TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202203409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202203409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203409
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 03409/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00206/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2010, proposto da
Associazione Pubbliservices, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E T e dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ispettorato Territoriale per la Sicilia Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali è domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del decreto dirigenziale prot. ITS/sett.IV/32-2008/18953/TMF del 29.10.2009 dell’Ispettorato Territoriale per la Sicilia, Dipartimento delle Comunicazioni, del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale l’Associazione Pubbliservices, titolare dell’emittente televisiva “Euro Tv” viene “diffidata a non attivare” il canale 52uhf dalla postazione di Sant’Elia in Avoca dalla quale trasmette;

- degli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, incluse le note dirigenziali (del 9.10.2008 e del 12.12.2008) richiamate nel provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale per la Sicilia del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento delle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente Associazione Pubbliservices, premesso di essere titolare dell’emittente televisiva “Euro tv” e di trasmettere (salvo brevi periodi per guasti e/o manutenzioni) sin dal 1980 dalla postazione di Sant’Elia in Avola (dove si trovano gli impianti) senza soluzione di continuità sul canale 52 uhf, ha esposto quanto segue:

- con istanza del 5.08.2008, la deducente chiedeva l’autorizzazione allo spostamento della sede di messa in onda e l’attivazione di una tratta di collegamento in ponte radio di tale canale 52 uhf dell’emittente televisiva “EURO TV”;

- con nota dirigenziale del 9.10.2008, l’Ispettorato regionale del Ministero dello Sviluppo Economico comunicava alla società ricorrente di avere intrapreso verifiche tecnico amministrative per un presunto “prolungato mancato esercizio” del detto canale sin da 1992, invitando la ricorrente a produrre validi elementi giustificativi;

- la ricorrente produceva documentazione;

- con nota dirigenziale del 12.12.2008, il Ministero dello Sviluppo Economico Sicilia riteneva insufficienti i documenti prodotti dall’associazione e la invitava a produrre ulteriori elementi giustificativi;

- l’associazione deducente produceva ulteriore documentazione giustificativa;

- l’Ispettorato Territoriale per la Sicilia del Ministero, con il decreto dirigenziale del 29.10.2009, richiamando l’art. 42, co. 1, del d. lgs. n. 177 del 31.07.2005, diffidava l’Associazione Pubbliservices “a non attivare” il canale 52uhf dalla postazione di Sant’Elia in Avola.

Parte ricorrente ha, quindi, impugnato tale ultimo provvedimento, deducendo i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, co .1, d. lgvo n. 177/2005, mancanza di presupposti, difetto di motivazione, illegittimità derivata, incompetenza.

L’art. 42, co. 1, d. l.gvo n. 177/2005 verrebbe applicato retroattivamente per fatti antecedenti all’esistenza stessa della norma (risalenti addirittura al 1992) e verrebbe richiamato impropriamente, atteso che la norma non farebbe riferimento al “mancato prolungato esercizio” quale presupposto per una “diffida a non attivare” il canale di trasmissione di cui il gestore dell’emittente è concessionario.

L’Ispettorato peraltro non avrebbe alcuna competenza a emanare un provvedimento di impedire all’emittente la trasmissione, atteso che la sospensione o revoca dell’autorizzazione può essere emanata solo dalla stessa Autorità Ministeriale che ha originato la concessione;

II) Difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, violazione ed errata applicazione dell’art. 7 del. n. 241 del 1990.

Mancherebbe sul piano motivazionale l’indicazione delle norme che consentano il procedimento in questione e che prevedano la sanzione adottata.

La motivazione del provvedimento non consentirebbe, in particolare, di percepire i presupposti di fatto che la giustificherebbero, non consentendo di replicare alla stessa.

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