TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202201302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202201302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201302
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 01302/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00920/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 920 del 2022, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pieretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valerio Pardini in Firenze, via Panciatichi n. 778;



contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. DD/2022/0-OMISSIS- del 24/03/2022; della determinazione dirigenziale n. DD/2022/0-OMISSIS- del 12/05/2022 della comunicazione trasmessa il 12 maggio 2022 del provvedimento: determinazione dirigenziale n. DD/2022/0-OMISSIS- del: 30/05/2022 i e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale relativo alla revisione biennale degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea (€ 5.382.000,00) del Comune di Firenze con cancellazione dagli elenchi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente era inserita nell’elenco disciplinato dalla delib. 4 maggio 2020 n. 11 del Consiglio comunale di Firenze e finalizzato all’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40mila ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

A seguito dell’instaurazione (con determinazione 24 marzo 2022 n. DD/2022/0-OMISSIS- della P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici) della procedura di revisione biennale dei detti elenchi prevista dall’art. 3 del relativo regolamento, l’Amministrazione comunale di Firenze, con la nota 12 maggio 2022, comunicava alla ricorrente che, con determinazione 12 maggio 2022 n. DD/2022/0-OMISSIS- sempre della P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici, ne era stata disposta la cancellazione dal detto elenco; a base del provvedimento era posta la seguente motivazione: “nel form online compilato ai fini della richiesta di mantenimento negli elenchi (ns. prot. n. 131052 del 15/04/2022), è stata dichiarata la presenza, a carico di un soggetto cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di una condanna, emessa in data 28/03/2022, ad anni quattro e mesi sei di reclusione, per il reato di cui all’art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). Peraltro, dovrebbe trattarsi del reato di cui all’art. 321 del codice penale relativo alle “pene per il corruttore”, posto che l’art. 319 c.p. è riferito al reato commesso dal pubblico ufficiale.

La suddetta condanna penale, se definitiva, costituirebbe reato ostativo alla partecipazione alle gare, ai sensi dell’art. 80, comma, 1 del D.Lgs. 50/2016. Qualora invece non definitiva, come sembrerebbe nel caso di specie, è rilevante per la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del medesimo decreto, in quanto incidente sull’integrità dell’impresa.

Si richiama in merito la recente giurisprudenza, nonché le Linee Guida ANAC n. 6, che attribuiscono rilevanza ostativa anche ai provvedimenti penali adottati con sentenza di primo grado per fatti di grave rilevanza penale.

Si richiama inoltre l’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10 ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura - UTG di Firenze (approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019), che, muovendosi in un’ottica di una ancora maggiore tutela dell’Ente nei confronti di fenomeni corruttivi, prevede - con riferimento alle gare di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro bandite dal Comune - che ogni concorrente dichiari espressamente, a pena di esclusione, di accettare che l’Ente si avvarrà “della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell’art. 321 c.p., nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p”.

Con tale previsione si aderisce agli orientamenti giurisprudenziali secondo cui, di fronte a un reato di corruzione, sono idonei a incidere sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico, non solo i provvedimenti definitivi, ma anche il rinvio a giudizio e l’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Si aggiunge inoltre che: - da quanto dichiarato da codesta Impresa, alla data della richiesta di iscrizione, non erano state ancora adottate, al fine di ripristinare l’affidabilità dell’operatore economico, adeguate misure di self cleaning (possibili comunque, nel caso di specie, solo in presenza di condanna non definitiva, dal momento che l’art. 80, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per i reati ostativi, fra cui rientra la corruzione, le consente solo in caso di sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato); - le misure di self cleaning , per essere ritenute adeguate, devono avere una triplice componente - dissociativa, organizzativa e risarcitoria- e le sole dimissioni o la revoca dei soggetti coinvolti nel comportamento scorretto, senza avvio di azioni risarcitorie, non sono ritenute idonee a dimostrare la reale dissociazione dell’Impresa”.

I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente, sulla base di articolata censura di eccesso di potere, illogicità manifesta ed illegittimità dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi violazione art.li 80 ed 83 d.lgs. 50/2016 e principio di leale collaborazione.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Firenze, controdeducendo sul merito del ricorso.

In via

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