TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-09-29, n. 202300727

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-09-29, n. 202300727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300727
Data del deposito : 29 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2023

N. 00727/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00079/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2023, proposto dal sig. -O-, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
Questura Reggio Calabria, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

nei confronti

sig. -O-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- del provvedimento di ammonimento ex art. 8 del D.L. 23.2.2009 n. 11, convertito in L. n. 38 del 23.4.2009, emesso il 3 maggio 2021 dal Questore della Provincia di Reggio Calabria;

- di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato in data 27.01.2023 e depositato in data 8.02.2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3.05.2021 adottato dal Questore di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 11 del 23.2.2009, convertito in L. n. 38 del 23.4.2009, notificato in data 30.11.2022, in accoglimento dell’istanza formulata dall’odierno controinteressato in data 30.12.2020/11.01.2021.

Il provvedimento in parola risulta motivato in ragione delle pretese condotte moleste e persecutorie che, da diversi anni, il ricorrente avrebbe posto in essere nei confronti del dott. -O-, consistenti nell’avvio di una pluralità di azioni giudiziarie risultate pretestuose e, come tali, idonee a procurare a carico di quest’ultimo uno stato di ansia e pericolo per la sua incolumità.



2. Più precisamente, il ricorrente avrebbe sporto una pluralità di denunce nelle quali si diceva vittima di un sistema complottistico orchestrato ai suoi danni, anche nelle forme dell’associazione a delinquere, al fine di favorire l’odierno controinteressato, Presidente di sezione della Corte di Cassazione.

Di tale sistema avrebbero fatto parte gli stessi vertici della Corte di Cassazione, i magistrati della Prima e della Quinta Sezione Penale e, poi, a cascata, i giudici della Corte d’appello e del Tribunale di Roma, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palmi, il custode giudiziario, il perito agrario, avvocati e forze dell’ordine. A fronte di tali denunce, il Tribunale di Messina, con sentenza del 4.10.2019, dichiarava il ricorrente colpevole dei reati di calunnia ai danni del dott. -O-, condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore dell’istante.

Nonostante ciò, nell’anno 2020, il ricorrente presentava ulteriori denunce dal contenuto calunnioso e diffamatorio, nei confronti del dott. -O-, di magistrati del distretto di Messina e di altri distretti, nonché della Cassazione, di avvocati, di professori emeriti della Corte Costituzionale nonché di altre cariche dello Stato, accusati di far parte del medesimo sistema complottistico orchestrato a suo carico. Il procedimento promosso a carico del dott. -O- veniva archiviato dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina, il quale riferiva di denunzie querele, costituenti l’una integrazione dell’altra, sintomatiche di una “distorta visione della realtà” nonché di “manie persecutorie della persona offesa cui pertanto non può darsi credito” in quanto «contenenti generiche e non chiare accuse di ogni tipo indirizzate ad una pletora di persone accusate in maniera imprecisa della violazione di principi costituzionali, di denegata giustizia ai suoi danni nonché di reati anche associativi, di “depistaggio giudiziario” ecc.».

In considerazione di quanto sopra, a valle della comunicazione di avvio del procedimento del 2.03.2021 - alla quale il ricorrente ha dato seguito, in data 12.03.2021, contestando un diniego di accesso agli atti che, secondo la p.a., non avrebbe avuto attinenza al procedimento in contestazione - dopo aver osteso, in data 3.04.2021, la documentazione ritenuta accessibile, il Questore di Reggio Calabria si è determinato ad intimare il provvedimento di ammonimento oggetto di gravame.

Ciò sul presupposto che la condotta complessivamente posta in essere dal ricorrente integri gli estremi di “atti persecutori” attraverso lo “strumento giudiziario”, ai sensi dell’art. 612 bis c.p., ovvero attraverso la proposizione di reiterate denunce/querele sistematicamente definite con successive archiviazioni da parte dell’autorità giudiziaria, idonee a generare uno stato di ansia, timore a carico della persona offesa, viepiù in considerazione del munus dallo stesso svolta, quale Presidente di sezione della Corte di Cassazione.



3. Il ricorrente ha, dunque, contestato la legittimità dell’azione amministrativa all’uopo articolando i motivi di gravame appresso sintetizzati.

- “VIOLAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L. 241/90 E SS.”

Il provvedimento in contestazione sarebbe stato adottato non già a valle della richiesta del 26.02.2021, per come indicato nel decreto, bensì a distanza di oltre tre anni rispetto al reale avvio del procedimento.

Il dott. -O- avrebbe, infatti, richiesto l’esercizio del potere di cui all’art. 8 D.L. 23.2.2009 n. 11, fin dal 16.07.2018, ulteriormente sollecitandolo in data 30.12.2020, alla luce degli aggiornamenti delle denunce sporte dalle parti. Ne conseguirebbe la violazione dei termini di conclusione del procedimento, oltre che la frustrazione dell’esigenza di celerità che è tipica dei procedimenti sanzionatori.

Peraltro, la nota del 26.02.2021, a torto indicata dal Questore quale istanza di ammonimento, non avrebbe, comunque, consentito un corretto avvio del procedimento, attesa l’impossibilità di identificarne l’autore, essendo stata inoltrata da una casella pec non reperibile nei pubblici registri ed essendo priva di firma, oltre che di motivazione e di allegati.

Inoltre, il provvedimento sarebbe stato notificato, a mezzo Polfer della stazione ferroviaria di Milano Rogoredo (e non già mediante l’utilizzo della pec fornito dallo stesso ricorrente) soltanto in data 30.11.2022, ovvero a distanza di molti mesi rispetto alla sua adozione (3.05.2021) e ciò disvelerebbe l’insussistenza dei presupposti per la sua adozione, ovvero l’esistenza di comportamenti persecutori da interrompere senza indugio, pena il deferimento d’ufficio all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 612 bis c.p.

- “1a) VIOLAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L. 241/90 E SS.: IL DIRITTO DI ACCESSO”;

La Questura di Reggio Calabria avrebbe immotivatamente respinto (da ultimo in data 18.10.2018) la richiesta di accesso agli atti, avanzata dal ricorrente, in data 8.08.2018, a fronte di una “prima” comunicazione di avvio del procedimento, datata 24.07.2018.

Successivamente, a valle del “secondo” avvio, comunicato in data 2.03.2021 ed in esito all’ulteriore richiesta di accesso agli atti, la Questura, in data 3.04.2021, avrebbe osteso soltanto la richiesta di ammonimento avanzata dal dott. -O- in data 30.12.2020 e non anche l’istanza del 26.02.2021, richiamata nel provvedimento oggetto di gravame ed inoltrata soltanto in data 9.01.2023, all’esito di un’ulteriore richiesta ostensiva, formulata dal ricorrente in epoca successiva alla notifica del provvedimento impugnato.

Tale atteggiamento, ritenuto ostruzionistico e dilatorio, violerebbe i principi di trasparenza dell’agere pubblico, oltre ad aver compromesso il diritto di difesa del ricorrente, al quale sarebbe stato inibito l’accesso al primo esposto formulato dal dott. -O-, ovvero quello del 16.07.2018, il cui contenuto avrebbe, tuttavia, condizionato l’adozione del provvedimento in contestazione.

- “2) ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE CARENTE, CONTRADDITTORIA E ILLOGICITA’ MANIFESTA”;

L’esercizio del potere amministrativo di ammonimento di cui all’art. 8 D.L. n. 11/2009, avendo finalità cautelari e di dissuasione rispetto alla realizzazione di eventuali condotte persecutorie, aventi rilevanza penale ai sensi dell’art. 612 bis c.p., si porrebbe in un rapporto di sussidiarietà rispetto all’esercizio dell’azione penale, di talché, attesa l’attuale pendenza, tra le parti, di una pluralità di procedimenti incardinati dinanzi a ben tre Uffici di Procura della Repubblica, l’impugnato decreto sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti legittimanti.

Diversamente da quanto sostenuto dal Questore, i pretesi comportamenti “persecutori” del ricorrente non sarebbero coevi alla richiesta di esercizio del potere di cui all’art. 8 citato D.L. da parte del dott. -O- (26.02.2021) in quanto l’ultimo atto posto in essere nei confronti di quest’ultimo, sia pur privo di valenza persecutoria, coinciderebbe con un reclamo avverso il rigetto di opposizione a richiesta di archiviazione, risalente all’ottobre del 2020.

- “2a) IN PARTICOLARE: MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA”;

Nel riscontrare le osservazioni endo-procedimentali formulate dal ricorrente, il Questore di Reggio Calabria avrebbe dato conto di un precedente diniego di accesso ex L. n. 241/90 asseritamente non conducente, in quanto avente ad oggetto atti ritenuti estranei al procedimento definito con il provvedimento oggetto di gravame. Nel contempo, tuttavia il Questore avrebbe fatto riferimento a “fatti perduranti nei diversi anni precedenti”, così riferendosi contraddittoriamente proprio a quegli atti a cui, in precedenza, aveva negato l’accesso. Ne conseguirebbe una motivazione intimamente contraddittoria e non aderente realtà.

L’amministrazione avrebbe, dunque, ammonito il ricorrente anche in considerazione di datate circostanze, arbitrariamente celate all’interessato, già oggetto di un procedimento amministrativo avviato nel 2018, di esito ignoto, con conseguente violazione del divieto di ne bis in idem, oltre che dei principi che governano il procedimento amministrativo.

Del resto, poiché gli atti istruttori non ostesi, relativi al procedimento antecedente (2018), non hanno determinato l’ammonimento del ricorrente, gli stessi atti non avrebbero potuto, ragionevolmente, essere addotti a fondamento del provvedimento in contestazione.

- “2b) GENERICITA’ E INDETERMINATEZZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO”;

Il decreto del Questore sarebbe supportato da una motivazione generica in quanto priva dell’indicazione di quale sarebbe la condotta pregiudizievole fin qui tenuta dal ricorrente e, quindi, quella che, in futuro, egli dovrebbe astenersi dal perpetrare, onde non incorrere nel reato di cui all’art. 612 bis c.p.

Ove l’intimazione in parola si traducesse nel divieto di porre all’attenzione dell’A.G. penale fatti di reato, mediante lo strumento della denuncia-querela, la stessa si porrebbe in aperto contrasto con il diritto di difesa, garantito dall’art. 24 della Costituzione.

Del resto, il ricorrente, nel rivolgersi dall’A.G. penale chiedendo l’accertamento di fatti di reato che avrebbero coinvolto il dott. -O-, non avrebbe posto in essere alcuna attività persecutoria nei confronti di quest’ultimo, essendosi piuttosto limitato, quale cittadino impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata di cui sarebbe vittima conclamata, a chiedere giustizia, esercitando i sui diritti costituzionali.

- “3) VIOLAZIONE DELL’

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi