TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-10-10, n. 202400692

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-10-10, n. 202400692
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400692
Data del deposito : 10 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2024

N. 00692/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00242/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 242 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;

Ministero della Difesa - Comando 5° Reggimento -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- del provvedimento del Comandante di Battaglione del 5° Reggimento -OMISSIS- “-OMISSIS-”, datato 3.2.2022, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dall’odierno ricorrente avverso la sanzione disciplinare di corpo della “consegna per giorni 1”, adottata nei suoi confronti dal Comandante della Compagnia il 24.11.2021;

- del presupposto provvedimento sanzionatorio con cui è stata irrogata al ricorrente la suddetta sanzione disciplinare di corpo di giorni 1 di consegna;

- di tutti gli atti del procedimento amministrativo esitato nella predetta sanzione, “nessuno escluso”;

- degli atti presupposti, connessi, consequenziali, “anche non noti”, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, graduato presso il -OMISSIS-, 1° Compagnia -OMISSIS-, del 5° Reggimento -OMISSIS-, impugna il provvedimento del 3.2.2022 indicato in epigrafe, con cui il Comandante di Battaglione ha rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare di corpo della “consegna per giorni 1” (parimenti impugnata), adottata nei suoi confronti dal Comandante della Compagnia il 24.11.2021.



1.1. La sanzione disciplinare è stata applicata in quanto il ricorrente “ il giorno 05/11/2021 non si atteneva alle disposizioni ricevute dalla propria linea di comando inviando direttamente e senza essere autorizzato richiesta di “dispensa dal servizio” presso l’Ufficio Maggiorità e Personale del Reggimento, arrecando così disservizio (art. 715 e art. 729 del D.P.R. del 15/03/2010 n. 90 T.U.) ”.

In sede di ricorso gerarchico sono stati ritenuti infondati i motivi dedotti dall’interessato.



1.2. Il ricorso è affidato ad un solo motivo articolato nelle seguenti censure:

VIOLAZIONE DI LEGGE OVVERO VIOLAZIONE DELL’ART. 1 NONCHÈ DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90 E SS.MM. VIOLAZIONE DI LEGGE OVVERO VIOLAZIONE DELL’ART. 21, 25, 27, 52 e 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE OVVERO VIOLAZIONE DEL D.LGS. N° 66/2010 VIOLAZIONE DI LEGGE COME VIOLAZIONE DEL D.P.R. N° 90/2010. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ, SVIAMENTO DI POTERE ”.

Il ricorrente contesta che nel suo comportamento sia ravvisabile alcuna inosservanza degli artt. 715 e 729 del COM né in punto di “esecuzione di ordini” né in relazione al rispetto della via gerarchica, esponendo di avere presentato la richiesta di dispensa dal servizio ex art. 748 del TUOM per le vie brevi ai sensi dell’art. 715 TUOM e di averla inviata per il tramite gerarchico con il sistema di messaggistica Whatsapp al proprio Comandante di Plotone, preventivamente informato dell’invio di tale domanda, ancorché per conoscenza, al Comando di Reggimento.

Il ricorrente non avrebbe fatto altro che comunicare ufficialmente al Comando, per le vie gerarchiche, il proprio impedimento per malattia al fine di metterlo nelle condizioni di poter prendere tutte le successive decisioni del caso.

Secondo l’esponente il potere decisionale spetta in via esclusiva al Comandante di Corpo e conseguentemente nessun sottoposto in linea gerarchica, ancorché Comandante ai vari livelli, può sostituirsi al primo nell’esercizio di tale potere.

Il ricorrente, dunque, avrebbe correttamente indirizzato all’Ufficio Maggiorità e Personale la domanda avente ad oggetto la temporanea dispensa dal servizio per il periodo dall’8 novembre 2021 sino al termine della misura precauzionale dell’isolamento (per aver avuto un contatto stretto con persona positiva al virus

SARS COVID

19) mettendo altresì a conoscenza il superiore gerarchico, ovvero il Comandante di Plotone, della presentazione della stessa. A ciò sarebbe stato legittimato dalla circolare del Ministero della Difesa M_D E0012000 REG2021 0217691 28-10-2021 ( Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica ), che sub par. 3 precisa che “ ai fini dell’individuazione dei destinatari del lavoro agile, deve essere preliminarmente valutato il ricorso a diverse soluzioni organizzative o ad istituti giuridici alternativi come la dispensa temporanea dal servizio, la turnazione, etc. ”.

Aggiunge il ricorrente che l’invio dell’istanza avente ad oggetto la temporanea dispensa dal servizio all’Ufficio Maggiorità e Personale è avvenuto dopo il diniego opposto verbalmente dal Comandante della Compagnia, soggetto sprovvisto, a dire dell’interessato, della titolarità del potere di esprimersi sull’oggetto;
pertanto, la richiesta è stata trasmessa solo dopo che il ricorrente ha avuto contezza che la stessa non sarebbe pervenuta all’unico soggetto avente la competenza amministrativa ad accoglimento o meno l’istanza.

Inoltre, il Comandante di Compagnia avrebbe proceduto alla contestazione di addebiti per l’irrogazione di una sanzione disciplinare senza tener conto, nel contesto del procedimento sanzionatorio che ne è scaturito, che ai sensi dell’art. 1370 del COM nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che siano stati acquisiti tutti gli elementi, vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato ed eventualmente udite le testimonianze dedotte.

Sarebbe dunque stato leso il diritto di difesa del ricorrente, il quale non ha potuto rappresentare nella apposita sede le proprie ragioni vieppiù che il procedimento disciplinare si è concluso anticipatamente rispetto ai 90 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell’addebito, secondo quanto previsto dall’art. 1046 n. 6 del TUOM (d.P.R. n. 90/2010, “ Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ”). Il Comandante della Compagnia, infatti, ha stabilito, in maniera arbitraria, un termine di durata del procedimento sanzionatorio di 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, accordando all’incolpato 10 giorni di tempo per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti, decorrenti dalla notificazione dell’avvio del procedimento: la circostanza che l’iter disciplinare sia stato definito prima ancora della naturale scadenza dei 30 giorni dal suo avvio (giacché la sanzione impugnata è stata inflitta il 24.11.2021, quindi dopo 13 giorni dalla contestazione degli addebiti avvenuta l’11.11.2021) avrebbe impedito al ricorrente di difendersi e di chiarire la propria posizione per iscritto.

D’altra parte, il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione, in quanto sia nella sanzione che nel rigetto del ricorso gerarchico non sarebbero state esplicitate le ragioni giuridiche o i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione del Responsabile del procedimento, in stretta relazione con le risultanze dell'istruttoria, né viene chiarito in cosa si sia concretizzato il lamentato disservizio cagionato dall’invio dell’istanza in questione.

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