TAR Roma, sez. 1T, ordinanza collegiale 2013-11-27, n. 201310105
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N. 10105/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10456/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10456 del 2013, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dagli avv.ti E P e M T G, con domicilio eletto presso E P in Roma, via Anastasio II n. 442;
contro
Questura di Roma, in persona del Questore p.t.;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
A S R;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
del provvedimento di ammonimento orale emesso, ai sensi dell'art. 8 D.L. 11/2009, dalla Questura di Roma - Commissariato di P.S. Sezionale "Aurelio" in data 14/08/2013;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Questura di Roma;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire agli atti ulteriore documentazione e segnatamente:
- una relazione dettagliata con cui il Ministero dell’Interno fornisca informazioni in ordine ai presupposti di fatto che hanno comportato l’adozione del provvedimento impugnato – con allegazione dei relativi documenti - e, in termini più generali, chiarimenti circa quest’ultima, tenendo, tra l’altro, conto dei rilievi formulati dal ricorrente;
- ogni altro dato e/o elemento ritenuto utile e/o necessario;
Non definitivamente decidendo sull’istanza premessa;