TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-07-22, n. 202414869

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-07-22, n. 202414869
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414869
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 14869/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08418/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8418 del 2020, proposto da Società Agricola Anqua S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Pisillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Studio Grez e Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;



contro

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;



per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità:

- del provvedimento di verifica prot. GSE / P20200034155 del 15.07.2020 (VERFTV601405), assunto a definizione del procedimento prot. 2018-30322, in relazione all'impianto ID 601405.

- dell'art. 2 delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011”, adottate dal GSE, nella parte in cui viene data la definizione di “serra fotovoltaica”.

nonché, in via condizionata, per l'accertamento del diritto al riconoscimento della tariffa premiale “fornitura UE” con contestuale condanna del GSE all'erogazione dei relativi importi per tutta la durata della convenzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La Società Anqua in liquidazione è titolare di un impianto fotovoltaico della potenza di 996,40 kW ammesso quale serra fotovoltaica alle tariffe di cui al D.M. 5 maggio 2011.

2. A seguito dell’esposto di un’associazione ambientale l’amministratore di Anqua veniva sottoposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Siena per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’316-ter c.p. e la Società a procedimento per responsabilità amministrativa da reato, per aver percepito la tariffa incentivante maggiorata, sebbene le serre non fossero state continuativamente adibite a coltivazione, e aver omesso di comunicare al GSE i periodi di sospensione dell’esercizio delle colture. Veniva contestato alla Società di aver indebitamente percepito nel periodo 2012/2015 la tariffa maggiorata per l’importo di euro 72.683, calcolato quale differenza di 0,02 euro/kWh fra la tariffa prevista per la “serra fotovoltaica” (0,283 euro/kWh) e quella “base” (0,263 euro/kWh).

3. Il GSE si costituiva parte civile nel processo penale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

4. Nel 2018 il GSE avviava un procedimento di verifica sull’impianto al fine di controllare, tra l’altro, la continuità della coltivazione nelle serre fotovoltaiche. Successivamente, il procedimento veniva sospeso con invito alla Società a presentare osservazioni e documenti.

5. La Società depositava una relazione tecnica redatta da un esperto agronomo e alcune fatture relative alle coltivazioni.

6. Con sentenza n. 123/2019, il Tribunale di Siena, Sezione Penale, assolveva l’amministratore “perché il fatto non sussiste”, dichiarando l’insussistenza dell’illecito amministrativo dipendente da reato in capo alla Società. La sentenza passava in giudicato.

7. La documentazione presentata dalla Società a riscontro delle richieste istruttorie non era ritenuta sufficiente dal GSE ai fini della prova della effettiva “destinazione dei manufatti alle coltivazioni per tutta la durata del periodo di incentivazione” e, pertanto, conduceva nel 2020 all’adozione del provvedimento di riqualificazione dell’impianto dalla tipologia installativa “serra fotovoltaica” a quella di “altro impianto fotovoltaico”, prefigurando la necessità di effettuare i successivi conguagli.

8. Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso affidato ai seguenti motivi:

I. In via preliminare. In tesi: vincolo di giudicato derivante dalla sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Siena ex art. 652 c.p.p.

Viene invocato il vincolo del giudicato di assoluzione ai sensi dell’art. 652 c.p.p. in quanto il GSE, che si era costituito parte civile nel giudizio penale, azionerebbe con il presente giudizio la medesima pretesa economica avanzata nell’altro procedimento.

II. Sempre in via preliminare. In ipotesi: efficacia extrapenale del giudicato penale, ai sensi dell’art. 654 c.p.p.

Parte ricorrente sostiene l’efficacia extrapenale del giudicato penale di cui all’art. 654 del c.p. con riguardo ai fatti materiali su cui si fonda il provvedimento del GSE. La sentenza di assoluzione avrebbe accertato l’adibizione a coltivazione delle serre nel periodo anteriore all’alluvione, l’incarico affidato ad un agronomo al fine di ripristinare le coltivazioni e la presenza di colture nel periodo successivo sulla base delle deposizioni dei testimoni.

III. Nel merito: violazione dell’art. 14, comma 2, DM 5 maggio 2011, dell’art. 2, comma 1 del DM 19 febbraio 2007, per come interpretato dall’art. 20, comma 5 del DM 06.08.2010.

La continuità della coltivazione nelle serre non sarebbe richiesta dal quadro normativo.

IV. Nel merito: eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti .

Le coltivazioni non sarebbero state mai abbandonate e le attività svolte dal soggetto

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