TAR Genova, sez. II, sentenza 2013-02-20, n. 201300311

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2013-02-20, n. 201300311
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201300311
Data del deposito : 20 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01123/2011 REG.RIC.

N. 00311/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01123/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2011, proposto da MA Barbara, in proprio e n.q di titolare dell’impresa “Centro salute e bellezza Lei e Lui di MA Barbara”, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio De Nicola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Luigi Cocchi, sito in Genova, via G. Macaggi, n. 21/5-8;



contro

Comune di RI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Piciocchi, presso il cui studio, sito in Genova, Corso Torino, n. 30/18, è elettivamente domiciliato;



per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. 241 del 10/6/2011 con il quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione n. 49/2006 per l’apertura e l’esercizio di attività di estetista;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa la nota prot. n. 16347 del 12/5/2011 recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione n. 49/2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di RI;

Visti i documenti e le memorie difensive depositati in giudizio dalle parti in vista della discussione del ricorso nel merito;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 7 febbraio 2013 il Cons. dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato a mezzo posta in data 29/7/2011 e depositato in data 29/10/2011, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista sita all’interno del complesso polifunzionale natatorio affidato in concessione alla soc. AR ES.

Afferma che il provvedimento risulta motivato in ragione della mancanza dell’autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. e, per l’effetto, della presunta illegittima disponibilità dei locali sede dell’esercizio commerciale di cui la ricorrente è titolare.

Avverso i provvedimenti impugnato deduce:

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 l. n. 1/1990 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 23/12/1970, n. 1142 – Violazione e/o falsa

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