TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202200295
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Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 00295/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2022, proposto da
Habitat S.p.a. e Iniziative Methab S.r.l., ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dagli avvocati N M e D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio degli stessi, in Brunico, via Duca Sigismondo, n. 1;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati A R, J S, F C, L P, P G e J P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la propria Avvocatura, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
nei confronti
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la propria Avvocatura, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;
Comune di Laives, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Consiglio dei Comuni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 209 dd. 29.3.2022 avente ad oggetto: “ Comune di Bolzano: rigetto di una modifica d'ufficio al piano urbanistico comunale – Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1002 dd. 15.12.2020 ” nonché
di ogni ulteriore atto richiamato presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo, tra cui:
- la delibera della Giunta provinciale n. 1002 dd. 15.12.2020;
- il parere negativo dell’Ufficio Pianificazione Paesaggistica dd. 27.4.2021;
- il parere negativo del Comitato ambientale n. 5/2021 dd. 25.6.2021;
- il parere negativo di cui alla delibera del Consiglio comunale di Bolzano n. 43/2021;
- parere negativo di cui alla delibera del Consiglio comunale di Laives n. 47/2021;
- i pareri negativi degli altri Consigli comunali;
- il parere negativo della Ripartizione provinciale Economia dd. 26.11.2021;
- il parere negativo della Commissione provinciale per il Territorio e il Paesaggio dd. 27.1.2022;
- il parere di concerto del Consiglio dei Comuni dd. 14.3.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano e dei Comuni di Bolzano e di Laives;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società Habitat S.p.a. e Iniziative Methab S.r.l. impugnano, in uno con tutti i pareri negativi che l’hanno preceduta, la delibera n. 209 del 29.3.2022, con la quale la Giunta provinciale ha concluso in loro sfavore il procedimento di modifica urbanistica avviato con la propria precedente deliberazione n. 1002 del 15.12.2020, su istanza delle medesime ricorrenti, che chiedevano la previsione, nel territorio comunale di Bolzano, di aree per il commercio al dettaglio in zona produttiva, ai sensi dell’art. 19, comma 11 e seguenti, della L.P. n. 13/1997.
2. Le società Habitat S.p.a. e Iniziative Methab S.r.l., l’oggetto sociale delle quali comprende anche il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sono proprietarie, rispettivamente, della p.ed. 2390 e della p.ed. 3170, entrambe in C.C. Dodiciville (docc. 22, 23, 20 e 21 delle ricorrenti).
3. In data 30.5.2019, nella vigenza della legge urbanistica provinciale n. 13/1997, inoltravano alla Giunta provinciale di Bolzano, fornita della competenza al riguardo, due domande, riferite alle relative proprietà, ai sensi dell’art. 19, comma 11 e seguenti, della citata legge provinciale, per l’individuazione, nel piano urbanistico del Comune di Bolzano, di un’area destinata all’esercizio del commercio al dettaglio nella zona produttiva D1, c.d. “Metro” di Bolzano (doc. 01 della ricorrente).
4. La Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio Pianificazione Comunale, con una nota del 3.6.2019, invitava le società a integrare le rispettive domande con diversa documentazione tecnica, precisamente indicata, e con gli allegati previsti dall’art. 19 comma 11 e ss. della L.P. 13/1997. Vi provvedeva l’Arch. Markus Lunz, su incarico delle richiedenti, il quale, in data 29.6.2020, a integrazione della domanda di variante urbanistica, produceva alla Provincia la documentazione da essa pretesa (doc. 01 - 01.01 – 01.22. delle ricorrenti).
5. La richiesta di modifica del piano urbanistico comunale riguardava, in particolare un’area di circa 3,8 ha della zona per insediamenti produttivi D1 “Metro” di Bolzano, situata tra Via A. Pacinotti, Via A. Volta e Via Siemens, individuata dalla pp.edd. 3170 e 2390 C.C. Dodiciville. Si prevedeva, in sostanza, di trasformare la superficie di 15.035 mq esistente sulla p.ed. 3170 (compendio edilizio “Metro”), già destinata al “ commercio all’ingrosso ”, in “ commercio al dettaglio ”, e di individuare una nuova superficie aggiuntiva di 5.633 mq dell’adiacente p.ed. 2390, da destinare anch’essa al “ commercio al dettaglio ”.
5.1. Va anticipato sin d’ora che le categorie in cui si articolavano le diverse destinazioni d’uso, secondo la normativa vigente all’epoca della presentazione della domanda di variante urbanistica, erano elencate all’art. 75, comma 2, della L.P. n. 13/1997, che, in particolare, annoverava alla lett. c) la destinazione d’uso “ commercio al dettaglio ” e alla lett. d) la destinazione d’uso “ attività produttiva e commercio all’ingrosso ”.
5.2. La proposta delle ricorrenti riguardava l’individuazione in zona produttiva di una superficie complessiva di 20.668 mq da destinare alla vendita al dettaglio nella forma del centro commerciale. Non si trattava, di una modifica grafica del vigente piano urbanistico comunale, bensì della sola integrazione dell’art. 23 delle relative norme d’attuazione con il seguente comma: “ Sui comparti B, E, F (p.ed. 3170) e parte del comparto A (p.ed. 2390) C.C. Dodiciville, della zona ‘Dolomiti Center’ con vigente piano d’attuazione, è ammesso l’esercizio del commercio al dettaglio, in conformità all’art. 19, paragrafo 11 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13 ”.
6. Su impulso delle società ricorrenti l’Amministrazione provinciale, con delibera giuntale n. 1002 del 15.12.2020, avviava, dunque, il procedimento di propria competenza per la modifica del piano urbanistico del Comune di Bolzano al fine d’individuare, nell’ambito della zona produttiva D1, un’area da destinare al commercio al dettaglio (doc. 02 della ricorrente).
7. Il procedimento si concludeva con l’adozione, da parte della Giunta provinciale, della delibera n. 209/2022, dopo l’acquisizione dei necessari pareri, in essa tutti citati.
8. Il Servizio aziendale di Igiene e Sanità Pubblica e la Ripartizione Lavoro si esprimevano con favore rispettivamente nelle date del 12.5.2021 del 6.5.2021 (docc. 12 e 13 delle ricorrenti).
8.1. L’Ufficio Pianificazione Paesaggistica, dal canto suo, esaminava l’iniziativa delle ricorrenti in data 27.4.2021. Osservava, introduttivamente, che i riflessi immediati di un centro commerciale sull’area “Metro” sarebbero stati sopportabili per l’ambito urbano circostante e le relative risorse, atteso che si trattava di una vasta zona utilizzata da diversi decenni a fini produttivi, perciò intensamente edificata, sicché, sotto questo profilo, non erano da attendersi ulteriori peggioramenti. Ciò nonostante, si esprimeva negativamente riguardo al nuovo centro commerciale per le conseguenze avverse che avrebbe riverberato sull’ambiente e sull’ecologia a causa dell’aumento del traffico, soprattutto di quello individuale, che la trasformazione avrebbe determinato, rendendo per giunta necessaria la costruzione di nuove strade; inoltre, il centro commerciale avrebbe rappresentato una concorrenza insostenibile per i negozi di vicinato, sia nelle zone residenziali di Bolzano sia nei Comuni limitrofi, già oggi in sofferenza (doc. 14 della ricorrente).
8.2. Sulla proposta di modifica urbanistica anche il Consiglio comunale di Bolzano, con propria delibera n. 43 dell’8.6.2021, condivideva le osservazioni pervenute, nel periodo di pubblicazione della delibera provinciale di avvio del procedimento, da parte dall’Unione Commercio Servizi Turismo Alto Adige e della Confesercenti Alto Adige e dava parere negativo per le ragioni risultanti dai pareri della Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche, dell’Ufficio Mobilità, dell’Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano, del Servizio Tecnico Ambientale e di Progettazione del Verde e dell’Ufficio Pianificazione Territoriale, che il Consiglio medesimo faceva espressamente propri (doc. 04 della ricorrente).
La corposa motivazione a corredo del parere espresso dal Consiglio comunale dà atto, innanzi tutto delle risultanze emerse dall’analisi socioeconomica appositamente commissionata alla società GMA e dai dati forniti dalle associazioni di categoria intervenute nel procedimento, le quali suggeriscono al Comune di esprimersi negativamente sull’iniziativa delle ricorrenti. Si evidenziano, in particolare, l’attuale eccesso di superfici per il commercio al dettaglio rispetto alle reali necessità, i molti locali commerciali sfitti nelle zone residenziali, la previsione urbanistica di ampie superfici da destinare all’attività commerciali (cd. “Waltherpark” e “Areale Ferroviario”). In