TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-03-31, n. 201100301

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-03-31, n. 201100301
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201100301
Data del deposito : 31 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01407/2002 REG.RIC.

N. 00301/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01407/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2002, proposto da:
Shield Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A C e P S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14;

contro

Ministero delle Attivita' Produttive, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Ministero Finanze;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale 27.5.2002 n. 1386, successivamente conosciuto, con cui la direzione generale coordinamento incentivi alle imprese ufficio E2 del Ministero delle Attività Produttive ha revocato alla Shield s.r.l. il contributo in conto capitale di cui agli artt. 5, 6 e 12 l. 317/1991 di L. 34.500.000 precedentemente concesso con decreto ministeriale 22.12.1994 n. 57;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque procedimentale connesso con quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attivita' Produttive;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 2.11.2002 la Shield s.r.l. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa concessione della sospensiva, il provvedimento con il quale, il 27.05.2002, il Ministero delle Attività Produttive le aveva revocato il contributo in conto capitale di lire 34.500.000, concesso ai sensi degli artt.5,6 e 12 l.n. 317/91.

A sostegno delle sue domande la ricorrente ha dedotto 1) di aver presentato domanda per ottenere le agevolazioni previste dalla l.n. 317/1991 per gli investimenti innovativi delle piccole imprese;
2) di aver effettuato al momento della domanda il 30% dell’investimento, come previsto dalla legge;
3) di aver dimostrato tale circostanza con una dichiarazione rilasciata dall’amministratore delegato della società di leasing

UCABAIL

Italia s.p.a. al notaio;
4) di aver ottenuto, grazie alla documentazione presentata, l’agevolazione richiesta;
5) di essersi vista, però, revocare il beneficio per mancanza del requisito dell’avvenuto pagamento, al momento della presentazione dell’istanza, del 30% dell’investimento totale, poiché, in seguito ai controlli effettuati per il Ministero da Mediocredito Centrale, uno dei versamenti più consistenti era risultato in realtà posteriore di oltre una settimana rispetto alla data di deposito dell’istanza.

Alla luce di tali fatti la ricorrente ha lamentato I) violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 13 l.n. 317/91 ed agli artt. 3 co. 3 lett. c) e 4 D.M. 3.03.1992 n. 247;
difetto di motivazione ed istruttoria;
II) violazione dei principi giurisprudenziali in materia di autotutela della Pubblica Amministrazione, difetto di motivazione e istruttoria sotto ulteriore profilo.

Con ordinanza n. 1134/i/2002 del 5.12.2002 il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di produrre tutta la documentazione relativa agli accertamenti svolti da Mediocredito Centrale.

In data 11.02.2003 si è costituito in giudizio Ministero delle Attività produttive ottemperando alle richieste istruttorie.

Con ordinanza n. 333/2003 del 19.03.2003 il Collegio, ritenendo il ricorso sprovvisto sia del requisito del fumus boni iuris, che del periculum in mora, ha rigettato la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 23.02.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha lamentato, in primo luogo, la pretesa violazione della l.n. 317/91 e del D.M. n. 247/92, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo di aver sufficientemente provato (attraverso la dichiarazione dell’Amministratore delegato della società di leasing UCABAIL s.p.a. del 24.06.1993) il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso ai benefici per le piccole imprese e che “il Ministero avrebbe dovuto quantomeno esplicitare le ragioni che lo … (avevano) indotto a dare credito ad una semplice dichiarazione resa in relazione a fatti avvenuti parecchi anni prima anziché ad un atto redatto in epoca prossima ai fatti di cui si discute e per certi profili fidefacente”.

Tali censure sono infondate e non possono essere accolte: come già evidenziato dal Collegio nell’ordinanza di rigetto della domanda cautelare, la dichiarazione resa dall’Amministratore delegato della società di leasing dinanzi al notaio il 24.06.1993 non attesta le date di avvenuto pagamento delle fatture in contestazione, indicando solo il giorno della loro emissione e non quello del saldo, e dunque omette di fornire un elemento necessario per la concessione del beneficio della l.n. 317/91.

In presenza di una dichiarazione come quella acquisita da Mediocredito Centrale nell’ambito dei controlli di rito, per la quale la fattura n. 21365 del 23.06.1993, dell’importo di lire 30.097.200, sarebbe stata saldata solo il 7.07.1993 (dunque dopo la presentazione della domanda di agevolazioni, depositata il 24.06.1993) l’onere probatorio di dimostrare in modo pieno e certo il possesso, al momento dell’inoltro dell’istanza, del requisito dell’avvenuto versamento del 30% delle somme investite gravava interamente sulla ricorrente;
questa, tempestivamente informata dell’avvio del procedimento di revoca del contributo si è, però, limitata ad inviare nuovamente all’Amministrazione la dichiarazione del 24.06.1993, rilasciata dall’allora Amministratore delegato della società di leasing al notaio (ma non dotata, per ciò solo, di un particolare “valore aggiunto” rispetto a quella acquisita da Mediocredito), senza addurre alcun elemento utile a provare l’anteriorità del pagamento al 24.06.1993 (dimostrazione che non sarebbe stato difficile fornire perché la fattura risulta essere stata saldata tramite assegno – cfr. doc. n. 12 dell’Amministrazione).

Da qui l’infondatezza, come detto, dei vizi lamentati dalla società ricorrente al n. 1 del ricorso.

Parimenti non condivisibili sono, poi, le argomentazioni svolte dalla Shield s.r.l. in relazione alla pretesa violazione “dei principi giurisprudenziali in materia di autotutela della p.a.” ed all’asserito difetto di motivazione e di istruttoria per l’omessa esplicitazione dell’interesse pubblico attuale e concreto sotteso all’esercizio del potere di annullamento a ben sei anni dalla concessione del beneficio.

Come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 12/07/2010, n. 4666;
T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 4/06/2009, n. 1370) nei provvedimenti tendenti al recupero di benefici ingiustamente riconosciuti, l’Amministrazione non deve necessariamente richiamare specifiche esigenze di interesse pubblico, poiché esse sono ritenute immanenti all’obiettivo di recuperare all’erario quanto indebitamente concesso.

Alla luce di quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.

Per la natura della controversia sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi