TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-09-14, n. 200908672

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-09-14, n. 200908672
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200908672
Data del deposito : 14 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10913/2008 REG.RIC.

N. 08672/2009 REG.SEN.

N. 10913/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10913 del 2008, proposto da:
FINDOMESTIC BANCA S.p.A., con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Marcello Molè, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Farnesina n. 272, per mandato a margine del ricorso;



contro

AUTORITA’ GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO – A.G.C.M., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliata ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti di

NA ZA, intimata non costituita in giudizio;



per l’annullamento

del provvedimento n. 18722, assunto con deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella seduta del 7 agosto 2008, recante irrogazione alla società ricorrente TI AN S.p.A. della sanzione amministrativa pecuniaria di € 250.000,00 in relazione a pratica commerciale scorretta, in quanto aggressiva e ingannevole, relativa alla commercializzazione di prodotti finanziari (adesione a polizze assicurative) con addebito del premio su carta di debito revolving “Aura”; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2009 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

Con ricorso notificato il 13 novembre 2008 e depositato in segreteria il 22 novembre 2008, TI AN S.p.A., con sede in Firenze, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio specificato.

Giova premettere che:

- a seguito di segnalazione di tre consumatori, con nota del 14 marzo 2008 è stato comunicato l’avvio del procedimento n. PS443, volto all’accertamento della scorrettezza di pratica commerciale relativa alla commercializzazione di prodotti finanziari (adesione a polizze assicurative) con addebito del premio sulla carta di debito revolving “Aura”;

- in esito alle acquisizioni istruttorie e al deposito di memorie difensive, respinti, con deliberazione del 19 giugno 2009, gli impegni proposti dalla TI AN S.p.A., acquisito parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 29 luglio 2008 (che ha ritenuto non ingannevoli le comunicazioni telefoniche intese ad acquisire il consenso alla stipulazione dei contratti assicurativi), con la deliberazione impugnata è stata riconosciuta la scorrettezza della pratica commerciale, in funzione della sua contrarietà alla diligenza professionale -in quanto posta in essere in violazione delle previsioni concernenti le informazioni sulla stipulazione dei contratti a distanza-, della sua aggressività ex art. 26, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 206/2006 in relazione al successivo art. 67 vicies semel, e dell’ingannevolezza, in relazione all’ambiguità e incompletezza della documentazione contrattuale inviata successivamente al contatto telefonico, con conseguente divieto di ulteriore esecuzione e irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 250.000,00.

Avverso il provvedimento impugnato, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 comma 6 del d.lgs. n. 206/2005. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erroneità dei presupposti in fatto e in diritto. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha disatteso, senza alcuna motivazione, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che aveva ritenuto complete e corrette le informazioni fornite dall’operatore telefonico nel contatto con i consumatori titolari di carta “Aura” con addebito in conto corrente bancario, sulla base di “script” affatto chiari e veridici in ordine all’immediata copertura assicurativa, alle modalità di pagamento del premio assicurativo, (“scalato” dal credito della carta Aura e addebitato entro trenta giorni sul conto corrente bancario), alla possibilità di recesso entro sessanta giorni, all’informazione sull’invio della documentazione contrattuale.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 comma 2, 22, 25 comma 1, 26 comma 1 lettera f), 67 undecies e 67 vicies semel del d.lgs. n. 206/1005. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990

La circostanza che i segnalanti abbiano negato di aver ricevuto la documentazione contrattuale e che TI AN S.p.A. non sia stato in grado di esibirla non comporta ex se che la pratica commerciale debba considerarsi aggressiva ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 lettera f) e dell’art. 67 vicies semel del d.lgs. n. 206/1005, e ciò sia perché la società ricorrente ha comunque provveduto al rimborso del premio a suo tempo addebitato (qualora i consumatori avessero negato il proprio consenso dopo l’adesione telefonica), sia perché la carente prova da parte dell’operatore commerciale dell’adesione al contratto implica semmai la mera insussistenza o inefficacia del contratto.

Sotto altro profilo, considerata la chiarezza degli “script” (come riconosciuta dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato) non è dato ravvisare alcuna ingannevolezza della pratica commerciale, e tantomeno la sua idoneità a falsare le scelte dei consumatori.

Né sussistono ambiguità e incompletezze nella documentazione contrattuale inviata ai consumatori dopo il contatto telefonico, posto che essa anzi richiama l’attenzione sull’esigenza di leggere le condizioni contrattuali e di sottoscrivere il modulo di conferma di adesione, non potendosi imputare alla società ricorrente se, per trascuratezza dei segnalanti, essi si siano dichiarati consapevoli della stipulazione del contratto soltanto a seguito della ricezione dell’estratto conto da cui risultava l’addebito del premio assicurativo.

3) In via subordinata in merito alla quantificazione della sanzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 689/1981. Eccesso di potere per inidoneità della motivazione

L’Autorità non ha tenuto conto del comportamento della società ricorrente volto, in pendenza del procedimento, all’eliminazione o attenuazione dell’infrazione, come espresso sia dal rimborso del premio assicurativo a tutti i consumatori che avevano comunicato il recesso dal contratto stipulato a distanza a mezzo del telefono, sia dall’adozione di misure (registrazione e conservazione dal 31 luglio 2008 delle telefonate indirizzate alla stipulazione dei contratti assicurativi; specifici corsi di formazione del personale dei call centers), peraltro rispecchianti gli impegni proposti a suo tempo.

Costituitasi in giudizio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, attraverso memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato depositata il 30 aprile 2009, ha dedotto a sua volta l’infondatezza del ricorso in base ai rilievi di seguito sintetizzati:

a) il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è obbligatorio ma non vincolante, né incombe all’Autorità garante della concorrenza e del mercato una sua analitica e puntuale confutazione; in ogni caso il parere riguarda solo un circoscritto profilo, relativo ai contenuti della comunicazione telefonica, senza poter incidere sulla complessiva valutazione della pratica commerciale, di esclusiva pertinenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

b) la pratica commerciale è manifestamente contraria alla diligenza professionale perché affatto difforme rispetto alle specifiche prescrizioni del d.lgs. n. 206/2005 in materia di informativa ai consumatori sui contratti a distanza, in specie riguardanti i prodotti finanziari, a tenore delle quali il vincolo contrattuale non può sorgere prima che al consumatore siano fornite, su supporto cartaceo o comunque durevole, tutte le informazioni dovute, laddove nella specie il contratto si perfezionava già con l’adesione telefonica con l’immediato defalco dall’importo della carta “Aura” dell’importo del premio assicurativo e il suo addebito sul conto corrente di appoggio della carta;

c) la documentazione inviata ai consumatori era incompleta e ambigua e tale da far sorgere fondate incertezze sul momento di stipulazione del contratto, nel contrasto tra le indicazioni degli “script” fornite dagli operatori dei call centers e quelle contenute nella lettera di accompagnamento del modulo di conferma di adesione;

d) la sanzione irrogata è del tutto proporzionata alla gravità dell’infrazione e alla personalità e consistenza economica della TI AN S.p.A., a nulla rilevando gli invocati (e non documentati) rimborsi o il contenuto di impegni (la cui esecuzione pure non è stata comprovata), gli uni e gli altri comunque inidonei a ricondurre a regolarità la pratica commerciale.

Con memoria depositata il 30 aprile 2009, a sua volta la società ricorrente ha ribadito le censure svolte in ricorso e insistito per l’accoglimento della domanda di annullamento.

All’udienza pubblica del 6 maggio 2009 il ricorso è stato discusso e deciso con pubblicazione del dispositivo.



DIRITTO

1.) Il ricorso in epigrafe è fondato limitatamente alle censure dedotte con il terzo motivo e deve essere quindi accolto limitatamente

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