TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-05-22, n. 201900813
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Pubblicato il 22/05/2019
N. 00813/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2014, proposto da
Società Cooperativa Edilizia G. Brodolini a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F B, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Lecce, Via F. Rubichi, 23;
contro
Comune di Nardò, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F Q, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A V in Lecce, Via Zanardelli, 7;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 2 ottobre 2013, prot. n. 34674, notificato in data 9 ottobre 2013, del Comune di Nardò;
di ogni altro atto presupposto, coevo, collegato e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con propria nota in data 14 giugno 2013, la Società Cooperativa Edilizia G. Brodolini a r.l. chiedeva al Comune di Nardò la riduzione del corrispettivo determinato dall’amministrazione comunale per la cessione in proprietà delle aree corrispondenti ai lotti nn. 34 e 35 del Piano di Zona n. 167, sulle quali la società vantava un diritto di superficie.
In particolare, la Cooperativa chiedeva che l’importo determinato dal Comune, dapprima fissato nel 60% del valore stimato dall’Ufficio tecnico comunale, e poi successivamente ribassato del 25% a seguito di istanza della ricorrente, venisse ulteriormente decurtato. La richiesta era fondata su una peculiare interpretazione dell’art. 31 comma 48 L. 448/1998 il quale, secondo la prospettazione della società ricorrente, avrebbe imposto la determinazione del corrispettivo in misura pari al 40% del valore quantificato dall’Ufficio Tecnico.
2. Il Comune di Nardò, con nota prot. 34674 del 2 ottobre 2013, ribadiva la correttezza e corrispondenza al dato normativo dell’importo determinato.
3. La Soc. Coop. Brodolini proponeva ricorso avverso tale ultimo provvedimento, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo: “ Eccesso di potere e violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 48 della Legge 23.12.1998 n. 448 e della Legge 244/2007 e della normativa sugli interventi economici dell’edilizia popolare attualmente in vigore ”, con il quale si deduceva la necessità, in sede di quantificazione del corrispettivo di cessione, di decurtare del 60% (e non del 40%) il valore individuato dall’Ufficio tecnico del Comune. La società chiedeva altresì la sospensione in sede cautelare dell’atto impugnato.
4. Il Comune di Nardò si costituiva in giudizio resistendo al ricorso.
5. All’esito della camera di consiglio del 16 dicembre 2015, con ordinanza collegiale n. 655/2015 veniva rigettata l’istanza di sospensione, dando atto che il ricorso appariva, da un lato, irricevibile per tardività del deposito e, sotto altro profilo, sprovvisto di fumus.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’8 maggio 2019 la causa era trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, il Collegio rileva il ricorso risulta tardivamente depositato.
Ai sensi dell’art. 45 comma 1 c.p.a. infatti, il termine – perentorio – per il deposito dell’atto introduttivo è pari a trenta giorni dalla data di perfezionamento, anche per il destinatario, della notifica dello stesso.
Nel caso di specie, la notifica del ricorso si perfezionava, nei confronti del Comune di Nardò, il 9 dicembre 2013.
Il termine di trenta giorni andava perciò a scadere l’8 gennaio 2014, mentre l’atto introduttivo veniva depositato il 9 gennaio 2014, e dunque oltre la scadenza del termine perentorio fissato dall’art. 45 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera a) c.p.a., in caso di tardività nel deposito del ricorso, l’atto introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
7. Del resto, il ricorso risulterebbe comunque infondato nel merito, poiché la norma recata dall’art. 31 comma 48 L. 488/1998, come modificato dalla L. 147/2013, prevede espressamente, ai fini della determinazione del corrispettivo di cessione, la riduzione del 40% (ovvero l’applicazione del coefficiente del 60% rispetto al valore stimato dall’Ufficio tecnico comunale). La disposizione de qua stabilisce infatti, testualmente, che: “ 48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47 ”.
Il prezzo di cessione indicato dal Comune risultava pertanto correttamente determinato.
8. Per tutto quanto precede, il ricorso – comunque infondato nel merito – va dichiarato irricevibile.
9. Ritiene il Collegio che sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.