TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-03-06, n. 202000065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-03-06, n. 202000065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202000065
Data del deposito : 6 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2020

N. 00065/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00128/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L L e G M, rappresentati e difesi dall'avvocato H R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, piazza Walther n. 8;

contro

Comune di Bressanone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N D N dell’Ufficio Legale del Comune di Bressanone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, via Canonico Michael Gamper n. 10;

nei confronti

Villsegg S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D S e Franz Complojer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Burkard Zozin, in Bolzano, corso Italia 23;

per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo:

1) della deliberazione della Giunta Comunale di Bressanone dd. 14.03.2018, n. 129 avente ad oggetto: “ Approvazione della modifica al piano di attuazione della zona residenziale B7 Via Stazione, Art. 32, Abs. 4 L.G. 13/97 (Villsegg Srl) ”;

2) della deliberazione della Giunta Comunale di Bressanone dd. 24.01.2018, n. 37 avente ad oggetto: “ Proposta di modifica al piano di attuazione – zona residenziale B7 – via Stazione ”;

3) del non conosciuto parere della commissione edilizia di data 20.12.2017;

4) di ogni altro atto relativo non conosciuto, presupposto, prodromico, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche non richiamato;

- quanto ai motivi aggiunti di data 6.11.2018:

5) della concessione edilizia n. 182/18 d.d. 15.10.2018, rilasciata alla Villsegg S.r.l. per la “ Realizzazione di un complesso residenziale ‘Herzog Eugen' – 3. inoltro”, sulla p.m. 2 della p.ed. 1918 C.C. Bressanone in viale Stazione - Lotto N;

6) del relativo parere della Commissione edilizia dd. 08.08.2018;

7) di ogni altro atto relativo non conosciuto, presupposto, prodromico, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche non richiamato;

- quanto ai motivi aggiunti di data 2.9.2019:

8) della concessione edilizia n. 182/18 dd. 23.05.2019 rilasciata alla Villsegg Srl per la “ Realizzazione di un complesso residenziale “Herzog Eugen” – 2. Variante ” sulla p.m. 2 della p.ed. 1819 C.C: Bressanone, in viale Stazione - Lotto N;

9) del relativo parere della Commissione edilizia dd. 15.05.2019;

10) di ogni altro atto relativo non conosciuto presupposto, prodromico, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche non richiamato.

Visti il ricorso, i due atti con motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bressanone e della controinteressata Villsegg S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. M M e uditi per le parti i difensori come indicati in verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con delibera n. 16 di data 11.01.2017 la Giunta comunale di Bressanone approvava in via definitiva la modifica al Piano di attuazione per la zona residenziale di completamento B7 “Via Stazione”, individuata dal piano urbanistico comunale e costituita da 17 diversi lotti edificatori, quasi tutti già edificati.

La modifica in parola si era resa necessaria a causa dell’aumento della densità edilizia da 2,5 m³/m² a 2,7 m³/m², previsto specificatamente per questa zona in seguito alla rielaborazione del Piano urbanistico comunale, e a causa della costruzione di una rotonda, la cui realizzazione aveva reso inedificabile il lotto “M” della zona di completamento in parola.

Il comune trasferiva, quindi, la volumetria urbanistica assentita sul lotto “M” a mezzo della modifica allo strumento pianificatorio sul lotto “N”, di sua proprietà e del quale il Consiglio comunale aveva in precedenza già deliberato la vendita al pubblico incanto.

Nel relativo capitolato di gara era stato espressamente indicato che la costruzione del lotto era regolata dal Piano di attuazione “Via Stazione” e che il terreno veniva ceduto nello stato di fatto e diritto in cui si trovava che l’offerente dichiarava di conoscere.



2. Con delibera n. 315 di data 12.07.2017 la Giunta comunale approvava l’avvenuta vendita del lotto “N” con la relativa cubatura all’odierna controinteressata.



3. Successivamente alla vendita l’odierna controinteressata presentava in data 28.07.2017 all’amministrazione resistente istanza di modifica del piano d’attuazione, richiedendo una diversa delimitazione della superficie edificabile del lotto, l’indicazione della quota di riferimento del piano terra ed alcune precisazioni agli artt.

6.3 e 6.5 delle norme di attuazione.



4. Con l’impugnata delibera n. 37 di data 24.01.2018 la Giunta comunale approvava la proposta di modifica al piano di attuazione come predisposta dal privato, disponendo che venisse esposta al pubblico per il periodo di legge.

Gli odierni ricorrenti, nella loro qualità di comproprietari del confinante lotto “G”, presentavano rituali e tempestive osservazioni, lamentando tra l’altro che alla nuova indicazione della quota di riferimento del piano terra sarebbe conseguita sostanzialmente una maggiore altezza assoluta dell’edificio di quasi 3 m, del tutto irragionevole.



5. Il Responsabile del servizio urbanistica del Comune di Bressanone con controdeduzioni di data 14.03.2018 prendeva posizione su queste osservazioni, specificando:

- che la quota altimetrica del lotto “N” non veniva innalzata, in quanto la nuova indicazione serviva unicamente per chiarire che il livello d’entrata del piano terra corrispondeva alla quota della via Stazione;

- che la ridefinizione del limite di massima edificazione consentiva una migliore pianificazione urbanistica e

- che la modifica adottata non variava né le distanze dai confini, né quella tra gli edifici, né l’altezza degli stessi e nemmeno la cubatura urbanitisca assentita sul lotto



5. Con l’impugnata delibera n. 129 di data 14.03.2018 la Giunta comunale, richiamando tali controdeduzioni a parte integrante e essenziale della propria delibera, rigettava, quindi, le osservazioni degli odierni ricorrenti e approvava in via definitiva la modifica al Piano d’attuazione per la zona residenziale B7 “Via Stazione”.



6. Con ricorso introduttivo di data 11.05.2018 i ricorrenti impugnavano l’approvata modifica allo strumento pianificatorio attuativo lamentando in estrema sintesi:

I) il fatto che la modifica in questione, incidente su uno solo dei molti lotti in cui si suddivide la zona residenziale di completamento individuata dal piano urbanisitico, era dettata dall’illegittima volontà del Comune di venire in contro alle esigenze di un privato, piuttosto che dallo scopo di perseguire un pubblico interesse pianificatorio, rispetto al quale mancava, infatti, nei provvedimenti impugnati ogni traccia motivazionale;

II) l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento nei loro confronti;

III) la mancanza di taluni elementi costitutivi del piano d’attuazione, necessari, a loro dire, anche in caso di modifica del medesimo (si tratta in particolare della relazione che illustra l’impostazione del piano, del modello in scala 1:500 e dell’indicazione dei principali dati altimetrici);

IV) travisamento e illogicità manifesta per l’ingiustificata determinazione di una nuova quota altimetrica per il livello d’entrata del lotto “N” in 563,40 mslm, impostata ca. 2,7 m al di sopra del piano di campagna, con conseguente sensibile innalzamento dell’erigendo edificio;

V) l’ingiustificato ampliamento della superficie edificabile del lotto;

VI) l’illogicità e contraddittorietà delle controdeduzioni del Comune alle osservazioni presentate dai ricorrenti in sede procedimentale.



7. Si costituivano in giudizio sia il Comune di Bressanone che la società proprietaria del terreno interessato dalla contestata modifica al piano d’attuazione eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, nonché l’infondatezza nel merito dello stesso.



7.1 Nello specifico il Comune ribadiva che la modifica approvata non variava nella sostanza il piano d’attuazione e che nella specie l’indicazione della quota altimetrica per il livello d’entrata al primo piano abitabile del lotto “N” non comportava alcun innalzamento della quota altimetrica del lotto stesso, né incideva sull’altezza degli erigendi edifici, la quale, in conformità all’art. 4, lett. h) delle disposizione d’attuazione al PUC, era da misurarsi “ a partire dalla quota naturale del terreno o dal piano di spiccato fino all’estradosso del muro perimetrale ”.



8. In data 15.10.2018 il Comune rilasciava alla controinteressata la concessione edilizia n. 182/18 per la realizzazione di un complesso edilizio costituito da un piano garage seminterrato e da due distinti corpi di fabbrica previsti in elevazione sopra al piano garage, rispettivamente di tre (Block A) e di quattro piani (Block B) fuori terra.



9. Tale concessione, unitamente al relativo parere della Commissione edilizia, veniva prontamente impugnata con ricorso per motivi aggiunti di data 6.11.2018 da parte dei ricorrenti.

Oltre a fare valere l’illegittimità derivata dai motivi di censura già sviluppati con il ricorso introduttivo, evidenziano in particolare i ricorrenti, anche quale vizio autonomo, come con il progetto concessionato, il censurato innalzamento della quota altimetrica del lotto di ca. 2,7 m sia stato concretamente attuato, in quanto la quota di riferimento della via Stazione (563,40) in progetto veniva assunta a quota d’impostazione dell’edificio, ossia come quota dalla quale calcolare le altezze dell’edificio.

In estrema sintesi, oltre ai motivi di invalidità già specificati, i ricorrenti fanno valere anche gli ulteriori seguenti specifici motivi di impugnazione:

VII) la violazione del limite massimo di edificazione da parte di alcuni corpi di fabbrica sporgenti ed aggettanti dalla sagoma dell’edificio;

VIII) la violazione della distanza tra gli edifici, pari a 10 m, in relazione ai due corpi di fabbrica, nonché

IX) la violazione della distanza dal confine di zona in relazione a entrambi i corpi di fabbrica progettati, e instavano per il rilascio di una misura cautelare.

10. La controinteressata e l’amministrazione resistente in merito deducevano che non vi sarebbe correlazione tra l’altezza massima dell’edificio e la quota di riferimento per l’entrata al piano terra, come precisata con la modifica impugnata del Piano di attuazione, e che le deduzioni dei ricorrenti sarebbero infondate, in quanto frutto di un’errata lettura del progetto approvato, e insistevano per il rigetto della misura cautelare richiesta.

11. All’udienza in camera di consiglio del 18.12.2018 la controinteressata si impegnava formalmente a non eseguire fino al deposito della sentenza di merito, le parti contestate del progetto, ossia precisamente i terzi piani dei due blocchi edificiali, le sporgenze verso il lato nord dell’edificio denominato “Block A”, le terrazze e/o balconi verso il lato sud dell’edificio denominato “Block A”, oltre alla distanza di 10 m dall’edificio “Block B” e le sporgenze sul lato est, tant’è che il Collegio, ravvisato venuto meno il pericolo di danno grave e irreparabile lamentato dai ricorrenti, respingeva con ordinanza di data 19.12.2018 la domanda cautelare.

12. Nelle more del giudizio la controinteressata presentava, quindi, un progetto in variante teso tra l’altro ad eliminare le sporgenze oltre al limite di massima edificabilità e a ridistribuire i relativi volumi.

13. La concessione edilizia n. 182/18 di data 23.05.2019 su questo progetto in variante veniva impugnata con atto di motivi aggiunti di data 30.08.2019, con il quale i ricorrenti fanno principalmente valere, in via derivata ed in via autonoma, i vizi di illegittimità già dedotti, ribadendo in particolare come l’altezza degli edifici progettati, oltre a non essere più espressamente indicata nelle tavole di progetto, risulti calcolata non con riferimento alle quote altimetriche originariamente indicate nel piano d’attuazione, ma con riferimento alla quota altimetrica di via Stazione, il che costituirebbe un travisamento di fatti, nonché un difetto di istruttoria e indizio di grave eccesso di potere da parte dell’amministrazione in relazione all’altezza della futura costruzione.

I ricorrenti fanno poi valere anche i seguenti ulteriori specifici motivi di ricorso relativi a:

VII) ( rectius X) violazione del limite di massima edificazione in relazione ad una terrazza al piano terra nell’angolo sud-ovest del “Block B”;

VIII) ( rectius XI) violazione del limite di altezza massima di 12 m previsto dal Piano d’attuazione come altezza assoluta di ogni singolo isolato, sotto molteplici aspetti. Nonostante nella Relazione tecnica di progetto si sostenga che le altezze non vengono modificate, dalla sommatoria delle singole altezze dei piani e dei solai risulta, invece, che l’edificio verrà ulteriormente alzato rispetto al precedente progetto. A ciò si aggiunge che in progetto sono previsti elementi costruttivi sporgenti sul tetto piano, di misura imprecisata, che non sono considerati ai fini del computo dell’altezza massima dell’edificio;

IX) ( rectius XII) violazione dei requisiti igienico - sanitari per i locali d’abitazione con riferimento all’altezza interna delle abitazioni, indicata nella misura di 2,42 m;

X) ( rectius XIII) errato calcolo nel progetto della superfice coperta, in quanto non sarebbero stati opportunamente considerate al 50% anche le costruzioni sotterranee.

14) Le parti producevano ulteriore documentazione e depositavano propri scritti difensivi in vista dell’udienza di discussione del 6.11.2019.

All’udienza pubblica, dopo ampia discussione, in cui parte ricorrente insisteva anche nelle proprie istanze istruttorie di assunzione di una consulenza tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

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