TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-05-06, n. 202402946
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Testo completo
Pubblicato il 06/05/2024
N. 02946/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03916/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3916 del 2022, proposto da
C Z, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 323;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D M, M M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco di Pozzuoli Quale Ufficiale del Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza sindacale n. 50 del 24.1.2018, notificata solo in data 4.6.2022;
- del provvedimento prot. n. 9438 del 29.1.2018;
- ove e per quanto lesiva della relazione di servizio del personale dei Vigili del Fuoco del 4.12.2017;
- ove e per quanto lesivo, dell’accertamento condotto dal personale del servizio in reperibilità in data 4.12.2017 e di quello condotto dal servizio di Sicurezza del Territorio e Protezione Civile;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali, in uno a tutti i pareri eventualmente acquisiti e ad ogni altro atto non ancora conosciuto, con riserva di motivi aggiunti, posti in essere per dar conto alla procedura che qui si impugna estensivamente in ogni suo atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli, della Città Metropolitana di Napoli e del Sindaco di Pozzuoli quale Ufficiale del Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, è controversa la legittimità dell’ordinanza sindacale, contingibile e urgente, con cui è stato ordinato al ricorrente, tra l’altro, di mettere in sicurezza la porzione di territorio coincidente con la sua proprietà, incombente sulla via provinciale Pianura, provvedendo alla rimozione dei pericoli riferibili alle condizioni di instabilità superficiale del fronte acclivato.
A sostegno della domanda di annullamento, l’interessato ha dedotto plurime censure con cui lamenta, in estrema sintesi:
I) l’assenza dei presupposti di legge per l’emanazione dell’ordinanza sindacale extra ordinem , con particolare riferimento:
- sia al requisito dell’urgenza di provvedere con immediatezza a fronte di un pericolo incombente, come sarebbe dimostrato dal fatto che tra l’accertamento del pericolo (4 dicembre 2017) che ha determinato l’emanazione dell’ordinanza (in data 24 gennaio 2018) e la notifica dell’ordinanza (4 giugno 2022) è decorso un intervallo di tempo di oltre 4 anni;
- sia anche all’ulteriore requisito della contingibilità, intesa quale situazione imprevedibile ed eccezionale che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento.
In tesi di parte, il rischio di un pericolo grave e incombente per la sicurezza pubblica e l’urgenza di provvedere sarebbero solo declamati ma in alcun modo suffragati dal richiamo ad elementi fattuali attuali che attestino la gravità della situazione, non essendosi dato atto dell’impossibilità di fronteggiare la situazione concreta con i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento, cosa che avrebbe dovuto comportare quanto meno l’acquisizione, a livello endoprocedimentale, del parere degli organi tecnici, all’esito di apposita e ineludibile relazione istruttoria;
II) il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione nonché di erronea rappresentazione dei fatti, asserendo il ricorrente, con il supporto di relazione tecnica di parte, che il dissesto paventato sarebbe conseguenza della esclusiva responsabilità dell’Amministrazione provinciale per aver realizzato l’allargamento della strada negli anni settanta, a seguito di esproprio di parte della proprietà del ricorrente, senza realizzare adeguate opere di contenimento dei costoni e di irreggimentazione idraulica a protezione della stessa strada dai fondi confinanti; finendo in tal modo per porre in capo al ricorrente oneri indebitamente surrogatori di quelli che spettano istituzionalmente agli enti proprietari e/o responsabili della manutenzione dei tratti stradali e della sicurezza della viabilità;
III) carenza di legittimazione passiva, atteso che, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 285/1995 il proprietario della strada dovrebbe fronteggiare i supposti pericoli alla viabilità dovuti alla possibilità di smottamenti e frane dai fondi latistanti nella loro proprietà, in quanto trattasi di pertinenze stradali (anche se nella disponibilità giuridica di soggetti terzi); a tanto avrebbe dovuto provvedere, in tesi, Città Metropolitana di Napoli, attraverso un’adeguata progettazione, realizzazione, conservazione e manutenzione dei muri di contenimento a latere della strada e delle necessarie opere pertinenziali alla funzionalità e sicurezza della stessa; peraltro, l’ordinanza sindacale nemmeno darebbe conto del nesso eziologico sussistente tra una qualsivoglia condotta attiva ovvero omissiva del ricorrente ed il fenomeno di pericolo di frana/smottamento del costone oggetto di causa, per cui l’ordine sarebbe stato imposto in ragione della qualità di mero proprietario dei fondi limitrofi alla strada.
2. Si sono costituiti in resistenza il Comune intimato, la Città Metropolitana di Napoli e il Sindaco di Pozzuoli quale Ufficiale del Governo, che hanno difeso nel merito la legittimità dell’ordinanza gravata. In particolare, gli enti resistenti hanno ribadito che la legittimazione del ricorrente ad eseguire gli ordini in questione deriverebbero dalla sua qualità di proprietario del fondo da cui proviene la tracimazione che ha indotto all’adozione dell’ordinanza impugnata.
3. Con ordinanza cautelare n. 2005/22, il Collegio, facendo salva l’adozione da parte delle amministrazioni competenti, nelle more, delle eventuali misure provvisorie necessarie a garantire la sicurezza della viabilità, ha disposto verificazione ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., a mezzo di tecnico nominato dal dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli. All’uopo si è chiesto di accertare se, come affermato dal ricorrente sulla base dell’allegata perizia, l’impugnata ordinanza sia stata emessa sulla base di una erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, stante la mancanza attuale di un pericolo di smottamento, nonché sulla base di una