TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-02-26, n. 201501321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-02-26, n. 201501321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201501321
Data del deposito : 26 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02314/2008 REG.RIC.

N. 01321/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02314/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2314 del 2008, proposto da:
I.Co. Internazionale Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. S G, con domicilio eletto presso S G in Napoli, Via S.Pasquale e Chiaia,55;

contro

Consorzio A.S.I. Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso A P in Napoli, Via S. Aspreno N. 13;
Comune di Arzano;

per l'annullamento, quanto al ricorso principale:

del nulla osta al progetto esecutivo per la costruzione di un opificio industriale - deliberazione. n. 111 del 19/12/2007;

quanto ai motivi aggiunti:

della relazione del responsabile del servizio tecnico del Consorzio ASI di Napoli in data 22.10.2007.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio A.S.I. Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 e nella Camera di Consiglio del giorno 16 gennaio 2015 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. La ricorrente, divenuta proprietaria dal 1992 del complesso industriale ex Presint esistente nell’agglomerato A.S.I di Casoria - Arzano a seguito del fallimento di detta società in esito alla cui procedura acquisiva dal Tribunale fallimentare anche i diritti di acquisto di suoli di proprietà dell’ASI in precedenza assegnati alla Presint s.r.l., si vedeva attribuire dal Comitato direttivo del predetto Consorzio con delibera n. 91/1993, ulteriori suoli anch’essi precedentemente in titolarità della stessa Presint e, infine, con atto di cessione all’espropriante del 5.2.2002 (doc. 5 produzione ricorrente) diventava proprietaria di ulteriori suoli già di proprietà della Compagnia Trasporti pubblici di Napoli, tra i quali, per quel che qui interessa, la particella 1196 (sorta dal precedente frazionamento della part. 47).

Avendo richiesto in data 23.5.2007 al Consorzio ASI il rilascio del nulla osta preventivo per realizzare un opificio industriale con annessa palazzina servizi sulla anzidetta particella 1196, con il ricorso in epigrafe impugna la deliberazione n. 111 del 19.12.2007, con la quale siffatto Ente pubblico economico le denegava il richiesto nulla osta sulla base della relazione del responsabile del servizio non comunicata alla ICO ma da questa ricevuta in copia nelle more del giudizio come relazione assunta in data 22.10.2007 e fatta oggetto di motivi aggiunti depositati il 24.6.2008.

1.2. Si costituiva in giudizio il Consorzio ASI con memoria di costituzione e documenti prodotti il 15.10.2008 instando per il rigetto del gravame.

La ricorrente depositava il 10 ottobre 2014 una relazione tecnica di parte a firma dell’ing. N P e memoria per il merito il 20.10.2014.

Il Consorzio non produceva memoria.

Alla pubblica Udienza del 20.11.2014 sulle conclusioni delle parti la causa è stata ritenuta in decisione e successivamente discussa per approfondimenti alla Camera di Consiglio del 16 gennaio 2015, all’esito della quale è stata assunta la presente decisione.

2.1. L’impugnato diniego di nulla osta, reso ai sensi dell’art. 3 della Norme di Attuazione del P.R.T. del Consorzio A.S.I. di Napoli, è motivato sulla asserita non conformità dell’intervento progettato dalla deducente con le predette norme di attuazione, in quanto, come si leggeva già nelle premesse della delibera all’esame che sul punto richiamava la relazione del responsabile del servizio tecnico, “la proposta progettuale si presenta come frazionamento del lotto industriale per esercitarvi un’attività non tipicamente di produzione industriale”. Tale avviso rimontava, come avvertito, alla relazione del responsabile del competente servizio del Consorzio del 22.1.2007 successivamente comunicata alla ricorrente e impugnata con motivi aggiunti che nella sostanza ripropongono le medesime censure articolate con l’atto introduttivo del giudizio.

La deducente affida dunque al secondo motivo di gravame la confutazione del riportato contenuto motivo dell’impugnato diniego, rubricando violazione di varie norme di legge nonché eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, perplessità, arbitrarietà e sviamento.

Oppone al riguardo che il progetto presentato, da un lato, non integra alcun frazionamento, come emergerebbe dalla relazione tecnica del 7.4.2008 versata in atti e dall’altro, ha ad oggetto un’attività pienamente rientrante tra quelle di industria e servizi espletabili nel Consorzio ASI.

In particolare, in ordine al presunto frazionamento deduce che la particella 1196 è divenuta in quanto tale di proprietà della I.CO. con l’atto di cessione volontaria all’espropriante del 2002, atto in cui lo stesso Consorzio resistente fungeva da cardine nei diversi passaggi, sostanzialmente avallando le varie riassegnazioni ivi stabilite e in esito alle quali detta particella, attribuita alla ricorrente, veniva configurata come isolata e racchiusa tra proprietà aliene.

Ragion per cui sarebbe errata l’affermazione, costituente una parte della motivazione del negativo parere gravato, secondo la quale “la proposta progettuale si presenta come frazionamento del lotto industriale”.

2.2. Ad avviso del Collegio la sintetizzata doglianza coglie nel segno e va per l’effetto accolta.

Come si evince dalle deduzioni e relative conclusioni delle due relazioni di consulenza tecnica prodotte dalla ricorrente (perizia ing. P del 7.4.2008, doc.7 produzione ricorrente e relazione ng. P dell’8.10.2014 prodotta il 10.10.2014), non contestate dall’Ente resistente e come tali idonee ad assurgere ad adeguato principio di prova ed oltretutto congruenti con quanto al Collegio è dato ricavare dalla stessa disamina dell’atto di cessione volontaria all’espropriante del 5.2.2002 invocato dalla ricorrente (doc. 5 del ricorso), la particella 1196 non è affatto il prodotto di un frazionamento posto in essere e previsto con la proposta progettuale di cui all’istanza di nulla osta rivolta al Consorzio il 23.05.2007 (doc. 6 produzione del ricorso), essendo, invece, già pervenuta oltre cinque anni prima in proprietà alla ICO come frazionata ed individuata con il predetto identificativo particellare, con il l’atto di cessione volontaria rogato a febbraio 2002 con l’intervento e la partecipazione del legale rappresentante del Consorzio ricorrente, allora Commissario straordinario Dott. R M.

Invero, come attesta la relazione dell’Ing. N P del 8.10.2014 – oltre che quella dell’Ing. P del 7.4.2008 – “Detta particella, già dalla sua costituzione risultava fisicamente indipendente dalla restante proprietà ICO, rappresentando un piccolo lotto isolato, confinante con la restante proprietà I.CO solo attraverso una piccola porzione di suolo, identificata catastalmente con numero 1195, che a sua volta costituisce la porzione terminale della strada privata esistente e sulla quale I.CO. costituiva servitù di passaggio pedonale e carraio in favore di CTP” (relazione cit., pag. 4).

2.3. Come avvertito, inoltre, il Collegio rinviene conferma e riscontro di quanto asseverato dalle allegate relazioni tecniche di parte, nella stessa disamina dell’atto di cessione volontaria all’espropriante, invocato dalla ricorrente e prodotto come allegato 5 del ricorso, atto nel quale si può reperire il fondamento fattuale e documentale della orginarietà e del carattere isolato e distinto, tratteggiate dai periti della deducente, della part. 1196 del foglio 5 in argomento.

Ebbene, all’art. 2, pagg.10 – 11 dell’atto di cessione volontaria del 5.2.2002 si legge, intanto, che la I.CO. è aggiudicataria ed assegnataria dei beni ivi individuati;
vi si precisa inoltre che, come si afferma nella relazione dell’Ing. P testé riportata, a favore della CTP di Napoli viene costituita “servitù di passaggio pedonale e carraio per accedere dalla strada consortile via Pietro Nenni alle proprietà della Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A. stessa, ivi in Arzano individuate rispettivamente in N.C.E.U. con la particella 1194 (… ) nonché a favore della particella 1194 di are 7 e ca. 67 del N.C.T., entrambe del foglio 5 del comune di Arzano, confinanti nell’insieme con Corso Salvatore D’amato, con la p.lla 45 del foglio 5 e con particella 1196 del foglio 5”.

Risulta quindi comprovato che la predetta particella 1196 del foglio 5, interessata dall’intervento di realizzazione dell’opificio industriale progettato dalla deducente società, sorgeva quanto meno a far data dall’atto di cessione in analisi del 2002 e già in allora era stata ivi individuata come particella 1196 del foglio 5 ed isolata dagli altri suoli pure di proprietà della ICO e sui quali quest’ultima costituiva servitù di passaggio a favore della CTP, discendendone l’infondatezza dell’assunto contenuto nelle premesse del provvedimento gravato e poi nella relazione tecnica del 22.0.2007 ed assunto a base dell’avversato diniego di nulla osta, a stare al quale la proposta progettuale formulata dalla ICO nel maggio 2007 si presenterebbe come frazionamento di un lotto industriale. (SEGUE)

3.1. Relativamente poi alla pretesa addotta incongruenza dell’attività oggetto della proposta della I.CO. con le finalità del Consorzio ASI in quanto “non tipicamente di produzione industriale”, la deducente, che rubrica tra l’altro violazione degli artt. 1,4 e 11 della L. Reg. Campania n. 16/2008 nonché eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà e sviamento, oppone in fatto che la superficie del realizzando capannone è destinata per la maggior parte ad attività logistica, immagazzinamento e smistamento merci da svolgersi su di un unico livello (mentre le attività direzionali ed amministrative sono dislocate su due livelli) e in diritto che siffatte attività di logistica non sono estranee ai fini istituzionali dei Consorzi ASI, che a norma dell’art. 4 dell’invocata L.Reg. sono intesi a promuovere “lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell’industria e dei servizi alle imprese”, in tali identici sensi disponendo anche l’art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI di Napoli.

3.2. Ad avviso del Collegio anche l’illustrata censura si prospetta fondata e va per l’effetto accolta.

Invero, si profila frutto di sviamento ed arbitrarietà esattamente denunciati da parte di ricorrente, giudicare incongruente con i fini di un Consorzio ASI un’attività produttiva di servizi alle imprese, quale quella progettata dalla ricorrente, sol perché se ne assuma la natura “non tipicamente industriale”, come afferma la motivazione del gravato diniego di nulla osta.

Per contro, osserva il Collegio, intanto che l’attività che la deducente aspirava ad esercitare nella struttura che intendeva costruire sulla particella 1196 di sua proprietà, viene localizzata nella relazione tecnica allegata all’istanza di nulla osta del 23.5.2007 (doc. 6 del ricorso, pag. 3) nella superficie del capannone che doveva essere destinata, “per la maggior parte alle attività di logistica, immagazzinamento e smistamento merci”.

Rileva anche il Collegio come la superficie del capannone sia di gran lunga prevalente (1.098 mq.) rispetto a quella della palazzina uffici, prevista in soli mq. 124, come emerge dalla relazione del responsabile del servizio tecnico del Consorzio del 22.10.2007 (doc. 4 produzione Consorzio del 15.10.2008).

3.3. Ora, la logistica, che in origine indicava parte dell’arte militare che organizzava rifornimenti, trasporti e movimenti degli eserciti, per estensione viene oggi definita dal Dizionario della Lingua italiana De Agostini come “la distribuzione, la disposizione di persone o di mezzi che risultino più funzionali a un determinato fine” e non v’ha dubbio che unitamente alle due ulteriori attività di immagazzinamento e smistamento merci di cui al riportato passo della citata relazione tecnica descrittiva, essa concorra a formare un complesso “di attività imprenditoriali nei settori (dell’industria e) dei servizi alle imprese”, come richiede l’art. 4 della L. Reg. Campania n. 13 agosto 2008 n. 16 allorché definisce le funzioni e l’oggetto dei Consorzi ASI.

Tali enti a norma di siffatta disposizione “promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali, delle aree, delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati da loro stessi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell’industria e dei servizi alle imprese”.

Coerentemente con l’art. 4 cit., lo stesso Statuto del Consorzio ASI di Napoli (doc. 9 produzione ricorrente) all’art. 4 dedicato alle finalità dell’Ente, ricalcando pressoché alla lettera la citata norma di legge regionale, stabilisce che “il Consorzio promuove, nell’ambito del proprio comprensorio e dei propri agglomerati, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell’industria e dei servizi”, addirittura non prescrivendo che i servizi de quibus , onde poter formare oggetto di attività compatibile con i fini consortili, debbano essere necessariamente rivolti alle imprese.

3.4. Segnala inoltre il Collegio che la fonte principe della disciplina dell’oggetto e dei fini dei Consorzi ASI di sviluppo industriale è costituita dall’art. 36 della L. n. 317/1991 (della quale la L. Reg. Campania n. 16/1998 costituisce attuazione), il cui comma 5, pressoché integralmente riprodotto dall’art. 4 dello Statuto del Consorzio resistente, stabilisce che “i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell’industria e dei servizi”, non richiedendo al pari di quanto dianzi osservato a proposito dell’art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI di Napoli, che i servizi nei cui settori tali enti promuovono la creazione di attività imprenditoriali, vengano rivolti ad imprese, potendo pertanto essi essere destinati anche a persone fisiche o a soggetti non imprenditori.

4.1. Orbene, è la stessa fonte legislativa sia statale (art. 36, comma 5, L. n. 317/1991) che regionale (art. 4, L Reg. Campania n. 16/1998) dianzi analizzata che, nello scolpire l’oggetto istituzionale dei consorzi ASI, opera una valutazione di consonanza e congruenza delle attività imprenditoriali produttive di servizi alle imprese con la natura industriale degli agglomerati, “delle aree, delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati da loro stessi”.

Il provvedimento impugnato, introduce quindi un preteso vincolo di carattere industriale in senso proprio ovvero tipico, del tutto contra legem ed in aperta collisione con l’art. 4 della L. Reg. Campania n. 16/1998 e con l’art. 36, comma 5, L. n. 317/1991 e con la sottesa valutazione di congruenza da tali norme operata e testé delineata, illegittimamente pretendendo la sussistenza del divisato vincolo e carattere in un’attività imprenditoriale di produzione di servizi alle imprese affinché essa, e nel caso di specie quella avuta di mira dalla I.CO., possa ritenersi consentanea e confacente ai fini istituzionali di un Consorzio ASI.

4.2. Non può, per converso, per le tratteggiate ragioni giuridiche, essere condiviso l’assunto della difesa del Consorzio, secondo la quale “la realizzazione dell’intervento autonomamente sulla particella n. 1196” da parte della ricorrente è effettuata “oltre tutto per attività ( logistica, immagazzinamento e smistamento merci) estranea agli scopi istituzionali del Consorzio ASI”(memoria prodotta il 15.10.2008, pag. 2) ulteriormente precisandosi infondatamente che “lo strumento pianificatorio (…) limita l’utilizzo delle aree assegnate dal Consorzio alla sola destinazione industriale” (memoria cit. pag. 9), tale ultimo rilievo essendo contraddetto dall’art. 36, comm5 L. n. 317/1991, dall’art. 4, L. Reg. n. 16/2008 nonché dal conforme art. 4 dello Statuto del Consorzio resistente più sopra analizzati oltre che smentito dallo stesso primo periodo della lett. b) dell’art. 9 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo industriale di Napoli (doc. 5 produzione consorzio del 15.10.2008) in forza del quale, invece, “nei lotti edificatori sono consentiti, oltre alle costruzioni attinenti al carattere delle zone (insediamento industriale)”, anche “edifici ed impianti occorrenti per i servizi reali e finanziari necessari” sia alle imprese industriali ubicate nelle aree consortili, che “alle imprese medie e piccole dei vari settori produttivi operanti nell’ambito di tutto il territorio provinciale”.

4.3. Fondati si prospettano, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 4 della L. Reg. n. 16/1998 nonché il denunciato eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà e sviamento.

In definitiva, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, le due censure componenti il secondo motivo di ricorso si palesano fondate e vanno conseguentemente accolte, potendosi assorbire il primo motivo sull’omessa comunicazione dei motivi ostativi i cui all’art. 10 – bis, L. n. 241/1990 ed importano l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con i quali si articolano le stesse censure.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

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