TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2019-11-06, n. 201912726

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2019-11-06, n. 201912726
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201912726
Data del deposito : 6 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2019

N. 12726/2019 REG.PROV.COLL.

N. 08714/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8714 del 2019, proposto da
L P, M A, M G, V M, Nicolina  Martino, C M, A D C, S B, rappresentati e difesi dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione,

dei decreti individuali di rigetto individuali del tutto identici ( all.23 ), tutti a firma della Dott.ssa Palermo dell'Ufficio VIII del MIUR nella parte in cui si comunicava ai ricorrenti che” la richiesta avanzata dalla S.V. non può essere accolta per il seguente motivo: Difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea, Romania nel caso di specie”, che fanno rinvio esplicito all' avviso n. 5636/2019 del 2 aprile 2019 di rigetto del MIUR ;

-dei decreti di depennamento e di avvio del procedimento di esclusione dei ricorrenti dalle procedure concorsuali riservate di cui al D.D.G. n.85/2018 cui hanno partecipato per le rispettive classi di concorso ( all.24 e 25) , disposti dalle USR sulla base dell'avviso n 5636 del 2 aprile 2019;

-dell' avviso MIUR n. 5636/2019 del 2 aprile 2019 di rigetto delle istanze dei ricorrenti finalizzate al riconoscimento della specializzazione per l' insegnamento sul sostegno in Italia nella parte in cui ritiene che “ … per quanto riguarda le richieste di riconoscimento specifiche per il sostegno, … tale insegnamento rientra in Romania nell' ambito dell'educazione speciale, in apposite scuole speciali, e non nelle classi comuni come avviene in Italia. Non vi è pertanto corrispondenza con l'ordinamento scolastico italiano che prevede che gli alunni con bisogni educativi speciali studino nelle classi comuni con il supporto dell'insegnante di sostegno ( cfr. pag.2 e 3 all.1) ;
e nella parte in cui ritiene “ Si precisa a tal proposito che nell'ordinamento scolastico italiano il sostegno è una specializzazione che si può ottenere solo in seguito all'acquisizione di un'abitazione in una specifica disciplina. ( all.1 pg 2 e 3) , in violazione di principi comunitari e giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia Europea.

-di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale ai decreti di rigetto individuali e all' avviso n 5636/2019 ;

per l' accertamento

del diritto al riconoscimento in Italia all' insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni ( adeverinta) rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno, in ottemperanza all'art.13 co.1 lett.b) della Direttiva n.36/2005 e dagli art.16-22 del titolo III “libertà di stabilimento” del D.Lgs.n.206/2007 attuativo della direttiva comunitaria n. 36/2005 e n.55/2013, per le classi di concorso corrispondenti indicate per ciascun ricorrente in atti ;

del diritto alla ammissione alle procedure del concorso riservato per docenti di cui al D.D.G n.85/2018, nonché al percorso c.d. FIT di cui all'art. 17, co. 2, d.lgs. n. 59/2017;

del diritto ,in via subordinata alla valutazione del percorso professionale conseguito in Romania finalizzato all'insegnamento sul sostegno, anche prevedendo misure compensative in ottemperanza all'art.22 del D.lgs.n.206/2007.

E PER LA SOSPENSIVA IN VIA CAUTELARE

degli atti illegittimi suindicati e conseguente ammissione anche in via di riserva, dei ricorrenti che hanno partecipato alle prove del concorso riservato per docenti di cui al DDG n.85/2018, al percorso c.d. FIT di cui all'art. 17, co. 2, D.lgs. n.59 del 13 aprile 2017.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

della Amministrazione intimata all'adozione dei relativi provvedimenti in relazione alle istanze dei ricorrenti finalizzate al riconoscimento della professione docente in Italia ai sensi degli art.16 e ss. del D.lgs.n.206/2007.

Per tutti questi motivi ,Voglia l' ON.LE Collegio del TAR Lazio-Roma sez.III BIS, nell' accogliere le richieste dei ricorrenti previo annullamento di tutti gli atti indicati in epigrafe, accertare altresì :

il diritto al riconoscimento in Italia all' insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni (adeverinta) rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno, in ottemperanza all'art.13 co.1 lett.b) della Direttiva n.36/2005 e dagli art.16-22 del titolo III “libertà di stabilimento” del D.Lgs.n.206/2007 attuativo della direttiva comunitaria n 36/2005 e n.55/2013, per le classi di concorso corrispondenti indicate per ciascun ricorrente negli atti allegati ;

il diritto alla ammissione alle procedure del concorso riservato per docenti di cui al DDG n.85/2018 , nonché al percorso c.d. FIT di cui all'art. 17, co. 2, d.lgs. n. 59/2017;

il diritto ,in via subordinata alla valutazione del percorso professionale conseguito in Romania finalizzato all'insegnamento sul sostegno, anche prevedendo misure compensative in ottemperanza all'art.22 del D.lgs.n.206/2007.

per la sospensiva in via cautelare degli atti illegittimi suindicati e conseguente ammissione anche in via di riserva, dei ricorrenti che hanno partecipato alle prove del concorso riservato per docenti di cui al DDG n.85/2018 e al percorso c.d. FIT di cui all'art. 17, co. 2, D.lgs. n.59 del 13 aprile 2017, per le rispettive classi di concorso riportate accanto ai nominativi ed evincibili dalla documentazione dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento con il quale il Miur ha denegato la richiesta di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania, nonché degli ulteriori atti descritti in ricorso;
l’accertamento del diritto di parte ricorrente a ottenere il riconoscimento dell’abilitazione nelle classi descritte in ricorso e l’inserimento nelle relative classi di concorso.

1.2. Si è costituita l’Amministrazione a mezzo della difesa erariale, instando per il rigetto del gravame.

1.3. Alla Camera di consiglio del 10 ottobre 2019 il Collegio dava rituale avviso alle parti, formalizzandolo nel relativo verbale, della possibilità di definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a.. e la causa veniva trattenuta a sentenza.

2. Parte ricorrente ha proposto istanza diretta a ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione conseguito in Romania.

L’Amministrazione ha sul punto espresso un diniego con un provvedimento di contenuto singolare, vale a dire indirizzato a ogni singolo ricorrente, mediante il quale si richiamava altro precedente e generale provvedimento diretto a intervenire sulla questione del riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania. Nel dettaglio, l’amministrazione ha precisato che l’articolo 13, commi 1 e 3, della direttiva 2013/55/Ue disciplina l’accesso alla professione regolamentata. La tipologia di formazione professionale in oggetto viene considerata dall’autorità competente rumena condizione necessaria ma non sufficiente al rilascio dell’attestazione di conformità da parte dell’autorità competente del medesimo stato membro. I provvedimenti individuali rinviano, quindi, alla nota n. 5636 del 2 aprile 2019 pubblicata sul sito istituzionale, nella quale si precisa, tra l’altro, che: per la professione di docente non si applica il regime del riconoscimento automatico, ma il sistema generale che prevede la valutazione dei percorsi di formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti;
con nota del Ministero rumeno dell’educazione del novembre 2018, a seguito di interlocuzione ministeriale, è stato chiarito che il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania e che l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha svolto in Romania sia studi di istruzione superiore post secondaria sia studi universitari ed ha conseguito i relativi diplomi di istruzione secondaria e di laurea.

La formazione svolta dai cittadini italiani e i relativi percorsi universitari conclusi con il conseguimento dei diplomi stessi, non è pertanto riconosciuta dalla competente autorità rumena ai fini della direttiva in questione.

2. Stanti le ricostruite premesse giuridiche, ritiene il Collegio sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III – Bis, 11 luglio 2019 n. 9210;
T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III – Bis, 12 agosto 2019 n. 10513;
T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III – Bis, 12 agosto 2019 nn. 10507, 10508, 10509), frutto di approfondita riflessione condotta sugli accertamenti operati dall’Amministrazione sugli atti, e in particolare sulle certificazioni dello Stato rumeno, prodotti dagli istanti in sede procedimentale al momento della domanda e sui relativi esiti, che il gravame non si presti a favorevole considerazione e debba conseguentemente essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

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