TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2014-02-20, n. 201400785
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N. 00785/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00073/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2014, proposto da:
M C, rappresentata e difesa dagli avv.ti G C e L B, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare Decreto n. 247 reso in data 7.11.2013 con cui la ricorrente veniva collocato in congedo illimitato decadendo dalla ferma prefissata di un anno nell'Esercito;
di tutti gli atti preordinati, prodromici, connessi e consequenziali all'impugnato provvedimento in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente appare essere stata indotta in errore nella dichiarazione sul possesso del titolo concernente il brevetto di equitazione dalla genericità del bando;
Rilevato che la stessa Amministrazione intimata ha ritenuto di chiarire il punto con il successivo decreto n. 112 del 22.5.2013;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare, fissando per il prosieguo della discussione nel merito l’udienza pubblica del 7 maggio 2014;
Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase di giudizio;