 atto di intervento) è stata accolta l’azione revocatoria ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., proposta dalla Curatela Fallimentare della “Effe Effe Costruzioni s.r.l.” contro la Sig.ra Calò, e, per l’effetto, è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti del Fallimento della cessione di credito effettuata dalla società in bonis in favore della Sig.ra Calò;

- c) la predetta sentenza n. 1435 del 19 giugno 2020 è stata oggetto di appello, tuttora pendente;

- d) con nota 530 del 18.01.2021 il Comune di Soleto (doc. 7 atto di intervento), premesso di ritenere che il creditore fosse la Sig.ra Calò, informava la Curatela che, alla luce della sentenza n. 1435/20, la somma portata dalla sentenza di condanna n. 970/2020 sarebbe stata “ accantonata” per “ la legittima pretesa creditoria di cui trattasi sino a quando non sarà acclarato definitivamente il creditore finale della predetta somma” ;

- e) quindi, per effetto della sentenza n. 1435/2020 (ancorché non ancora passata in giudicato ma comunque immediatamente efficace), deve ritenersi che il credito accertato con la sentenza definitiva di condanna n. 970/2020 nei riguardi del Comune di Soleto è ritornato nella titolarità del Fallimento, il quale attualmente è l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento, fermo restando il vincolo imposto sulle somme riscosse dall'art. 113, ultimo comma, l.fall.;

- f) il ricorso in ottemperanza sarebbe quindi da respingere.

5) Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

6) Osserva il Collegio quanto segue:

- a) l’atto di disposizione patrimoniale è rappresentato dalla cessione del credito;

- b) l’accoglimento dell’azione revocatoria ha comportato l’inopponibilità della cessione alla Curatela e, quindi, al ceto creditorio;

- c) la Curatela è il creditore che ha proceduto ai sensi dell’art. 2901 c.c., mentre la Sig.ra Calò è il terzo avente causa dal soggetto che è poi stato sottoposto a fallimento, quindi dal debitore che, con il negozio poi oggetto di revocatoria, ha diminuito il proprio patrimonio;

- d) l’accoglimento dell’azione revocatoria non incide sulla validità dell’atto revocato né ha la forza di attrarre nuovamente il bene di cui il debitore ha disposto al patrimonio di quest’ultimo;

- e) ne deriva che la Curatela, ai sensi dell’art. 2902, comma 1, c.c., ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti del terzo acquirente, che nel caso di specie è la Sig.ra Calò, “ le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato ”;

- f) in proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’azione revocatoria “ giova al creditore che l'abbia esercitata (e ove esercitata dal Fallimento giova all'intera massa) senza vulnerare l'esistenza e l'intrinseca validità dell'atto, che resta fermo (art. 2902 c.c.). Donde l'atto dispositivo non è inefficace anche per il debitore, nè per il terzo che ne sia stato controparte. L'effetto è che il terzo acquirente del bene oggetto dell'atto impugnato con l'azione revocatoria, pur continuando a mantenere inalterato il diritto di proprietà, resta esposto (per l'appunto) - dopo la sentenza - alle ragioni esecutive del creditore. Egli viene a trovarsi, cioè, in una posizione non dissimile a quella del terzo acquirente del bene ipotecato o dato in pegno (art. 2910 c.c. e art. 602 c.p.c.). Cosa che proprio la tradizionale e più accreditata dottrina ha da tempo espresso con la significativa formula della cd. responsabilità senza debito ” (Cass. Civ., SS. UU., 24 giugno 2020, n. 12476);

- g) ne deriva che, nel caso di specie, la Sig.ra Calò può ben esigere il credito nei confronti del Comune di Soleto, fermo restando che la stessa, ai sensi dell’art. 2902, comma 1, c.c., potrà essere destinataria delle eventuali azioni della Curatela.

7) Alla luce di quanto testé osservato, va accolto il ricorso per ottemperanza e, per l’effetto, va ordinato al Comune di Soleto di procedere al pagamento, in favore della ricorrente, delle prestazioni indicate nella sentenza del Tribunale di Lecce, n. 970, del 9 aprile 2020, se e nella misura in cui siano ancora dovute, con assegnazione del termine, per adempiere, di 90 (novanta) giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza (e con salvezza della possibilità che, in caso di mancato adempimento nel termine predetto, parte ricorrente proponga istanza, debitamente notificata alle controparti, per la nomina di un commissario ad acta ).

8) Le spese di lite, considerata la peculiarità del caso esaminato, possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi