TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-09-06, n. 201308125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-09-06, n. 201308125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201308125
Data del deposito : 6 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11677/2000 REG.RIC.

N. 08125/2013 REG.PROV.COLL.

N. 11677/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11677 del 2000, proposto da:
A A e R s.s., B L Cesare e L s.s., B L, B M e A s.s., B A e F s.s., B R, B M, M, F e C R s.s., B G ed altri s.s., B R e S s.s., C Lidia, C Gnluigi, C E e L e A s.s., C L e F A s.s., D T, F A e M s.s., F P, G A e D s.s., G M e L s.s., G G, Guaita L, A e Gmpietro s.s., Guerreschi Giovanni e Orlando s.s., Madini Amedeo, Mlini Ermanno, Vittorio e Massimo s.s., Martelli Vincenzo, Musa Leopoldo, Enrico e Angelo s.s., Paccini Cesarino e Gmpietro s.s., Pecchini Anteo e R s.s., Ravelli Angelo e Bruno s.s., Rossi Adriano e Saggiorato s.s., Rossi Giovanni, Giuliano e F s.s., Saccenti Rosa, Cesare e Pietro s.s., Sarzi Maddidini Francesco, Saviola Maurizio, Davide e Simone s.s., Simoni Remo e Dino s.s., Terziotti Remo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Ester Ermondi e Amedeo Tonachella, selettivamente domiciliati presso Amedeo Tonachella in Roma, Viale di Villa Grazioli, 5;

contro

- AIMA - Azienda Stato Inter. Mercato Agricolo in Liquidazione (ora AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

delle società: A.R. CRE.MAN. S.c. a r.l., Bustaffa Emilio e Figli S.r.l., Eurolat S.r.l., Coop. Latte 2002 S.c. a r.l., Coop. Latte 2005 S.c. a r.l., Caseificio Cooperativo Croce S.c. a r.l., Egidio Galbani S.p.A., Piadena Latteria sociale Cooperativa a r.l., Padania Alimenti S.p.A., tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e non costituite in giudizio

per l'annullamento

- del provvedimento AIMA di compensazione nazionale ex art. 1, comma 6, 8, 9, L. n. 118/99 e art. 1, comma 7, L. n. 79/00 non conosciuto;

- della comunicazione AIMA di prot. 4784/Comm.Liq. del 08.06.2000 ricevuta dai ricorrenti in data 01.07.2000;

- di tutti gli atti connessi, compresi gli atti ricevuti dai primi acquirenti ex art. 1, commi 7 e 10 L. n. 118/99 e la nota di prot. n. 4786/Comm. Liq.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aima - Azienda Stato Inter. Mercato Agricolo in Liquidazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Cons. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in esame, le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di compensazione nazionale per i periodi 1997/98 e 1998/99 e gli atti - comunicati con nota ricevuta il 1 luglio 2000 - con cui AIMA (ora AGEA), in riferimento alle due annate, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.

Al riguardo, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. "quote latte", propongono, in sintesi, le seguenti censure:

- illegittimità dell’assegnazione retroattiva delle QRI per la metodologia seguita, illegittimità propria della comunicazione impugnata e, in via mediata, illegittimità degli atti presupposti;
eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, insufficiente ed inadeguata istruttoria, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta;

- violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla normativa comunitaria e nazionale, in particolare all’art. 2, comma 7, della L. n. 468/92, agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 569/93 e all'art. 1, comma 5, della L. n. 118 del 1999. Eccesso di potere per illegittimità propria dell’atto impugnato e, in via mediata, per illegittimità della L. n. 118/99 e del D.M. n. 159/99, già sospeso in sede giurisdizionale;

- violazione della normativa comunitaria, in quanto le quote individuali sono state assegnate sulla base di dati inattendibili e non definitivi e conseguente eccesso di potere;

- violazione dell'ordinanza n. 3530/2000, emessa dal T.A.R. del Lazio, che ha sospeso l'efficacia delle comunicazioni di quota operate dall'AIMA;

- illegittimità degli atti applicativi dell’art. 1, comma 8, L. n. 118/99 per violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria per previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria;
illegittimità per violazione e falsa applicazione della legge su giusto procedimento, conseguente eccesso di potere;

- illegittimità comunitaria per la richiesta di versamento di prelievo supplementare da parte dello Stato agli acquirenti oltre i termini previsti e senza preventiva comunicazione dei QRI;
illegittimità comunitaria per la richiesta da parte dello stato degli interessi e per le modalità di calcolo degli stessi;

- violazione di legge con riferimento all'art. 1, commi 7 e 10, della L. n. 118 del 1999. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Incompatibilità con i precetti costituzionali;

- vizi formali degli atti impugnati;
violazione della legge sul giusto procedimento, artt. 1 e segg. L. n. 241 del 1990;
illegittimità comunitaria per l’invio dei risultati della compensazione per il periodo 1998/99 tramite lettera raccomandata, piuttosto che tramite notifica.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è stata da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 6331/2000.

L'Azienda intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Collegio ritiene, anche in questo caso (come in altri, del resto), che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di approfondimento, sebbene con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, cfr

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