TAR Milano, sez. II, sentenza 2016-04-15, n. 201600728

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2016-04-15, n. 201600728
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201600728
Data del deposito : 15 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01502/2015 REG.RIC.

N. 00728/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01502/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2015, proposto da:
GEOGASTOCK s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F F e D D B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S S in Milano, Via Ampola, n. 2;

contro

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;

nei confronti di

ITAL GAS STORAGE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti A Cria ed Elisabetta Gardini, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, P.zza Belgioioso, n. 2;

STOCCAGGI GAS ITALIA s.p.a. (STOGIT), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rozemaria Bala e Fabio Todarello, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, P.zza Velasca, n. 4;

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI s.p.a. – GSE, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'annullamento

della delibera dell'

AEEGSI

23 aprile 2015 n. 182/2015/R/gas avente ad oggetto “ meccanismi regolatori di incentivazione asimmetrica per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del GAS, in attuazione dell’art. 37, comma 3, del decreto legge 133/2014;

della deliberazione dell'AEEGSI n. 586/2014/R/gas del 27 novembre 2014 avente ad oggetto “avviso del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di meccanismi regolatori per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema del gas”;

del documento di consultazione 656/2014/R/GAS del 23 dicembre 2014 ed ogni atto ad essi comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico,della Cassa conguaglio per il settore elettrico, di Ital Gas Storage s.r.l. e di Stoccaggi Gas Italia s.p.a. (STOGIT);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Geogastock s.p.a. è una società che svolge attività di stoccaggio del gas naturale ed è titolare di una concessione di stoccaggio del giacimento Grottole-F situato nella Regione Basilicata.



2. Con il ricorso in esame, tale società impugna principalmente la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (d’ora innanzi anche “AEEGSI” o “Autorità”) n. 182/2015/R/gas del 23 aprile 2015, con la quale sono state disciplinate le modalità di incentivazione dei servizi di stoccaggio in attuazione di quanto previsto dall’art. 37, terzo comma, del d.l. n. 133 del 2014.



3. La ricorrente riferisce che l’atto di regolazione è per essa pregiudizievole sotto un duplice profilo: innanzitutto perché è stato previsto un requisito di ammissione al meccanismo di incentivazione che essa non è in grado di soddisfare (si tratta del requisito della duration, ossia della capacità di erogare l’ottanta per cento del working gas operativo staccato nel giacimento in un tempo inferiore a settanta giorni);
in secondo luogo perché il meccanismo di incentivazione implementato non terrebbe conto delle caratteristiche dei giacimenti e sarebbe, in ogni caso, privo di qualsiasi capacità premiale degli investimenti volti allo sviluppo di prestazioni di punta addizionali.



4. Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e la Cassa conguaglio per il settore elettrico. Si sono altresì costituite in giudizio le controinteressate Stoccaggi Gas Italia s.p.a. (STOGIT) e Ital Gas Storage s.r.l., società che operano anch’esse nel campo dello stoccaggio del gas naturale e che, a differenza della ricorrente, non vengono penalizzate ma avvantaggiate dall’atto di regolazione qui avversato.



5. La Sezione, con ordinanza n. 981 del 23 luglio 2015, ha respinto l’istanza cautelare.



6. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, la ricorrente e l’AEEGSI hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.



7. Tenutasi la pubblica udienza in data 18 febbraio 2016, la causa è stata trattenuta in decisone.



8. Con il primo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 37, commi 1 e 3, del d.l. n. 133 del 2014. La ricorrente rileva, in particolare, che, con tale disposizione, il legislatore avrebbe inteso incentivare i siti di stoccaggio che assicurano esclusivamente elevate capacità di punta (intesa come quantità massima di gas erogabile da un sistema di stoccaggio nell’ambito di un giorno);
pertanto, la previsione del requisito della duration (che, come detto, consiste nella capacità di erogare l’ottanta per cento della quantità massima di gas stoccabile nel sito in un periodo non superiore a settanta giorni) sarebbe in contrasto con tale disposizione in quanto darebbe rilievo ad un elemento che il legislatore non avrebbe per nulla inteso valorizzare.



9. Con il secondo motivo viene ancora dedotta la violazione dell’art. 37, commi 1 e 3, sotto un diverso profilo. La parte evidenzia, in particolare, che il requisito della duration penalizzerebbe i siti di stoccaggio che, pur non soddisfacendolo, sono in grado di garantire elevate capacità punta e che, per questa ragione, contribuiscono significativamente ad aumentare la sicurezza delle forniture del gas al sistema italiano ed europeo;
mentre avvantaggerebbe i siti che, pur non avendo elevate capacità di punta e, quindi, pur essendo ininfluenti ai fini della sicurezza delle forniture, sono in grado di svuotarsi in tempi celeri. In tal modo verrebbero però frustrate le finalità che il legislatore ha inteso perseguire nel prevedere il meccanismo di incentivazione in esame;
finalità chiaramente enunciate nell’art. 37, commi 1 e 3, del d.l. n. 133 del 2014.

10. I due motivi possono essere trattati congiuntamente.

11. Stabilisce l’art. 37, terzo comma, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164 che <<…l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas>>.

12. Dal combinato disposto del primo comma e dello stesso terzo comma del medesimo art. 37, si ricava poi che tale meccanismo di incentivazione deve perseguire la finalità di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale e di accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione.

13. In sostanza, dunque, il legislatore nazionale ha voluto incentivare la realizzazione di nuovi siti di stoccaggio ovvero l’ampliamento dei siti esistenti, ritenendo evidentemente che tali infrastrutture garantiscano una maggiore sicurezza delle forniture del gas nel sistema italiano, sistema che dipende fortemente dalle importazioni e che, dunque, potrebbe entrare crisi qualora queste, per cause contingenti, non siano più in grado di soddisfare la domanda interna.

14. In altre parole, dalla lettura delle disposizioni riportate, si evince che la ratio ad esse sottesa è quella di far sì che, in ambito nazionale, sia sempre assicurata l’erogazione del fabbisogno giornaliero di gas, e ciò anche nel caso in cui il sistema delle importazioni non sia temporaneamente in grado di assolvere a tale compito.

15. Per perseguire questo fine, il legislatore ha inteso incentivare gli investimenti che determinano lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta, e cioè che consentano di elevare la quantità massima giornaliera di gas erogato dai siti di stoccaggio, essendo evidente che maggiore sarà tale quantità maggiore sarà la possibilità di far fronte ad improvvisi cali delle importazioni ovvero ad improvvisi picchi domanda.

16. Va però osservato che, se è vero che questo è il fine generale indicato dalle norme, è anche vero che le stesse norme, nello stabilire i criteri che l’AEEGSI dovrà seguire per individuare i progetti di sviluppo che meritano l’incentivo, hanno previsto che ad essere premiati con l’incentivo stesso non dovranno essere i giacimenti che assicurano, in termini assoluti, una maggiore capacità di punta, ma quelli che assicurano un <<alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio>>.

17. Con questa locuzione il legislatore ha inteso riferirsi proprio a quei siti che sono grado di immettere in rete, in poco tempo, una elevata percentuale della quantità del gas in essi stoccato.

18. In tal modo, si sono voluti privilegiare i giacimenti che si caratterizzano per una maggiore efficienza, intesa come rapporto fra prestazioni offerte e risorse consumate. Ed infatti, se è vero che il sito di minori dimensioni è in grado di immettere in rete un quantitativo di gas inferiore rispetto quello immesso da un sito più grande, è anche vero che per la sua realizzazione occorrono meno risorse.

19. Il sito più efficiente è dunque quello che riesce a sfruttare in maniera ottimale tutte le proprie potenzialità immettendo in rete, in tempi brevi, un’alta percentuale del gas in esso stoccato.

20. Evidentemente il legislatore ha ritenuto che, premiando l’efficienza, si assicura, nel complesso, anche un maggiore erogazione di punta.

21. Si è ritenuto, in altre parole, che, a parità di risorse distribuite, si possa ottenere, nel complesso, una maggiore capacità di punta se ad essere incentivati siano i siti più efficienti, piuttosto che quelli che, isolatamente considerati, garantiscano solo l’erogazione di grossi quantitativi di gas.

22. In tale quadro è evidente come l’AEEGSI, prevedendo all’art.

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