TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-27, n. 202312775

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-27, n. 202312775
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312775
Data del deposito : 27 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2023

N. 12775/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08160/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8160 del 2017, proposto da
M A, A A, L G C, A C, Giovanni D'Amico, G E, A L C, C L, P L, N M, L M, L M, P M, D M, P O, C P, V P, G P, F R, F R, L S, A L S, rappresentati e difesi dagli avvocati G M, F Verde, con domicilio eletto presso lo studio Carla Montanaro in Roma, via Fucine n.63;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro Pro Tempore, Rappresentato e Difeso Ope Legis Dall'Avvocatura Generale D, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

- del diritto dei ricorrenti, trattandosi di un concorso unico, alla parificazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato (attribuita con Decreto Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza del 22.02.2017, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno il 16.03.2017, al n. 1904, notificato e/o avvenuta conoscenza ai ricorrenti nel periodo dal 10.04.2017 al 31.07.2017, con il quale ai dipendenti/ricorrenti sopra indicati, al termine del 8° ciclo del 26° corso (annualità 2011) di formazione professionale, è stata conferita, per concorso, la qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, a decorrere, ai fini giuridici, dal 01.01.2012 ed ai fini economici dal 21.01.2016) alla decorrenza giuridica assegnata al primo ciclo-annualità 2004;

- in via gradata, del diritto dei ricorrenti alla parificazione della decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente a quella giuridica, con conseguente diritto alla corresponsione del corrispondente trattamento economico e degli emolumenti arretrati, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;

- in ogni caso, del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da perdita di chance per mancata progressione di carriera attraverso concorsi interni, rispetto ai loro colleghi e ai dipendenti del comparto sicurezza per i quali le rispettive amministrazioni hanno provveduto con cadenza annuale, determinando una grave sperequazione nell'attuale riordino nonché sperequazioni interne per la partecipazione al concorso per 1400 ispettori della polizia di stato che prevedeva una consistente aliquota di riserva per i sovrintendenti;

e per la condanna

- delle Amministrazioni resistenti, in favore dei ricorrenti, al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. sostanziantesi nell'adozione di atti per effettuare la suddetta parificazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato alla decorrenza giuridica assegnata al primo ciclo-annualità 2004, trattandosi di un concorso unico, e, in subordine, della decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente a quella giuridica, con corresponsione del corrispondente trattamento economico, degli arretrati e di ogni altro emolumento dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;

- in via gradata, delle Amministrazioni resistenti, in favore dei ricorrenti, al pagamento della somma, da quantificarsi in corso di giudizio anche mediante C.T.U. e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per equivalente, ex art. 30 c.p.a., di tutti i danni patrimoniali, nelle voci del danno emergente e del lucro cessante, e non patrimoniali, subiti e subendi per effetto della mancata suddetta parificazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato alla decorrenza giuridica assegnata al primo ciclo-annualità 2004, trattandosi di un concorso unico, e, comunque, della decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente a quella giuridica, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo;

- in ogni caso, delle Amministrazioni resistenti, in favore dei ricorrenti, al pagamento della somma, da quantificarsi in corso di giudizio e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance per mancata progressione di carriera attraverso concorsi interni, rispetto ai loro colleghi e ai dipendenti del comparto sicurezza per i quali le rispettive amministrazioni hanno provveduto con cadenza annuale determinando una grave sperequazione nell'attuale riordino nonché sperequazioni interne per la partecipazione al concorso per 1400 ispettori della polizia di stato che prevedeva una consistente aliquota di riserva per i sovrintendenti, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo;

Rebus sic stantibus, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati,

- accertare il diritto dei ricorrenti, trattandosi di un concorso unico, alla parificazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato (attribuita con Decreto Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza del 22.02.2017, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno il 16.03.2017, al n. 1904, notificato e/o avvenuta conoscenza ai ricorrenti nel periodo dal 10.04.2017 al 31.07.2017, con il quale ai dipendenti/ricorrenti sopra indicati, al termine del 8° ciclo del 26° corso (annualità 2011) di formazione professionale, è stata conferita, per concorso, la qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, a decorrere, ai fini giuridici, dal 01.01.2012 ed ai fini economici dal 21.01.2016), alla decorrenza giuridica assegnata al primo ciclo-annualità 2004;

- in via gradata, accertare il diritto dei ricorrenti alla parificazione della decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente a quella giuridica, con conseguente diritto alla corresponsione del corrispondente trattamento economico, degli arretrati e di ogni altro emolumento dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;

- in ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da perdita di chance per mancata progressione di carriera attraverso concorsi interni, rispetto ai loro colleghi ed agli altri dipendenti del comparto sicurezza per i quali le rispettive amministrazioni hanno provveduto con cadenza annuale, determinando una grave sperequazione nell'attuale riordino nonché sperequazioni interne per la partecipazione al concorso per 1400 ispettori della polizia di stato che prevedeva una consistente aliquota di riserva per i sovrintendenti;

e per l'effetto:

- condannare le Amministrazioni resistenti, in favore dei ricorrenti, al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. sostanziantesi nell'adozione di atti per effettuare la suddetta parificazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato alla decorrenza giuridica assegnata al primo ciclo-annualità 2004, trattandosi di un concorso unico, e, comunque, della decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente a quella giuridica, con conseguente corresponsione del corrispondente trattamento economico, degli arretrati e di ogni altro emolumento dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;

- in subordine, condannare le Amministrazioni resistenti, in favore dei ricorrenti, al pagamento della somma, da quantificarsi in corso di giudizio anche mediante C.T.U. e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per equivalente, ex art. 30 c.p.a., di tutti i danni patrimoniali, nelle voci del danno emergente e del lucro cessante, e non patrimoniali, subiti e subendi per effetto della mancata suddetta parificazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato alla decorrenza giuridica assegnata al primo ciclo-annualità 2004, trattandosi di un concorso unico, e, comunque, della decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente a quella giuridica, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo;

- in ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti, in favore dei ricorrenti, al pagamento della somma, da quantificarsi in corso di giudizio e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance per mancata progressione di carriera attraverso concorsi interni, rispetto ai loro colleghi e agli altri dipendenti del comparto sicurezza per i quali le rispettive amministrazioni hanno provveduto con cadenza annuale determinando una grave sperequazione nell'attuale riordino nonché sperequazioni interne per la partecipazione al concorso per 1400 ispettori della polizia di stato che prevedeva una consistente aliquota di riserva per i sovrintendenti, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo;

- in ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali, diritti, onorari e competenze legali relative al presente giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno partecipato al concorso interno, per titoli di servizio, per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, relativi all’8° ciclo del 26° corso (annualità 2011).

Tutti gli attuali ricorrenti sono stati utilmente collocati nella graduatoria finale, per cui i predetti sono stati avviati al previsto corso professionale, al termine del quale agli stessi veniva conferita la qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, con decorrenza 1° gennaio 2012 (ai fini giuridici) ed al 21 gennaio 2016 (ai fini economici).

I predetti hanno reagito alla contestata determinazione con un ricorso collettivo con il quale hanno chiesto l’accertamento : - del diritto alla parificazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato - attribuita con Decreto Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 novembre 2016, con il quale ai ricorrenti sopra indicati, al termine del 6° ciclo del 26° corso (annualità 2009) di formazione professionale, è stata conferita, per concorso, la qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, a decorrere, ai fini giuridici dal 1° gennaio 2010 ed economici dal 21 gennaio 2016 - alla decorrenza giuridica assegnata al primo ciclo-annualità 2004;
in via gradata, del diritto alla parificazione della decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente a quella giuridica, con conseguente diritto alla corresponsione del corrispondente trattamento economico e degli emolumenti arretrati, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da perdita di chance per mancata progressione di carriera attraverso concorsi interni, rispetto ai loro colleghi e ai dipendenti del comparto sicurezza per i quali le rispettive amministrazioni hanno provveduto con cadenza annuale, determinando una grave sperequazione nell'attuale riordino nonché ulteriori disparità e sperequazioni interne per la partecipazione al concorso per 1400 ispettori della Polizia di Stato che prevedeva una consistente aliquota di riserva per i sovrintendenti”.

Il ricorso è stato affidato a tre motivi di gravame, oltre al chiesto risarcimento del danno, introdotto con il quarto motivo.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2, 10 e 12 d.lvo 53/2001 e dell’art. 24 quater dpr 335/1982.

Rilevano i ricorrenti che i rispettivi decreti di nomina alla qualifica superiore non sono conformi alla previsione di legge, in quanto i concorsi interni non sono stati indetti annualmente.

Per i ricorrenti l’inerzia ingiustificata dell’Amministrazione ha arrecato ai ricorrenti un grave

danno economico, oltreché un evidente pregiudizio nella loro progressione in carriera, evenienze queste alle quali si sarebbe potuto ovviare facendo coincidere la decorrenza economica e giuridica.

Ora, in disparte il fatto che l’indicato assunto intende suggerire alla p.a. l’adozione di scelte ad essa esclusivamente affidate, la questione attiene alla interpretazione dell’art. 12, comma 2 d.lgs. 53 cit. che dispone :” i concorsi di cui al comma 1 [ossia quelli per l’immissione nel ruolo dei sovrintendenti] sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno”.

La norma, ad una sua piana lettura, non prevede alcun obbligo per la p.a. per la indizione annuale della procedura concorsuale per cui è causa che, di contro, sarebbe conseguito attraverso la previsione di una diversa espressione (devono), per cui si deve concludere che non vi era, per la p.a. un dovere di indizione annuale dei concorsi, limitandosi il legislatore ad indicare un mero criterio di massima, cui non consegue alcuna posizione soggettiva per i diretti interessati.

In ogni caso, proprio per rispettare il criterio dell’annualità, è stata approvata una speciale normativa derogatoria (v. art. 2, comma 5, lett. b) d.l. 28 dicembre 2012, n. 227, conv. l. 1 febbraio 2013, n. 12) che ha consentito all’amministrazione dell’Interno di indire in tempi rapidi e con una procedura accelerata i concorsi per vice sovrintendenti, in particolare : con il regolamento approvato con d.m. 3 dicembre 2013, n. 144 e con il successivo bando di cui al d.m. 23 dicembre 2013, è stato bandito un unico maxi-concorso, che si è articolato secondo varie annualità nel rispetto dei limiti posti dall’art. 24-quater d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335.

L’aspetto economico reclamato, invero è e deve essere parametrato all’esplicazione della funzione, per cui una sua retrodatazione sarebbe in contrasto con il principio secondo cui la retribuzione consegue all’effettivo svolgimento delle mansioni pubbliche.

Con il secondo e terzo motivo i ricorrenti hanno eccepito, in buona sostanza, la violazione dell’art. 12 comma 2 D. Lgs. n. 53/2201 per la colpevole inerzia della resistente nel bandire i concorsi interni per il riordino del personale.

Tale rilievo riguarda, in buona sostanza, la mancata adozione del bando per il concorso per cui è causa nel termine annuale dal verificarsi le vacanze in ruolo.

In merito il Collegio rileva quanto già rassegnato con riferimento al primo motivo di ricorso, nel senso che non sussisteva in capo alla p.a. un obbligo giuridico per l’indizione annuale dei concorsi per la copertura dei posti vacanti di vice sovrintendente della Polizia di Stato, trattandosi di evenienze che attengono ad aspetti organizzativi dell’apparato amministrativo, affidati alla discrezionalità della p.a. e che, la riportata norma di settore, non ha inteso prevedere cogenti obblighi temporali per l’amministrazione dell’interno.

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

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