TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2019-05-30, n. 201902944

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2019-05-30, n. 201902944
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201902944
Data del deposito : 30 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2019

N. 02944/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01067/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2019, proposto da
Luanfra S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati T C, R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio T C in Napoli, via dei Mille, 74;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

1) del decreto prefettizio del 03.01.2019 comunicato alla ricorrente con nota in pari data prot. n. 415 e di ogni atto antecedente, conseguente o, comunque, ad esso correlato;

-nonché:

2) per l'accertamento, incidenter tantum, dell'illegittimità del verbale del giorno 13.07.2018 e degli atti e/o provvedimenti ivi richiamati : “piano di distribuzione dei migranti pianificato” dalla precitata Prefettura e “ordinanza della Questura di Benevento (CAT.A.4/GAB/2018 dell'11.07.2018” - con il quale - si procedeva d'imperio allo “sgombero dei migranti” sino ad allora allocati ed assistiti presso la struttura gestita dalla Società ricorrente;

nonché, ancora,

3) per la condanna delle amministrazioni resistenti, per quanto di ragione ed anche in solido, al risarcimento, in favore della Società ricorrente, di tutti i danni conseguenti all'azione di accertamento di cui sub precedente punto 2);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 il dott. L C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


FATTO e DIRITTO

Considerato, in fatto, che:

-) l’atto di risoluzione del contratto qui impugnato è stato reso ai sensi dell’art. 21 lett. ‘e’ del contratto 41479/1 del 25.10.2016, relativo all’ospitalità di migranti presso un centro di accoglienza, che regolava i rapporti tra le parti («…avvalendosi della clausola di cui all’art. 21 del contratto prot. 41479/1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, si dichiara risolta la suddetta convenzione… »);

-) la predetta disposizione contrattuale stabilisce che, « ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la Prefettura di Benevento (…) ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva del contratto (...) in caso di frode, dolo, colpa grave (…) » (v. il contratto acquisito in atti all’esito dell’ordinanza istruttoria n. 2210/2019);

-) in particolare, la frode è stata desunta dai comportamenti contestati in sede penale ad A C, dipendente e “ gestore di fatto ” del centro di accoglienza di cui al predetto contratto (cfr. ordinanza cautelare del G.I.P. di Benevento n. 2364/16 reg. G.I.P. e richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento n.8445/15 R.G.N.R. mod. 21);

Considerato, altresì, che:

-) lo strumento utilizzato (risoluzione del contratto) ha carattere privatistico incidendo sul rapporto contrattuale anziché sugli atti della procedura di evidenza pubblica;

-) la frode ipotizzata, oltre ad aver condotto indebitamente alla stipula del contratto, si è risolta in un grave inadempimento contrattuale in relazione alla fatiscenza dell’immobile utilizzato (v. i capi di imputazione della menzionata richiesta di rinvio a giudizio);

-) non sussiste alcuna connessione con provvedimenti amministrativi, come avviene nel diverso caso in cui la risoluzione consegua a un’interdittiva antimafia, in quanto la risoluzione dipende dalla constatazione dei comportamenti della controparte contrattuale, asseritamente rientranti nella clausola risolutiva espressa di cui al contratto (art. 21, cit.);

Ritenuto che:

-) la giurisdizione del G.A. vada riconosciuta rispetto agli atti delle procedure di aggiudicazione (e al contratto, solo qualora esso sia inciso dalla pronuncia relativa agli atti di aggiudicazione;
v. artt. 133, 121, 122 c.p.a.) e non, invece, rispetto alla fase di esecuzione del contratto in cui le parti operano in un contesto privatistico e paritario;

-) anche l’attivazione della clausola risolutiva espressa sia una fattispecie riconducibile alla fase esecutiva del contratto (ex multis, v. Cassazione civile sez. un., 10/01/2019, n.489), potendo sussistere una residuale giurisdizione del G.A. solo qualora essa sia strettamente correlata a provvedimenti amministrativi (v. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 17/2019), circostanza che non si verifica nel caso di specie;

Ritenuto, pertanto, che debba essere denegata la giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario e che, tuttavia, le spese debbano essere compensate in ragione della complessità della fattispecie;

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