TAR Parma, sez. I, sentenza 2010-05-25, n. 201000204
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N. 00204/2010 REG.SEN.
N. 00240/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 240 del 2001 proposto da M S, rappresentato e difeso dall’avv. D T e dall’avv. S V, ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo Tommasini n. 20, presso lo studio dell’avv. S T;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria
ex lege
;
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto prot. n. 14482 del 2 ottobre 2000, con cui il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia ha rigettato la richiesta di inquadramento del ricorrente nella “prima qualifica dirigenziale” e di corresponsione del trattamento economico dirigenziale;
della deliberazione della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia n. 162 del 30 agosto 2000, recante l’inquadramento provvisorio del ricorrente nella categoria “D3”;
del d.P.C.M. 26 maggio 2000, in parte qua .
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito, per il ricorrente, alla pubblica udienza in data 11 maggio 2010 il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione n. 162 del 30 agosto 2000 la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, dovendo provvedere all’inquadramento del personale dei ruoli del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato trasferito dal 1° settembre 2000 alle Camere di Commercio ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998 e del d.P.C.M. 26 maggio 2000, assegnava in via provvisoria il ricorrente – fino ad allora titolare delle funzioni di Direttore dell’U.P.I.C.A. di Reggio Emilia – alla categoria “D3” con conservazione del trattamento economico già in godimento. Invocato, poi, dall’interessato un riesame della decisione al fine di conseguire l’inquadramento nella “prima qualifica dirigenziale” o quanto meno l’attribuzione del trattamento economico dirigenziale, il Presidente dell’ente camerale rigettava l’istanza (v. nota prot. n. 14482 del 2 ottobre 2000).
Avverso i suindicati atti, ma anche avverso il d.P.C.M. 26 maggio 2000, il dott. M proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato. Lamentava, in particolare, l’indebita assegnazione ad una posizione inferiore a quella dirigenziale, nell’assunto che le mansioni di Direttore dell’U.P.I.C.A. di Reggio Emilia – svolte fino al 31 agosto 2000 – inerissero ad una posizione apicale e implicassero l’assunzione di responsabilità gestionali interne e di poteri di rappresentanza esterna, sì da comportare un’intrinseca corrispondenza alle funzioni dirigenziali;inoltre, la spettanza dell’inquadramento nella qualifica dirigenziale sarebbe derivata anche dal superamento del concorso interno per “dirigente” indetto nel 1997 e concluso prima dell’emanazione del d.P.C.M. 26 maggio 2000. Di qui la domanda di annullamento degli atti impugnati.
Richiesto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia il trasferimento del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, il dott. M provvedeva alla trasposizione del gravame innanzi a questa Sezione, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, ma eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la conseguente inammissibilità dell’«opposizione» proposta dall’ente camerale, in funzione della rimessione degli atti all’Amministrazione per la riapertura del procedimento avviato con il ricorso straordinario.
Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.
All’udienza in data 11 maggio 2010, ascoltato il rappresentante del ricorrente, la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dal ricorrente – dopo l’«opposizione» dell’ente camerale – all’atto della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato. La controversia, in effetti, investe le modalità di inquadramento di un dipendente pubblico a seguito del transito, in data 1° settembre 2000, dai ruoli del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato a quelli della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, onde viene in rilievo, ratione temporis , la disposizione di cui all’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (poi recepita dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001) laddove, in tema di personale delle pubbliche Amministrazioni, prevede che “ sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie … relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 …”;è noto, d’altra parte, come anche i rapporti di impiego alle dipendenze delle Camere di Commercio rientrino tra quelli assoggettati alla disciplina suindicata (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. un., 20 aprile 2006 n. 9154). Dal che, trattandosi nella fattispecie di questione ascrivibile ad una fase temporale posteriore al 1998, l’appartenenza della cognizione della lite alla giurisdizione del giudice ordinario, ma anche l’esperibilità del rimedio del ricorso straordinario (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 21 maggio 2003 n. 206/03).
Ciò posto, per non disporre il giudice adito della giurisdizione in materia, va fatta applicazione dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971 (“ Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l’istruzione dell’affare ”). La giurisprudenza ha in effetti chiarito che la riattivazione del procedimento giustiziale amministrativo, attraverso la rimessione degli atti alla sede originaria, ha luogo anche nel caso di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre resta impregiudicata – e riservata alla competente Autorità amministrativa – la definizione della questioni di rito in ordine al gravame straordinario (v., tra le altre, TAR Sardegna, Sez. I, 2 dicembre 2008 n. 2147;TAR Umbria 18 maggio 2007 n. 441).
In conclusione, stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’«opposizione» al ricorso straordinario va dichiarata inammissibile, con conseguente rimessione degli atti al Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971.
Le spese di lite, nei confronti del ricorrente, gravano sulla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, che ha proposto un’«opposizione» inammissibile. Si ravvisa invece la sussistenza di giustificate ragioni per disporne la compensazione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.