TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-03-21, n. 202300711
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Pubblicato il 21/03/2023
N. 00711/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2020, proposto da
G A, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
ovvero per l’accertamento dell’inefficacia
- dell’intimazione di pagamento n. 547022017000004000000 emessa da Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per l’importo di euro 275.260,93, in ordine alla cartella di pagamento n. 30020150000007491000, notificata il 13 marzo 2015 per il prelievo supplementare di latte di vacca;
- della prodromica cartella di pagamento n. 30020150000007491000 e dei ruoli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, operatore agricolo, con il gravame in epigrafe ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 547022017000004000000 emessa da Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per l’importo di euro 275.260,93, in ordine alla cartella di pagamento n. 30020150000007491000, notificata il 13 marzo 2015 per il prelievo supplementare di latte di vacca.
Con il ricorso è stata chiesta anche la sospensione dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso è proposto in riassunzione a seguito della sentenza del Tribunale di Milano n. 11983/2019 di data 12.12.2019, con la quale il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione.
2. Agea, che pur ha ricevuto rituale notifica del ricorso in riassunzione, non si è costituita in giudizio.
3. In esito all’udienza camerale del 28 aprile 2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare, l’istanza di sospensione è stata rigettata con ordinanza della Sezione n. 654/2020, « Ritenuto che: - impregiudicati i profili di merito del ricorso, difetta nel caso di specie il requisito del periculum in mora per la concessione dell’invocata misura cautelare, considerato che il ricorrente – all’esito della trasposizione del ricorso ex art. 615 c.p.c. proposto nel 2017 innanzi al giudice ordinario – non ha dedotto alcuna circostanza nuova relativa all’esecuzione in suo danno dopo la notifica dell’intimazione di pagamento del 27 ottobre 2017 e non ha dunque allegato fatti dai quali inferire l’attualità del pregiudizio paventato;- deve essere inoltre evidenziato che il merito della pretesa creditoria oggetto dell’intimazione di pagamento qui impugnata – ovverosia la cartella di pagamento n. 30020150000007491000 – non può essere vagliato nel presente giudizio per il principio del ne bis in idem, poiché già dedotto nel ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato con R.G. 439/2017, giudizio nell’ambito del quale la cartella di pagamento non è stata sospesa nei suoi effetti (ordinanza n. 1262 del 24 marzo 2017);- in assenza del requisito del periculum in mora, la domanda cautelare proposta deve quindi essere rigettata ».
3. Alla successiva pubblica udienza del 7 marzo 2023, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. ha dato atto della pendenza di ricorso collettivo avente R.G. n. 81/2018, successivo al giudizio originario del presente ricorso, con il quale A chiede l’annullamento della medesima intimazione di pagamento. Il Collegio ha ravvisato quindi la possibile inammissibilità di tutti i motivi nuovi (da pag. 3 del ricorso) introdotti per la prima volta solo con il ricorso in riassunzione e non con ricorso autonomo o con motivi aggiunti;ciò anche in relazione al ricorso R.G. n. 81/2018. Inoltre, in relazione ai motivi dedotti con il ricorso originario innanzi al giudice ordinario, il Collegio ha ravvisato una causa di possibile inammissibilità del terzo motivo, poiché trattasi di questione che doveva essere dedotta nei ricorsi avverso la cartella di pagamento già decisi con sentenze di questo Tar n. 1133/2016 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5771/2022) e con sentenza n. 118/2023.
Infine la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso originario proposto innanzi al giudice ordinario è articolato in quattro motivi, con i quali si deduce (i) l’inesistenza dell’intimazione per nullità della notifica dell’atto medesimo, (ii) il difetto di motivazione, poiché l’intimazione si limiterebbe a richiamare la cartella di pagamento, senza tuttavia allegarla, (iii) la mancata precisa indicazione del computo originante la somma oggetto di pretesa, (iv) l’omessa sottoscrizione dell’intimazione di pagamento.
Solo con il ricorso in riassunzione, poi, A formula nuove censure, con le quali ribadisce il difetto di motivazione per mancata allegazione della cartella e deduce (v) l’illegittimità della pretesa sostanziale, secondo quanto avrebbero riconosciuto le decisioni della Corte di Giustizia del 27.06.2019 e del Consiglio di Stato nn. 7726/2019 e 7734/2019 nel senso che i prelievi supplementari imputati nel nostro ordinamento giuridico dall’inizio del sistema di contingentamento (1995-1996) sino alla campagna 2014-2015, sarebbero illegittimi per la mancata ridistribuzione delle quote inutilizzate a favore degli allevatori e produttori che ne avevano diritto, secondo criteri lineari e paritari, anziché secondo criteri prioritari e di preferenza riservata a “categorie privilegiate”;ulteriormente, (vi) sarebbe illegittimo il computo degli interessi, di cui non sarebbero indicate la decorrenza e le modalità di calcolo.