TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-10-23, n. 201800691
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Pubblicato il 23/10/2018
N. 00691/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00504/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V C e M R S, rappresentate e difese dagli avvocati A D S e L D, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A D S in Ancona, via degli Orefici, 5;
contro
Comune di Loreto, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio eletto presso lo studio Avv. E M in Ancona, via Matteotti, 8;
e con l'intervento di
ad opponendum:
C C, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio Marcellino Marcellini in Ancona, via Carducci 8;
per l'annullamento
- del diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria prot. gen. 2007/10730 emesso dal Comune di Loreto, servizi Tecnici, in data 17/4/2008;
- dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. 60 del 28/4/2007;
- dell’ordinanza di demolizione n. 99 del 22/7/2008.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Loreto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio viene impugnato il diniego di sanatoria, datato 17/4/2008, per lavori realizzati in difformità dal permesso di costruire n. 139 del 15/12/2006 avente ad oggetto ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso e frazionamento/fusione di unità immobiliari commerciali.
Il diniego reca la seguente motivazione “per relationem” al parere espresso dalla Commissione Edilizia: “Il Piano particolareggiato vieta aumenti di volumetria, pertanto si formula parere contrario alla sanatoria”.
Viene inoltre impugnata la conseguente ordinanza di sospensione dei lavori n. 60 del 28/4/2008.
In quest’ultimo provvedimento si legge che: “i lavori sono stati realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire n. 139/2006, con un aumento dell’altezza del fabbricato di circa m. 0,20”.
Le ricorrenti riferiscono che la pretesa maggiore volumetria, contestata dal Comune, deriverebbe da una diversa collocazione dell’ascensore (necessaria per accedere anche al locale interrato, originariamente escluso dal progetto) che ha comportato la sporgenza, dal tetto, del relativo vano extracorsa. Deriverebbe, inoltre, dalla ricostruzione del “tetto ventilato” in conformità con la disciplina sul risparmio energetico che ha imposto un aumento dell’altezza del colmo per ragioni esclusivamente tecniche.
Su tali cause non emergono contestazioni da parte del Comune e della signora C C, intervenuta ad opponendum, i quali muovono solo contestazioni di merito riguardo alle ragioni giustificatrici e legittimanti dedotte dalle ricorrenti.
Con ricorso per motivi aggiunti viene impugnata l’ordinanza di demolizione 22/7/2008 n. 99.
Quest’ultimo provvedimento non specificava quali fossero le opere da demolire, facendo generico riferimento ai lavori “realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire n. 139/2006, con un aumento dell’altezza del fabbricato di circa m. 0,20”.
Con successiva nota del 18/8/2008, il Comune di Loreto precisava che i lavori (già sospesi con l’ordinanza n. 60/2008) si sarebbero potuti riprendere, fatta eccezione per quelli oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 99/2008 consistenti “in un piccolo aumento dell’altezza” (senza aggiungere ulteriori specificazioni).