TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-04-30, n. 202102863

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-04-30, n. 202102863
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202102863
Data del deposito : 30 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2021

N. 02863/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03653/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3653 dell’anno 2017 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Dell’Aversana e con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia e Commissione per gli esami di avvocato sessione 2016 presso la Corte di Appello di Roma in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via Diaz n.11;

per l'annullamento

previa sospensione, del verbale n.-OMISSIS-della Corte di Appello di Roma –

VIII

Sottocommissione – di annullamento della prova per presenza di elaborati uguali per forma e sostanza con quelli di altro candidato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione con deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.-OMISSIS-di rigetto della domanda di sospensione;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 28 aprile 2021, celebrata nelle forme di cui all’art.25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall’art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione del dott. G N, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso in esame la ricorrente espone di aver sostenuto le prove per l’abilitazione alla professione di avvocato, venendo informata con il verbale oggetto di impugnazione che, dopo l’attribuzione di punti 96 con conseguente ammissione alla prova orale, ne era stata disposto l’annullamento per presenza di elaborati uguali per forma e sostanza con quelli del candidato contraddistinto con n.998.

Avverso gli atti impugnati è insorta parte ricorrente chiedendone l’annullamento siccome illegittimi rassegnando le seguenti censure:

1.1GENERICITA’ CIRCA ATTO O PUNTI IDENTICI. VIOLAZIONE DELL’ART.3

DELLA LEGGE N.

241/1990. ECCESSO DI POTERE.

2. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e depositare documentazione.

2.1 Il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione con ordinanza n.-OMISSIS-.

3. All'udienza pubblica straordinaria del 28 aprile 2021 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.

4. Il Collegio ritiene che, come peraltro anticipato in fase cautelare, il ricorso sia infondato.

4.1 Nella fattispecie è il caso di sottolineare come la giurisprudenza abbia più volte affermato che le disposizioni che regolano l'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato sono inter alia volte a "garantire l'originalità del prodotto intellettuale del candidato, quale elemento rilevatore del grado di maturità e di preparazione richiesto, anche a garanzia della regolarità dell'esame e nell'interesse della par condicio degli altri partecipanti” (cfr. Cons. Stato, IV, nn. 3399 e 3405 del 2011;
VI, n. 6102 del 2008;
IV, n. 902 del 2005;
n. 616 del 2004;
n. 785 del 2004;
n. 878 del 2004): pertanto "la violazione della disciplina in esame sussiste in tutte le ipotesi in cui dalla prova scritta emerga ... un'impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un'imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto” (cfr. Cons. Stato, VI, n. 6102 del 2008;
IV, n. 902 del 2005) e "comportando di per sé solo la non ammissione alla prova orale, esonera la commissione giudicatrice dalla valutazione e dall'attribuzione di punteggi agli altri scritti del candidato riconosciuto colpevole di plagio, discendendo dalla lettera dell'art. 23 cit. l'annullamento non solo dell'elaborato oggetto di plagio ma di tutta la prova” (cfr. Cons. Stato, IV, 4.12.2017, n.5663;
n. 530 del 2008).

4.2 Come riferito dal Presidente della IV^ Sottocommissione per l’Esame di Avvocato per l’anno 2016 presso la Corte di Appello di Roma, così rendendo agevole e intelligibile il riscontro dell’identicità di parti dei testi dei due esaminandi, la ricorrente redigeva atto giudiziario che, rispetto a quello del candidato n.998, presenta identici epigrafe del primo motivo, tutto il primo motivo, epigrafe del secondo motivo, lunghi periodi del secondo motivo, epigrafe del terzo motivo, istanze cautelari ed istruttorie. Allo stesso modo anche i pareri di diritto civile e di diritto penale sono formalmente e sostanzialmente identici, anzi alcune pagine sono sovrapponibili quasi nella loro totalità.

Tale condotta vulnera irreversibilmente l'originalità della prova, posto che l'omissione della specificazione circa l'effettiva origine delle frasi riportate nell'elaborato è idonea a spacciare come proprie di parte ricorrente affermazioni di contro frutto di argomentazioni giurisprudenziali: altrimenti detto, si è in presenza di un'indebita e decettiva appropriazione di riflessioni altrui, dunque di una condotta tesa a far credere propria un'elaborazione giuridica in realtà frutto dello sforzo concettuale di terzi.

4.3 Peraltro questa stessa Sezione (3.6.2020, n.2151) ha testualmente affermato che “per potersi ritenere sussistente un plagio non è neppure necessaria l'assoluta identità dei due elaborati, avendo ritenuto la giurisprudenza sussistente tale fattispecie anche in caso di un'impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un'imitazione, con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto purché basata su elementi oggettivi e non su meri sospetti”, che si ha copiatura non solo nel caso di diretta riproduzione ma anche quando l’elaborato costituisce rielaborazione servile e meramente imitativa di altro testo (Cons. Stato, n.1210/2012) e che, come sempre ritenuto dalla Sezione (18.10.2019, n.4977), nessuna discrezionalità circa l’annullamento del compito può attribuirsi alla Commissione giudicatrice (cfr. TAR Sicilia, Catania, III, 29.11.2004, n. 3505), non essendo consentito al Collegio alcun sindacato in presenza di una valutazione tecnico/discrezionale sottratta allo scrutinio da parte del giudice amministrativo allorché, come nella specie, non abbia manifestato evidenti vizi logici.

4.4 In ogni caso la Commissione non era tenuta ad indicare specificamente le parti copiate, posto che nella fattispecie in esame il plagio si è rivelato essere quasi integrale, con la conseguenza che aver indicato - nel verbale di esclusione di entrambi gli elaborati - che gli stessi (peraltro allegati in calce a detto verbale) erano “ampiamente coincidenti” costituisce certamente una motivazione sufficiente;
la stessa Commissione non era tenuta ad accertare la responsabilità della copiatura individuandone l’autore, poiché una volta verificata senza ombra di dubbio l’identità tra le prove di due candidati, ne conseguiva necessariamente l’annullamento dei compiti di entrambi, dovendosi considerare l’elaborato del candidato inutilizzabile ai fini dell’esame, non fornendo contezza della sua preparazione e delle sue capacità. In tal senso si è espresso anche il T.A.R. Campania, Salerno, I, 13/02/2019, n. 284, secondo cui “in tema di esami di abilitazione alla professione di avvocato, la nullità della prova scritta e la conseguente esclusione dalle prove orali per totale o parziale identità degli elaborati, non richiede ulteriori indagini dirette ad individuare l'autore della copiatura atteso che la sanzione dell'esclusione prevista dall'art. 23 del R.D. n. 37/1934 è applicata in tutti i casi di comprovata ed oggettiva violazione, da parte di uno o più candidati, di una norma di comportamento che incida sulla regolarità dell'esame”.

4.5 Sotto ulteriore profilo non è consentito al Collegio alcun sindacato, costituendo espressione di una valutazione tecnico/discrezionale sottratta allo scrutinio da parte del giudice amministrativo allorché, come nella specie, non abbia manifestato evidenti vizi logici (per quanto, ove tale sindacato fosse concesso, il Collegio, letti gli elaborati, non potrebbe che concordare rilevando la sostanziale identità degli elaborati). Del resto, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, per potersi ritenere sussistente un plagio non è neppure necessaria l’assoluta identità dei due elaborati, avendo ritenuto la giurisprudenza sussistente tale fattispecie anche in caso di “un'impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un'imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto” (Cons. Stato, IV, 17/1/2018, n.234), purchè basata su elementi oggettivi e non su meri sospetti;
inoltre, ai fini della congruità della motivazione dell’adozione del provvedimento sanzionatorio dell’esclusione dalla sessione di esami, la Commissione giudicatrice non è tenuta a dare una compiuta ed esaustiva dimostrazione della fondatezza del convincimento dell’avvenuta copiatura tra temi con l’indicazione analitica di tutte le corrispondenze riscontrate fra la fonte oggetto della copiatura medesima e l’elaborato, ma deve limitarsi ad enunciare la propria certezza circa la copiatura dell’elaborato e rendere comunque agevole e intelligibile il riscontro dell’identicità di parte del testo stesso con l’elaborato redatto in sede di esame.

5. Con tali premesse il ricorso va respinto per come infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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