TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-05-22, n. 201400534
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N. 00534/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00867/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2013, proposto da:
V A, S A, M C B, R B, C B, A B, S C, S C, A D G, S D S, E F, M G, M G, V M, C M, P M, S O, F P, A S, M V, F Z, rappresentati e difesi dall'avv. G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Lodovico Menicucci, 1;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,
Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
Sara Tripolone;
per l'annullamento
- decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24/09/2012 avente ad oggetto "l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado";
- Circolare M.I.U.R. n. 21 del 21/08/2013;
- decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del 24.08.2013, con i quali sono state approvate le graduatorie di merito definitive per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, inerenti alla procedura concorsuale indetta con il menzionato d.D.G. n. 82 del 24/09/2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, sono impugnate le graduatorie di merito definitive per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, inerenti al concorso per il reclutamento di personale docente, approvate con decreti dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche del 24 agosto 2013.
Unitamente ai decreti di approvazione delle suddette graduatorie di merito, è impugnato, quale atto presupposto, il bando del concorso, decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n° 82 del 24 settembre 2012, e la relativa circolare interpretativa del M.I.U.R. n° 21 in data 21 agosto 2013.
Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 8 maggio 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Sono fondate le doglianze con le quali i ricorrenti lamentano carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Con gli impugnati decreti dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche del 24 agosto 2013 sono state approvate le graduatorie di merito definitive per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria e nominati i vincitori di concorso.
Per la scuola dell’infanzia, sono stati dichiarati vincitori i primi quarantasette candidati della graduatoria di merito. I primi quattro candidati della medesima graduatoria di merito, in possesso del titolo di specializzazione, sono stati dichiarati vincitori in relazione ai posti messi a concorso per il sostegno nella scuola dell’infanzia.
Per la scuola primaria, sono stati dichiarati vincitori i primi cinquantasette candidati della graduatoria di merito. I primi cinque candidati della medesima graduatoria di merito, in possesso del titolo di specializzazione, sono stati dichiarati vincitori in relazione ai posti messi a concorso per il sostegno nella scuola primaria.
Peraltro, gli impugnati decreti dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche non possono ritenersi adeguatamente motivati in ordine alle ragioni per le quali siano stati inseriti nella medesima graduatoria di merito sia docenti di discipline di insegnamento comune sia docenti di sostegno, e per le quali non siano state piuttosto formate distinte graduatorie rispettivamente per la copertura dei posti di ruolo comune e per la copertura dei posti di sostegno.
Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite, per i principi di cui in motivazione.