TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-06-04, n. 202400682

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-06-04, n. 202400682
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400682
Data del deposito : 4 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2024

N. 00682/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00371/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2024, proposto da
AP s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco, Giampaolo Austa e Pietro Falcicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- VI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Collevecchio e Chiara Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Cultura, Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Toscana, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



nei confronti

di: Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi – IT Soc. Coop. – e PRO.GE.CO. Soc. Coop. a r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 65436 del 21 febbraio 2024, in uno alla comunicazione del 22 febbraio 2024, con il quale VI s.p.a. ha aggiudicato al Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi SO OP – IT (consorziata designata PRO.GE.CO. società cooperativa), l'appalto avente ad oggetto “lavori di restauro e conservazione della copertura dell'ala juvarriana di Palazzo ducale - CA (LU), fonte di finanziamento: programmazione ai sensi dei commi 9 e 10 della l. 23/12/2014, n. 190 annualità 2019-2020 CIG: A01EAB95D9 CUP: F67E20000120001”, di importo pari ad € 2.291.951,58;

- nei limiti di interesse, di tutti i verbali di gara, ivi compresi il Verbale n. 2 della seduta del 1° febbraio 2023, il Verbale n. 3 della seduta del 12 dicembre 2023 della Commissione di gara, a mezzo dei quali è stata disposta l'ammissione alle successive fasi della procedura di IT (consorziata designata PRO.GE.CO. società cooperativa);

- dell'art. 8.5.3 del Disciplinare di gara, nella misura in cui dovesse essere interpretato nel senso di ritenere applicabile il cd. cumulo alla rinfusa negli appalti aventi ad oggetto i lavori sui beni culturali ovvero di ritenere ammissibile l'esecuzione dei lavori da parte di un soggetto privo dei requisiti di qualificazione richiesti;

- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o connesso;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto che sia stato medio tempore stipulato, con subentro nell'esecuzione;

con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di VI s.p.a., del Ministero della Cultura, del Segretariato Regionale per la Toscana del Ministero della Cultura, del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi – IT Soc. Coop. – e di PRO.GE.CO. Soc. Coop. a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1) Con bando di gara spedito per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 19.10.2023, l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a. – VI (nel prosieguo anche solo “VI”), in qualità di centrale di committenza, ha avviato la procedura di gara per l’affidamento dei lavori “ di restauro e conservazione della copertura dell’ala juvarriana di Palazzo Ducale - CA (LU) ” per un importo, posto a base di gara, di € 2.291.951,58 oltre IVA e della durata di 540 giorni (doc. 2 ricorso).

2) La lex specialis richiedeva ai concorrenti di essere qualificati nella categoria OG2, class. IV, trattandosi di lavori di restauro di beni sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali.

3) All’art. 8.5.3 del Disciplinare si specificava che, in caso di partecipazione di Consorzi di società cooperative di produzione e lavoro o di Consorzi Stabili (di cui all’art. 65, comma 2, lett. “b”, “c” e “d”, D. Lgs. n. 36/2023) e trattandosi, appunto, di beni culturali, “(…) i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, (…), devono essere posseduti direttamente (…) dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l’esecuzione ” (pag. 15, doc. 3 ricorso).

4) Sempre il medesimo art. 8.5.3 del Disciplinare vietava il cd. cumulo alla rinfusa, prescrivendo che “ l’operatore che esegue i lavori deve essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento ” (pag. 15, doc. 3).

5) I requisiti sopra richiamati erano richiesti a pena di esclusione dalla procedura di gara.

6) Alla procedura partecipavano otto operatori economici, tra cui la ricorrente AP s.r.l. (di seguito anche solo “AP”) e il controinteressato Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi SO OP (di seguito anche solo “IT”), che designava quale consorziata esecutrice la PRO.GE.CO. società cooperativa a responsabilità limitata (di seguito anche solo “PRO.GE.CO.”), dichiarando che la stessa avrebbe eseguito il 100% dei lavori (doc. 12 ricorso).

7) L’Amministrazione procedeva con le operazioni di gara e, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, con un punteggio pari a 73,979, IT si collocava al primo posto della graduatoria, mentre la ricorrente si collocava al secondo posto con un punteggio pari a 70,413.

8) Terminati i lavori della commissione, con provvedimento prot. n. 065436 del 21.2.2024, VI aggiudicava la gara a IT (doc. 1 ricorso).

9) La ricorrente, venuta in possesso della documentazione amministrativa e tecnica presentata in gara dal soggetto aggiudicatario (a seguito di accesso agli atti del 4 marzo 2024), notificava, in data 19 marzo 2024, il gravame in esame, con cui si duole della suddetta aggiudicazione del 21 febbraio 2024.

10) Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e il Segretariato Regionale per la Toscana del Ministero della Cultura, i quali hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la gara e l’aggiudicazione sono state gestite da VI, unico soggetto che ha emesso i provvedimenti impugnati e dunque unico legittimato a resistere.

11) Si sono costituite in giudizio pure VI, IT e PRO.GE.CO.

12) Con decreto monocratico n. 174 del 21 marzo 2024, la tutela d’urgenza veniva respinta (per le motivazioni ivi contenute) e veniva fissata, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio del 10 aprile 2024.

13) Con ordinanza cautelare n. 214 del 10 aprile 2024, nel rilievo che le questioni oggetto del giudizio richiedessero l’approfondimento tipico della fase di merito e che le ragioni della parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione di un’udienza di merito a breve, veniva fissata l’udienza pubblica del 29 maggio 2024.

14) Le parti depositavano gli ulteriori scritti difensivi e, all’udienza pubblica del 29 maggio 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.



DIRITTO

1) Va preliminarmente accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio, del Ministero della Cultura e del Segretariato Regionale per la Toscana del Ministero della Cultura, in quanto gli atti impugnati sono stati emessi solo da VI.

2) Ancora in via preliminare, va rilevato che, con riferimento al secondo motivo di ricorso (con cui era stata dedotta l’irregolarità della posizione fiscale di PRO.GE.CO.), parte ricorrente, a seguito delle difese spiegate al riguardo da VI, ha preso atto delle verifiche effettuate da quest’ultima in ordine alla regolare posizione di PRO.GE.CO. e ha quindi dichiarato di rinunciare al secondo motivo di ricorso (v. pag. 2, memoria difensiva di AP del 13 maggio 2024). Ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., va quindi dichiarata la parziale improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse allo scrutinio della seconda censura proposta.

3) La

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