TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-09-08, n. 200902045
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Testo completo
N. 02045/2009 REG.SEN.
N. 00083/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 83 del 2009, proposto da:
G D N, rappresentato e difeso dall'avv. L M F, con domicilio eletto presso Vittorio Mitolo in Bari, via A. Da Bari 55/A;
contro
Ministero della Difesa in Persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliataria per legge nella sua sede in Bari, alla via Melo n.97;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dei decreti del Comandante del 36° Stormo dell'Aeronautica Militare con sede in Gioia del Colle n. 8 e n. 9 del 12.11.2008, il primo riguardante la revoca della concessione n. 1546 del 6.12.2005 ed il secondo la revoca della concessione n. 1595 del 30.5.2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Ministro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. V M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato e depositato rispettivamente il 9 ed il 16 gennaio del 2009, il ricorrente titolare di omonima azienda agricola aggiudicataria del servizio di sfalcio d’erba e sfruttamento agricolo del sedime demaniale all’interno dell’aeroporto militare di Gioia del Colle, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe con cui è stata disposta la revoca di una concessione del 2005 e di un’altra del 2007. Il provvedimento n. 8/08 di revoca della concessione n. 1546/05 richiamava in preambolo il foglio del 10.3.08 dell’Arma dei Carabinieri con cui era stato comunicato che a carico del sig. De Nitto in data 8.3.1979 era stata emessa sentenza di condanna, divenuta irrevocabile in 18.3.1979 per il reato di “falsità materiale commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici continuato”; veniva indi richiamato il parere fornito a riguardo dall’Avvocatura distrettuale di Stato, il certificato del casellario giudiziale del 22.9.08 della Procura presso il Tribunale di Taranto, l’art. 1 del Capitolato d’oneri parte integrante della concessione in cui si precisava che la concessione amministrativa aveva natura essenzialmente revocabile, l’art. 38 del d.lgs. n. 163/06 in ordine ai requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni, la comunicazione di avvio del procedimento, la memoria presentata in riscontro dall’interessato nonché l’art. 21 quinquies della legge 241/90 in ordine alla revoca di atti amministrativi; il provvedimento n. 9/08 di revoca della concessione del 2007 si esprimeva negli stessi termini.
Lamenta ora l’interessato in articolato