TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-09-11, n. 202313713

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-09-11, n. 202313713
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313713
Data del deposito : 11 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2023

N. 13713/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10898/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10898 del 2017, proposto da:
S L, A C, D D, E B, E G, E A, G T, D R, A C, G A C, rappresentati e difesi dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa 120;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di rideterminazione di anzianità relativa e promozione al grado superiore degli

Ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina Militare in servizio permanente effettivo – anno

2016, prot. M_D GMIL REG2017 0412329 del 13-07-2017, oltre a tutti gli atti conseguenti e successivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti venivano arruolati a seguito del superamento, nel 2002, del concorso per il 2^ Corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) della Marina Militare, con inizio corso il 27.05.2002 e obbligo di ferma per 12 anni, sino al maggio 2014 (ferma dodecennale).

Gli stessi, nel settembre 2002, venivano quindi promossi al grado di Comune di 1^ Classe e al grado Sergente con anzianità amministrativa 16.10.2003 a seguito di Decreto Interdirigenziale del 14.04.2004 pubblicata su F.O.M. Nr. 22 del 02.06.2004.

La promozione a Guardiamarina Pilota di Complemento con anzianità assoluta ed amministrativa 29.05.2004 veniva comunicata con Foglio d’Ordini Marina nr. 50 del 15.12.2004 (cfr. memoria ric. dep. 27.6.2023).

Nel 2007, i ricorrenti venivano promossi a Sottotenente di Vascello di Complemento con anzianità di grado e decorrenza assegni 29.01.2007.

Tra il 2011 e il 2013, i ricorrenti partecipavano ai rispettivi concorsi per il transito in Servizio Permanente Effettivo (S.P.E) e ne risultavano vincitori con diverse anzianità assolute decorrenti retroattivamente tra il 2008 e il 2009 (vedi memoria citata e allegati ivi richiamati).

La tesi ricorsuale è che “tale meccanismo” avrebbe escluso i ricorrenti dall’applicabilità delle norme più favorevoli intervenute con il D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8 che hanno ridotto la permanenza minima nel grado anteriore ai fini della promozione al grado superiore prevedendo che (v. art. 1243 comma 3 lettera a), c.o.m., nuovo testo): “3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre: a) se tenenti, cinque anni di anzianità nel grado;
b) se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado”;
(art 2250 bis C.o.m.) “ 1. Le anzianità di grado minime previste per l'avanzamento al grado superiore di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a partire dagli ufficiali con anzianità di grado da sottotenente di vascello successiva al 1° gennaio 2004”.

In altri termini, le modifiche introdotte nei menzionati articoli del Codice dell’Ordinamento Militare dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, hanno comportato che, a partire dall’entrata in vigore della novella legislativa, gli Ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, con anzianità di grado da Sottotenente di Vascello successiva al 1 gennaio 2004, devono ora essere valutati per l’avanzamento al grado superiore dopo soli cinque anni di anzianità nel grado, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1243, comma 3, lettera a) e dell’articolo 2250-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come modificati dagli articoli 7 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8.

A decorrere dall’entrata in vigore del citato d.lgs., pertanto, risulta ridotta la durata di permanenza minima nel grado per i Tenenti nel complemento da otto a cinque anni.

Con ricorso depositato in data 9.11.2017 tutti i ricorrenti in epigrafe, Tenenti di Vascello in s.p.e. al momento della proposizione del gravame, impugnavano la nota della Direzione Generale per il Personale Militare prot. REG2017 0412329 13-07-2017 avente ad oggetto la “rideterminazione di anzianità relativa e promozione al grado superiore degli Ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina Militare in servizio permanente effettivo – anno 2016”, oltre a tutti gli atti conseguenti e successivi.

Parte ricorrente deduce, avverso l’atto impugnato, i vizi di: “eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Violazione e falsa applicazione Cost. art. 97, legge 214/90, art. 21 e D.lgs. 66/2010, artt. 1243, 2250, 2250 bis.”

Si afferma che in data 13 luglio 2017, il Ministero della Difesa con il “provvedimento” impugnato avrebbe rideterminato l’anzianità relativa e la promozione al grado superiore degli Ufficiali ricorrenti.

Ciò sarebbe avvenuto in quanto l’articolo 1243, comma 3, lettera a) e l’articolo 2250-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come modificato dagli articoli 7 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, non potevano applicarsi alla fattispecie degli odierni ricorrenti in quanto transitati in s.p.e. prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs. e, pertanto, non più appartenenti ai Ruoli del Complemento.

Pertanto, secondo la tesi ministeriale avversata in ricorso, non si è ritenuto di applicare a beneficio dei ricorrenti la riduzione di permanenza nel grado di STV da otto a cinque anni.

Secondo parte ricorrente, invece, sarebbe “evidente” che la dicitura “Sottotenenti di vascello successiva al 1 gennaio 2004”, sia stata indicata per “ inglobare nel provvedimento tutti i piloti di complemento, a partire dal 1^ corso AUPC (Allievi Ufficiale Piloti di Complemento) a seguire.” Questo perché, prima di questa data, non esiste personale che potrebbe beneficiare della modifica legislativa.

Aggiunge parte ricorrente che l’essere ufficiali di complemento che hanno rivestito il grado di STV dal 1 gennaio 2004 è condizione comune a tutti gli odierni ricorrenti mentre il fatto che essi siano poi transitati nei ruoli “speciali” (e in s.p.e.) non cancella la loro precedente permanenza nei ruoli di complemento, se a decorrere dal 1 gennaio 2004, questi abbiano rivestito, in un qualunque modo, il grado di STV nel complemento.

Le nuove determinazioni dell’anzianità sarebbero quindi viziate e, pertanto, da annullare.

Con ordinanza presidenziale n. 2252 del 27.4.2023 è stata ravvisata l’opportunità, “per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 c.p.a.”, di ordinare alla P.A., ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere.

Il Ministero della Difesa, costituitosi in data 6.5.2023, ha prodotto in data 16.6.2023 dettagliata relazione sulla vicenda di causa corredata da ampia documentazione.

In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato documenti e, in data 27.6.2023, una memoria difensiva.

All’udienza pubblica del 5 luglio 2023 il Collegio - dopo avere rilevato a verbale possibili profili di inammissibilità del ricorso per mancata definizione della posizione dei singoli ricorrenti e la mancanza degli elementi in base ai quali è stata desunta la competenza del TAR Lazio - sede di Roma - vista anche la richiesta di passaggio in decisione depositata dal difensore di parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione.

Venendo all’esame della controversia il Collegio, sulla base di alcune delle precisazioni fattuali puntualmente allegate dall’Amministrazione nella relazione in atti, deve rilevare plurimi elementi che inducono a ritenere il gravame inammissibile.

Va infatti rilevato che:

a) l’atto impugnato (nota REG2017 0412329 del 13.7.2017) non costituisce in realtà un provvedimento ma una mera comunicazione della D.G. per il Personale Militare, rivolta a numerosi altri Uffici e Direzioni dello stesso Ministero della Difesa, che vengono informati in ordine a pregressi provvedimenti riguardanti promozioni al grado superiore oppure rideterminazioni di anzianità di servizio concernenti numerosi gruppi di Ufficiali della Marina Militare nei quali rientrano, tra molti altri, gli odierni ricorrenti;

b) gli atti sostanziali che hanno inciso sulle rispettive posizioni di anzianità di servizio, pertanto, sono altri e del tutto distinti dalla comunicazione informativa impugnata: i provvedimenti effettivamente incidenti sulle rispettive posizioni (benchè citati nel comunicato del 13.7.2017) non sono stati né menzionati né impugnati nel ricorso in esame;

c) i diversi Decreti Dirigenziali di promozione che hanno distintamente riguardato ciascun Ufficiale e non espressamente impugnati dal ricorrente sono stati così identificati dall’Amministrazione nella relazione in atti (mentre nessun riferimento ad essi era contenuto nel ricorso):

-

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi