TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-03-15, n. 202300178

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-03-15, n. 202300178
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300178
Data del deposito : 15 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2023

N. 00178/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00531/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2022, proposto da
S.S.D Calcio Pianello Vallesina, rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monte Roberto, non costituito in giudizio;

nei confronti

A.S.D. Monte Roberto Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati M M, L O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M M in Ancona, viale della Vittoria N 7;

per l'annullamento

del provvedimento – determinazione n. 114 del 29 agosto 2022 e della comunicazione con PEC del 30 agosto 2022, con i quali il Comune di Monte Roberto ha affidato in via provvisoria la gestione dell’Impianto Sportivo denominato “A.Carletti” in località Pianello Vallesina, alla A.S.D. Monte Roberto Calcio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.D. Monte Roberto Calcio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente espone di gestire da oltre 10 anni dell’impianto Sportivo denominato “A. Carletti” nel comune di Monte Roberto, con scadenza il 31 agosto 2022.

In vista di tale scadenza il Comune resistente ha attivato la procedura negoziata per l’affidamento in concessione dell’impianto.

Alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto hanno partecipato la ricorrente e la controinteressata ASD Monte Roberto Calcio.

Quest’ultima ha riportato il punteggio di 47 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica, per un totale di 77. La ricorrente si classificava al secondo posto ottenendo 50 punti per l’offerta tecnica e 22,69 per l’offerta economica, per un totale di 72,69.

La ricorrente impugna gli atti di affidamento dell’impianto alla controinteressata deducendo, con il primo motivo, il vizio di eccesso di potere con riguardo alla valutazione delle offerte per i punti di cui all’art. 2 punti 4), 5) e 6) della lettera d’invito. Tali punti prevedrebbero punteggi per attività già “svolte” dalla concorrente, come chiaramente riportato nella stessa lettera d’invito, e non ancora da svolgere. Al contrario, la controinteressata si è formata solo il 14 luglio 2022, non potendo quindi vantare alcuna esperienza. Si sostiene quindi che a quest’ultima non poteva essere assegnato alcun punteggio per i citati punti 4) (collaborazione con Società che partecipano a campionati promossi dal Settore giovanile e scolastico della F.I.G.C) 5) (attività svolta a favore dei giovani, dei disabili, degli anziani) e 6) (ulteriori attività svolte a favore della cittadinanza).

Con il secondo motivo si deduce la violazione dei principi di correttezza imparzialità e buon andamento della p.a. ai sensi dell’art. 97 Cost, violazione degli interessi privati e violazione dell’art. 42 della costituzione. Viene contestata la decisione dell’Amministrazione di valutare l’attività svolta solo per uno dei criteri della lettera d’invito (esperienza nella gestione di impianti sportivi art. 2 punto 2) e non per gli altri, nonostante la chiara formulazione della lettera medesima.

Con il terzo motivo si deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e del procedimento, nonché carenza di motivazione. Si afferma che l’Amministrazione non avrebbe acquisito la preventiva prova dell’avvenuta affiliazione della controinteressata alla FIGC e al CONI, indispensabile per la gestione dell’impianto e le connesse attività.

Il comune di Monte Roberto non si è costituito, limitandosi a depositare una relazione sui fatti di causa a seguito dell’ordinanza istruttoria di questo Tar n. 503/2022. Si è costituita la controinteressata, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 389/2022 è stata respinta l’istanza cautelare “Ritenuto che i motivi di ricorso meritino approfondimento in fase di merito;

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