TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-02-12, n. 201401752

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-02-12, n. 201401752
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401752
Data del deposito : 12 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05277/2010 REG.RIC.

N. 01752/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05277/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5277 del 2010, proposto da:
Fondazione Ennio Valeri, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. A V, con domicilio eletto presso Francesco Di Cesare in Roma, via Duodo, 49;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento in data 18 giugno 2009, notificato il 18 marzo 2010, con cui veniva disposta la revoca della concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri a carattere comunitario rilasciata alla Fondazione Ennio Valeri;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 14 maggio 2010 e depositato l’11 giugno successivo, la fondazione “Ennio Valeri” ha impugnato il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico del 18 giugno 2009 (comunicato il 18.3.2010) con il quale è stata revocata la concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri a carattere comunitario rilasciata alla Fondazione Ennio Valeri con decreto del 16 maggio 2001.

La revoca si basa sulla circostanza che la fondazione non avrebbe inoltrato istanza di proroga della concessione ai sensi dell’art. 25 comma 11 della legge 112/2004, entro il termine del 25 luglio 2005.

Parte ricorrente censura detto provvedimento per:

errore nei presupposti;
erronea, incompleta rappresentazione delle vicende di fatto: allega documentazione dalla quale dovrebbe risultare che con nota inviata al competente ufficio di viale America 21 il 21 marzo 2005 la fondazione avrebbe formalizzato l’istanza di proroga;
la legge non prevede una particolare rigidità di forma;

violazione dell’art. 52 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 177/2005: la fattispecie non rientra tra le violazioni sanzionate con la revoca della concessione.

Con ordinanza 2915 del 2 luglio 2010 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.

Costituitosi il Ministero ha affermato l’infondatezza del ricorso in quanto la domanda di proroga doveva essere formulata secondo il modello allegato alla determina del 20 giugno 2005, con la quale domanda l’interessato avrebbe dovuto certificare il possesso dei requisiti richiesti nonché chiedere espressamente il prolungamento del periodo di validità della concessione in tecnica analogica fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva in tecnica digitale;
avrebbe dovuto altresì dichiarare di “trasmettere contemporaneamente in tecnica digitale terrestre per almeno 24 ore settimanali con esclusione del computo delle ore di programmazione settimanale della ripetizione dei medesimi programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse”, specificando su quale impianto, proprio o altrui, o in alternativa mediante la costituzione di consorzi o intese con altri;
la domanda sarebbe stata presentata prima della determina e mai riproposta con le modalità sopra indicate;
il Ministero con nota del 9 novembre 2006 chiese ragione alla fondazione di tali circostanze, ma nessuna legittima giustificazione pervenne dalla fondazione stessa.

Con ordinanza n. 5671 del 14 dicembre 2010 il Consiglio di Stato sez.VI in riforma dell’ordinanza del TAR ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado, condannando la fondazione alla refusione delle spese della fase cautelare.

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

L’art. 25 comma 11 della legge 3 maggio 2004 n. 112 prevede la possibilità di prorogare il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni in tecnica analogica in ambito nazionale e in ambito locale, a domanda dei soggetti che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale;
la domanda doveva precisare che il prolungamento veniva chiesto fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale.

Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e per la precisa formulazione della richiesta, il Ministero aveva predisposto uno schema di domanda con determina 20 giugno 2005;
è chiaro che il rispetto formale del modulo non avrebbe potuto comportare la reiezione della domanda di prolungamento, ma la questione è qui che con la domanda generica presentata dalla ricorrente e depositata in atti non venivano forniti quegli elementi essenziali richiesti dalla legge stessa.

Peraltro risulta che l’Amministrazione ha anche richiesto chiarimenti al riguardo, ma la fondazione non ha fornito risposta;
su ciò non vi è contestazione della ricorrente.

Pertanto la domanda inviata il 21 marzo 2005, pur ammesso che sia pervenuta al Ministero, non poteva costituire presupposto valido per concedere la proroga del termine di validità della concessione.

Peraltro il provvedimento di revoca, al di là del nomen juris, non configura una sanzione ai sensi dell’art. 52 comma 2 lett. a) del D.lgs 177/2005, ma una semplice e necessitata conseguenza della mancanza di una adeguata istanza di proroga di validità della concessione, che per sua esplicita previsione scadeva nel 2005.

Il ricorso pertanto deve essere respinto, risultando infondate, per le ragioni sopra esposte, le censure avanzate.

Le spese tuttavia, in considerazione anche del disposto contenuto nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, possono essere compensate tra le parti.

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