TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-04-13, n. 202300462
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Testo completo
Pubblicato il 13/04/2023
N. 00462/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E M e C A, rappresentati e difesi dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottaglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 0009057/2021 datata 25 marzo 2021, conosciuta il 26 marzo 2021,con la quale il Segretario Generale del Comune di Grottaglie (TA), comunicava agli Avvocati ricorrenti che, diversamente da quanto in precedenza deliberato (delibera G.M. n. 402 del 23 dicembre 2020), non si sarebbe proceduto al pagamento delle competenze legali di che trattasi, in quanto: “ dalla consecutio temporis degli eventi, discende che le Signorie Vostre non possono rivendicare alcuna somma oggetto di tale accertamento di tale giudizio perché:- il mandato ricevuto dal sig. S L si è estinto il 28.08.2020 data del suo decesso; - è intervenuto, inoltre, il fallimento della ditta individuale Mara Sport di S L giusta sentenza del Tribunale di Taranto n. 26/2020 depositata il 18.11.2020;- le spese legali in qualità di distrattari se e in quanto dovute potrebbero essere richieste al Curatore fallimentare l’unico titolato a decidere se continuare o meno la controversia” ;
nonché per la condanna dell’Amministrazione Comunale resistente
a provvedere, ex art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a., alla sottoscrizione di apposito atto di transazione (come deciso con delibera G.M. n. 402 del 23 dicembre 2020), fissando un termine per provvedere;
e, in subordine, per l’accertamento e la declaratoria del diritto, nonché per la condanna dell’A.C. al risarcimento del danno in favore dell’avv. M E pari alla somma di euro 882,00 o di quell’altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, e dell’avv. A C pari alla somma di euro 882,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione, ovvero, in via ulteriormente gradata, a percepire l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies L. n. 241/1990 (per la revoca implicita della delibera G.M. n. 402 del 23 dicembre 2020), nella misura che risulterà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti il 28/7/2021:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Grottaglie (TA) n. 181 dell'8.6.2021, pubblicata in data 9.6.2021, con cui è stato disposto, in via di autotutela, l’“ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI G.C. N. 402 DEL 23.12.2020”,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo per i ricorrenti e, in particolare:
- della Relazione del Segretario Generale del Comune di Grottaglie menzionata nella deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Grottaglie (TA) n. 181 dell’8.6.2021;
conseguentemente, per l’accertamento e la conseguente declaratoria di reviviscenza e piena efficacia della deliberazione n. 402 del 23.12.2020 della Giunta Municipale del Comune di Grottaglie;
ovvero, in subordine, per l’accertamento e la declaratoria del diritto, nonché per la condanna dell’A.C. al risarcimento del danno in favore dell’avv. M E pari alla somma di euro 882,00 o di quell’altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, e dell’avv. A C pari alla somma di euro 882,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione, ovvero, in via ulteriormente gradata, a percepire l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies L. n. 241/1990 (per la revoca implicita della delibera G.M. n. 402 del 23 dicembre 2020), nella misura che risulterà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° marzo 2023 la Cons. dott.ssa P M e udito per le parti ricorrenti l’avv.to M. Novielli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I due Avvocati ricorrenti espongono quanto segue.
Il sig. S L, rappresentato e difeso dall'Avv. M E e dall’Avv. A C, citava il Comune di Grottaglie innanzi al Tribunale Civile di Taranto (procedimento R.G. n. 4338/2020) al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici, quantificati in € 15.307,78 subiti il giorno 19.07.2018, a seguito di una caduta (asseritamente) causata dalla presenza di una sconnessione della pavimentazione del marciapiede su via Madonna di Pompei angolo via Benedetto Croce n. 1, in Grottaglie.
A seguito del decesso, occorso il 28.8.2020, del sig. S L, con mail del 02.12.2020, i legali odierni ricorrenti proponevano all’A.C. la rinuncia totale all'azione civile azionata con il solo riconoscimento delle competenze legali e il costo del contributo unificato, per un importo complessivo di euro 1.764,00.
Tale proposta veniva accolta con p.e.c. del 18.12.2020, con la quale il Comune di Grottaglie, Settore Affari Legali, comunicava all’avv. M E la disponibilità dell'Amministrazione Comunale alla definizione transattiva della controversia mediante la corresponsione della somma di euro 1.764,00 a titolo dispese legali, previa integrazione della documentazione “contenente la rinuncia all'azione da parte di tutti gli eredi del sig. S L e con l'espressa dichiarazione da parte dei medesimi di non avere nulla a che pretendere nei confronti del Comune di Grottaglie ”.
Successivamente, la Giunta Municipale del Comune di Grottaglie adottava la deliberazione n. 402 del 23.12.2020, con cui ritenuta “ opportuna la transazione in relazione al danno lamentato, in quanto rispetto alla somma che sarebbe richiesta a titolo di risarcimento e alla probabile evoluzione del giudizio, comporta un considerevole risparmio sia in termini di quantum risarcitorio, sia di competenze legali ”, deliberava di “ chiudere transattivamente la controversia in premessa corrispondendo all’avv. M E, C.F. [...], la somma di euro 882,00 a titolo di spese legali, mediante bonifico presso IBAN: O, e all’avv. A C, C.F. [...], la somma di euro 882,00 a titolo di spese legali, mediante bonifico presso IBAN: O” .
Con nota prot. n. 0009057/2021 datata 25 marzo 2021, conosciuta il 26