TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-09-01, n. 201510980
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Testo completo
N. 10980/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01784/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1784 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OSMON S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51 presso lo studio dell’avv. M C che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n. 11 presso lo studio dell’avv. G M E che, unitamente agli avv.ti Maria Antonietta Fadel ed Antonio Pugliese, lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- REGIONE SICILIA, in persona del Presidente p.t., domiciliata a Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- ASSESSORATO DELLA REGIONE SICILIA DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’, in persona dell’Assessore p.t., domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
a) provvedimento prot. n. GSE/P20140165078 del 19/11/2014 con cui il G.S.E. ha annullato in autotutela l’atto prot. n. GSE/P20140016638 del 7 febbraio 2014 e, per l’effetto, ha disposto l’annullamento della qualifica IAFR n. 2787;
b) ogni atto connesso ivi comprese le note della Regione Sicilia n. 29157 del 25 luglio 2014 e n. 38799 del 5 novembre 2014;
c) nota prot. n. GSE/P20150011547 del 18/02/2015 con cui il GSE ha comunicato di procedere, nei confronti della ricorrente, al recupero dei certificati verdi ivi indicati
e per la condanna degli enti intimati al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in date 22/01/15 e 23/01/15 e depositato il 04/02/15 la società Osmon s.p.a. ha impugnato il provvedimento prot. n. GSE/P20140165078 del 19/11/2014, con cui il G.S.E. ha annullato in autotutela l’atto prot. n. GSE/P20140016638 del 7 febbraio 2014 e, per l’effetto, ha disposto l’annullamento della qualifica IAFR n. 2787, ed ogni atto connesso, ivi comprese le note della Regione Sicilia n. 29157 del 25 luglio 2014 e n. 38799 del 5 novembre 2014, ed ha chiesto la condanna degli enti intimati al risarcimento dei danni.
Il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a., costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 16/02/15, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Anche la Regione Sicilia e l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 9 marzo 2015, hanno concluso per la reiezione del gravame.
Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 14/04/15 e depositato il 27/04/15 la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la nota prot. n. GSE/P20150011547 del 18/02/2015 con cui il GSE ha comunicato di procedere, nei confronti della Osmon s.p.a., al recupero dei certificati verdi ivi indicati.
All’udienza pubblica del 9 luglio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con il ricorso principale la società Osmon s.p.a. impugna il provvedimento prot. n. GSE/P20140165078 del 19/11/2014, con cui il G.S.E. ha annullato in autotutela l’atto prot. n. GSE/P20140016638 del 7 febbraio 2014 e, per l’effetto, ha disposto l’annullamento della qualifica IAFR n. 2787, ed ogni atto connesso, ivi comprese le note della Regione Sicilia n. 29157 del 25 luglio 2014 e n. 38799 del 5 novembre 2014, e chiede la condanna degli enti intimati al risarcimento dei danni.
In ordine ai fatti oggetto di causa, dagli atti processuali emerge che:
- la ricorrente gestisce un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da gas di discarica, ubicato nel Comune di Mazarrà Sant’Andrea (ME) e realizzato nell’ambito di un progetto di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi autorizzato con decreti della Regione Siciliana n. 200/2007 del 2 marzo 2007 e 393/2009 del 22 maggio 2009 (allegati 2 e 3 all’atto introduttivo. La numerazione degli allegati in prosieguo indicati si riferisce – ove non diversamente precisato - ai documenti prodotti con il ricorso principale);
- con istanza dell’08/06/2007 la ricorrente ha chiesto al GSE il riconoscimento della qualifica IAFR (allegato 4);
- con istanza del 21 giugno 2007, depositata il 25 giugno 2007, la Osmon s.p.a. ha chiesto alla Regione Sicilia l’autorizzazione ex art. 12 d. lgs. n. 287/2003 alla costruzione e all’esercizio dell’impianto (allegato 5);
- con provvedimento prot. n. GSE/P20070117711 del 02/08/2007 il GSE ha accolto l’istanza di riconoscimento della qualifica IAFR (allegato 6);
- con nota prot. n. GSE/P20120089163 del 21/05/12 il GSE ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca della qualifica in conseguenza della nota pervenuta il 16/03/12 con cui la Regione ha comunicato che l’impianto era in esercizio da alcuni anni ma che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica non si era mai perfezionato (allegato 7);
- con decreto n. 257 del 10 luglio 2013 la Regione ha rilasciato l’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. n. 287/2003 alla costruzione e all’esercizio dell’impianto della ricorrente (allegato 10);
- con provvedimento prot. n. GSE/P20130158532 del 09/08/2013 il GSE ha comunicato l’annullamento in autotutela dell’atto del 2 agosto 2007 di riconoscimento della qualifica IAFR per avere l’impianto operato in assenza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio e ciò anche a seguito della nota dell’11 luglio 2013 con cui la Regione ha specificato che l’autorizzazione unica ha prodotto effetti solo dalla data del suo rilascio (10 luglio 2013) e non ha sanato l’operatività pregressa (allegato 11);
- con provvedimento prot. n. GSE/P20130213717 dell’08/11/13 (allegato 13) il GSE ha respinto la richiesta di riesame presentata dalla Osmon s.p.a. con atto del 03/10/13 (allegato 12);
- con nota prot. n. 74000 del 19/12/2013 la Regione ha comunicato al GSE le ragioni per cui ha ritenuto “possibile ripristinare la regolarità amministrativa” con il rilascio dell’autorizzazione unica in relazione all’impianto già realizzato ed in esercizio (allegato 14);
- a seguito della predetta nota il GSE con provvedimento prot. n. GSE/P20140016638 del 7 febbraio 2014 ha annullato in autotutela il precedente provvedimento prot. n. GSE/P201301688532 del 9 agosto 2013 di annullamento della qualifica IAFR (allegato 15);
- con nota prot. n. 29157 del 25 luglio 2014 (allegato 18) la Regione ha confermato che l’autorizzazione unica ha spiegato efficacia dalla data del suo rilascio evidenziando che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ha avuto l’effetto del “mero ripristino della regolarità amministrativa”, evitando lo smantellamento dell’impianto, ma non ha autorizzato “ab origine” l’impianto stesso;
- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20140115174 del 07/08/2014 (allegato 19), delle memorie di parte ricorrente presentate con nota del 09/09/14 (allegato 20) e della nota prot. n. 38799 del 05/11/14 (allegato 21), con cui la Regione ha confermato che l’efficacia dell’autorizzazione unica decorre dal 10/07/13 e che non ha competenza in ordine all’accertamento dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi, il GSE ha adottato il provvedimento prot. n. GSE/P20140165078 del 19/11/2014, con cui ha annullato in autotutela l’atto prot. n. GSE/P20140016638 del 7 febbraio 2014 e, per l’effetto, ha disposto il definitivo annullamento della qualifica IAFR n. 2787.
Così ricostruita in fatto l’articolata vicenda oggetto di causa, il Tribunale, prima dello scrutinio delle singole censure, ritiene indispensabile esaminare le questioni giuridiche oggetto degli atti impugnati nel presente giudizio e relative:
a) alla necessità, o meno, dell’autorizzazione unica ai fini del riconoscimento della qualifica IAFR e dell’erogazione degli incentivi;
b) agli effetti dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione il 10 luglio 2013.
In ordine alla prima questione, secondo l’art. 12 d. lgs. n. 287/2003 commi 3 e 4
“3. La costruzione e