TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-10-31, n. 201806407
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Testo completo
Pubblicato il 31/10/2018
N. 06407/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00721/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell’avvocato G B, alla via Giovanni Paladino 2, indirizzo digitale avvmaurizioballetta@puntopec.it;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'A M, con il quale è domiciliata in Napoli, presso l’Avvocatura regionale, alla via S. Lucia 81, indirizzo digitale angelomarzocchella@pec.regione.campania.it;
nei confronti
A2A Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, alla via Toledo 323, indirizzo digitale studiotozzi@cnfpec.it;
per l'annullamento
- del decreto della Regione Campania n.1653 dell’1.12.2014, avente oggetto il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e, per quanto possa occorrere, dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi del 26.11.2014, del 20.10.2014 e del 10.7.2014;
- dei decreto della Regione Campania n. 145 del 21.10.2016, recante modifica non sostanziale dell’AIA di cui sopra, e del 18.3.2014, avente ad oggetto i criteri e la procedura da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti per i quali è già stata rilasciata l’AIA, atti entrambi impugnati con motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di A2A Ambiente S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2018 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato tra il 10 ed il 12 febbraio 2015 e depositato il successivo giorno 13, il Comune di Acerra ha impugnato il decreto dirigenziale n. 1653 del 1° dicembre 2014, pubblicato il 9 dicembre 2014 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ed i verbali dei lavori della conferenza di servizi, meglio indicati in epigrafe, recanti rinnovo/riesame, ai sensi dell’art. 29 octies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente), dell’autorizzazione integrata ambientale (di seguito anche AIA) del Termovalorizzatore (di seguito anche TMV) sito in Acerra e gestito da A2A s.p.a.
L’atto gravato è stato adottato a conclusione del procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata dalla società Partenope Ambiente s.p.a. (successivamente incorporata nella A2A s.p.a.) e svoltosi nelle forme della conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 29 quater del D. Lgs. n. 152/2006.
A sostegno della domanda di annullamento l’ente locale ha dedotto quattro motivi di diritto, così formulati in rubrica:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4 bis, D. Lgs. 152/2006, in relazione al punto 2) dell’All. 12, parte II, del medesimo Codice dell’Ambiente – violazione dell’art. 21 septies L. 241/1990 – nullità;
2) violazione del principio di imparzialità – violazione dell’art. 97 Cost.;
3) violazione del parere della Commissione valutazione di impatto ambientale del 9.2.2005 – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria in relazione al rispetto delle prescrizioni rese nel suddetto parere VIA – violazione dell’art. 21-septies L. 241/1990 – violazione ed elusione del giudicato;
4) eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria in relazione all’impatto sanitario dell’impianto – violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – violazione dei principi comunitari di precauzione, azione preventiva, correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente nonché del principio “chi inquina paga”, codificati all’art. 3-ter e 4 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs 4/2008 – violazione dell’art. 191 del Trattato di Lisbona ex art. 174, comma 2, Trattato Comunità Europea – violazione dell’art. 32 Cost.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha eccepito in rito l’inammissibilità dell’azione per carenza d’interesse ed ha contestato nel merito la fondatezza delle censure attoree, concludendo per il rigetto dell’azione.
Ha resistito in giudizio anche A2A Ambiente s.p.a., la quale ha anch’essa rilevato l’inammissibilità della domanda, per carenza di interesse e di legittimazione processuale in relazione sia alla mancata dimostrazione dell’aggravio ambientale/sanitario derivante dal provvedimento di rinnovo dell’AIA del 2014 e dalla variante assentita nel 2016 sia alla riespansione dell’efficacia della precedente AIA del 2008 (recante prescrizioni meno restrittive di quella ora in discussione), che conseguirebbe dall’eventuale accoglimento del gravame. Nel merito la società controinteressata ha replicato alle doglianze formulate ex adverso chiedendone la reiezione.
Con motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2016, il Comune di Acerra ha esteso la domanda giudiziale ai decreti dirigenziali della Regione Campania del 21.10.2016 e del 18.3.2014, coi quali, rispettivamente, è stata approvata una modifica non sostanziale dell’AIA di cui sopra e sono stati disciplinati in via generale i criteri e la procedura da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti per i quali è già stata rilasciata l’AIA. A sostegno dell’ulteriore impugnazione, l’ente ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
violazione e falsa applicazione dell’art. 237-septiesdecies, comma 4, D. Lgs. 152/2006;
2-3) violazione e falsa applicazione dell’art. 237-ter, comma 1, lett. f), D. Lgs. 152/2006 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all’inesistenza di effetti negativi significativi pel la salute umana – violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – violazione dei principi comunitari di precauzione e di prevenzione del danno ambientale;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 29-quinquies D. Lgs. 152/2006 – violazione dell’art. 21-septies L. 241/1990 – incompetenza assoluta – nullità – illegittimità derivata.
In esito alla camera di consiglio del 12 gennaio 2017 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta in sede di motivi aggiunti.
Successivamente le parti hanno depositato memorie e documenti a sostegno delle rispettive richieste. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Il Collegio può prescindere dai rilievi sollevati in rito dalle parti resistenti in quanto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, si palesa infondato nel merito.
II.1. Col primo motivo, il Comune di Acerra ha lamentato il vizio di incompetenza assoluta della Regione Campania ad emettere l’impugnato provvedimento di rinnovo dell’AIA, con conseguente vizio di nullità radicale, in quanto l’impianto in esame rientrerebbe nella previsione dell’art. 7, comma 4 bis, D. Lgs. 152/2006 (norma introdotta dall’art. 2, comma 4, lett. a, del D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128), secondo cui sono sottoposti ad AIA da rilasciarsi dallo Stato i progetti relativi alle attività di cui all’Allegato XII, tra i quali sono ricompresi “Centrali termiche e impianti di combustione con potenza termica di 300 MW”. Il termovalorizzatore di Acerra svilupperebbe una potenza termica di 340 MW, superiore quindi alla predetta soglia.
La censura è infondata.
Sul punto vanno integralmente richiamate le considerazioni – pienamente condivise dal Collegio – svolte nella sentenza n. 3883 del 22.7.2015 con cui la I Sezione di questo T.A.R. ha rigettato la medesima doglianza proposta da diversi soggetti avverso l’A.I.A. emessa dalla Regione Campania in data 1.12.2014.
Premesso che il TMV di Acerra è stato autorizzato ex lege in base all’art. 5 del D.L. 90/2008, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania (per il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99 per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate), nella richiamata pronuncia si è rilevato che l’impianto si colloca nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti affiancando, alla funzione tradizionale degli inceneritori di smaltimento dei rifiuti, il recupero energetico del calore derivante dalla combustione ed è disciplinato, oltre che dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente), anche dal D. Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti). Tanto premesso, nella sentenza n. 3883/2015 si è precisato che il decreto da ultimo citato “distingue tra impianti di incenerimento (art. 2, lett. d) e coincenerimento (art. 2 lett. e): i primi sono destinati al trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, i secondi invece hanno la funzione di produrre energia ed utilizzano i rifiuti come combustibile normale o accessorio; se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d).
La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2014