TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2018-01-12, n. 201800349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2018-01-12, n. 201800349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800349
Data del deposito : 12 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2018

N. 00349/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03643/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3643 del 2002, proposto dalla signora G C rappresentata e difesa dall'avvocato C A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Milizie, 76;

contro

il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G L e C M, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21 presso l’Avvocatura del Comune di Roma;

per il riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente nel settore della formazione professionale e per la rideterminazione degli scatti di anzianita' maturati


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2017 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è stata assunta dal Comune di Roma in data 20 novembre 1989, per lo svolgimento di attività lavorativa presso un centro di formazione professionale, quale docente di informatica, con un contratto a tempo indeterminato, disciplinato dal contratto collettivo nazionale sulla formazione professionale.

In precedenza, ella ha prestato attività lavorativa presso l’ente c.o.p.l.a. dal 19 novembre 1981 al 30 giugno 1982 e dal 21 ottobre 1982 al 16 settembre 1984, e presso l’ente e.n.f.a.m. Lazio dal 9 novembre 1984 al 31 dicembre 1988.

2. Col ricorso n. 116876 del 1996, proposto al pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro, l’interessata:

- ha dedotto che una precedente sentenza del pretore di Roma ha accolto la sua domanda, proposta nei confronti dell’ente n.f.a.p., di ottenere il riconoscimento della anzianità di servizio nel settore della formazione professionale dall’anno 1981-82, con conseguente diritto al ricalcolo degli scatti di anzianità a decorrere dal 1981-82;

- ha chiesto che sia riconosciuta anche nei confronti del Comune di Roma la sua anzianità di servizio nel settore della formazione sin dal 1981-82, in applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei centri di formazione professionale.

Il pretore di Roma, con la sentenza n. 15332 depositata il 2 ottobre 2001, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rilevando che sussiste la giurisdizione esclusiva, in ragione della natura di pubblico impiego del rapporto di lavoro.

3. Con il ricorso in esame n. 3643 del 2002 (notificato in data 18 marzo 2002), l’interessata – ‘anche in riassunzione’ – ha riproposto la domanda già formulata innanzi al pretore di Roma ed ha chiesto l’accertamento del suo diritto alla decorrenza sin dall’anno 1981-82 della anzianità maturata nel settore della formazione professionale, con il conseguente ricalcolo degli scatti di anzianità maturata e la condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti.

Ella ha dedotto che ‘al momento del passaggio’ al Comune di Roma, avvenuto in data 20 novembre 1989, aveva diritto al riconoscimento della anzianità maturata nel settore della formazione professionale, sicché le spetterebbe il ricalcolo, in considerazione del giudicato formatosi con la sopra citata sentenza n. 15322 del 2 ottobre 2001.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio, depositando una memoria con cui ha chiesto che il ricorso sia respinto.

All’udienza del 17 novembre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Ritiene la Sezione che il ricorso sia infondato e vada respinto.

Come ha correttamente rilevato l’Amministrazione resistente, la sentenza del pretore di Roma n. 14322 del 2 ottobre 2001 non le è opponibile, poiché resa inter alios : l’Amministrazione non era dunque tenuta a dare esecuzione a tale giudicato.

A parte il rilievo da lei attribuito a tale ‘giudicato’, la ricorrente non ha citato alcuna specifica disposizione normativa, in base alla quale la sua pretesa possa essere esaminata.

La pretesa, non fondandosi su una specifica causa petendi , va dichiarata inammissibile per genericità.

Peraltro, essa risulta anche infondata, per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, l’interessata non ha impugnato il provvedimento con cui il Comune la ha inquadrata nei propri ruoli.

Va pertanto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale, nel caso di mancata impugnazione del provvedimento autoritativo di inquadramento che determina le precedenti carriere ed anzianità valutabili, l’interessato non può fondatamente chiedere che sia poi accertata in sede giurisdizionale una diversa anzianità (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1886 e n. 1887 del 2008).

Tale principio si applica anche quando, come è avvenuto per il caso in esame, sia stato concluso un contratto di lavoro, sulla base di un precedente atto applicativo di una disposizione che abbia consentito la stipula del contratto.

In secondo luogo, in linea di principio anche per il personale degli enti locali il relativo trattamento economico è stato sottratto a determinazioni discrezionali delle Amministrazioni, che si sono dovute attenere alla normativa di settore, ispirata al superamento della c.d. giungla retributiva.

Dapprima con i regolamenti emanati in attuazione della legge quadro n. 93 del 1983 (ad es. con il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, ed il d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268) e poi con i relativi contratti collettivi nazionali sono state previste regole generali, in base alle quali vanno calcolati i trattamenti economici spettanti ai singoli dipendenti.

Il ricorso in esame non lamenta che il Comune di Roma abbia violato una specifica disposizione: poiché è irrilevante il giudicato intercorso con l’e.n.f.a.p., e poiché non è fondatamente prospettabile alcuna disparità di trattamento con altri dipendenti (poiché il Comune deve attribuire lo stipendio individualmente spettante, con irrilevanza di quanto è erogato ad altri in ragione delle loro posizioni individuali), ne consegue che la pretesa della ricorrente, oltre ad essere inammissibile, risulta infondata, poiché non supportata da alcuna disposizione legislativa, regolamentare o contrattuale.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso nel suo complesso va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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