TAR Pescara, sez. I, sentenza 2015-06-09, n. 201500235

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2015-06-09, n. 201500235
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201500235
Data del deposito : 9 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00347/2014 REG.RIC.

N. 00235/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00347/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di AR (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
PO ER S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso AR D'RS in AR, Via Catania, 12;



contro

Comune di PO, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso Sergio Della Rocca in AR, Via Tirino, 8;



nei confronti di

Entrope S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Di Cicco, con domicilio eletto presso Pasqualina Di Cicco in AR, Via Venezia, 25;



per ottenere

A) l’annullamento della deliberazione 18 settembre 2014, n. 44, con la quale del Consiglio comunale di PO non ha accolto la proposta di finanza di progetto presentata da PO ER s.r.l.; nonchè di ogni atto del Comune di PO connesso e consequenziale, tra cui:

- la deliberazione del Consiglio comunale 9 dicembre 2014, n. 58, di modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016;

- la determinazione del responsabile del Settore tecnico-Servizi pubblici 10 dicembre 2014, n. 1283, di conferimento dell’incarico per la progettazione provvisoria e definitiva delle opere sul 1° e 3° salto presso il torrente San AL all’A.T.I. la cui capogruppo è la società Entrope s.r.l.;

- la deliberazione della Giunta comunale 11 dicembre 2014, n. 266, avente ad oggetto l'accettazione dei progetto definitivo di ristrutturazione degli impianti idroelettrici presentato dalla predetta ATI e la richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti;

- la determinazione del responsabile del Settore economico finanziario 15 dicembre 2014, n. 147, di contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

- la determinazione del Settore tecnico-Servizi pubblici del 29 dicembre 2014, n. 534, di acquisto di un terreno funzionale all’esecuzione dei lavori sugli impianti;

- il programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale del 23 maggio 2014, n. 13;

B) la condanna del Comune di PO al risarcimento:

- del danno conseguente la violazione del termine per la conclusione del procedimento;

- in forma specifica, tramite il rilascio del provvedimento di indizione della gara sulla proposta di project presentata;

- del danno patito dalla ricorrente in conseguenza dell’accertata illegittimità della deliberazione consiliare n. 44/14, commisurato alle spese sostenute, al danno emergente ed al lucro cessante per l’impossibilità di eseguire i lavori;

- del danno conseguente l’accertata illegittimità del comportamento comunale che aveva prefigurato la positiva delibazione sul progetto di finanza ed aveva fatto uso dei progetti della società pei fini propri;

- in subordine alle precedenti, al reintegro ex art. 2041 c.c. per la maggiore utilità dall’uso del progetto non pagato, conseguente l’illegittimità del comportamento comunale nell’aver fruito delle prestazioni dei dipendenti della società e del suo know how per finalità sue proprie, arricchendosi senza giusta causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di PO e di Entrope S.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. AR D'RS, su delega dell'avv. Marcello M. Fracanzani, per la società ricorrente, l'avv. Sergio Della Rocca per il Comune resistente e l'avv. Pasqualina Di Cicco per la società controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’attuale ricorrente riferisce che Comune di PO è titolare di due concessioni per la produzione di energia idroelettrica dal torrente San AL (denominati 1° salto e 3° salto), costruiti alla fine degli anni '50 e solo uno di essi (3° salto) parzialmente ristrutturato nei primi anni '90.

Data l’obsolescenza delle strutture e l’arretratezza tecnologica dei macchinari, fonte di una grave inefficienza, la società PO ER ha presentato al Comune il 27 marzo 2014 una proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 153, comma XIX, del codice dei contratti pubblici, nella quale proponeva di farsi carico del completo ripristino e successiva gestione almeno ventennale degli impianti, a fronte di un canone annuale a favore del Comune. Tale proposta è stata completata con la presentazione al Comune, in data 24 aprile 2014, del

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